L.R. 31 Gennaio 1989, n. 8 |
Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancioper l' anno finanziario 1989.
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(Pubblicato nel B.U. 31 gennaio 1989, n. 3, S.O. n. 2) Art. 1 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l' anno finanziario 1989 e comunque non oltre il 31 marzo 1989, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalita' previste nel relativo disegno di legge all' esame del Consiglio regionale. Art. 2 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |