L.R. 10 Novembre 1988, n. 65 |
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio1987, n. 5, concernente: "Norme sulle associazioni intercomunalie sulla organizzazione, gestione e funzionamento delle unita' sanitarie locali".
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(Pubblicato nel B.U. 19 novembre 1988, n. 32, S.O. n. 1) Art. 1 1. Il primo e secondo comma dell' articolo 27 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5, sono sostituiti dai commi seguenti: << 1. Nell' ambito di ciascun unita' sanitaria locale, salvo quanto previsto ai commi successivi, sono istituiti i seguenti servizi: a) servizio amministrativo affari generali, personale e formazione professionale; b) servizio amministrativo bilancio e programmazione finanziaria; c) servizio amministrativo provveditorato, economale, patrimoniale e tecnico; d) servizio per l' educazione sanitaria e per la medicina preventiva, ivi compresa l' assistenza materno - infantile e dell' eta' evolutiva; e) servizio per l' assistenza ospedaliera pubblica, convenzionata e privata; f) servizio per l' assistenza sanitaria extra - ospedaliera comprendente la medesima di base, specialistica e legale; g) servizio dipartimentale di salute mentale; h) servizio per l' igiene pubblica e ambientale; i) servizio per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; l) servizio farmaceutico; m) servizio veterinario. 2. Nelle unita' sanitarie locali che non gestiscono direttamente presidi ospedalieri pubblici il servizio di cui al punto e) e' unificato con il servizio previsto alla lettera f). 3. Il consiglio comunale o l' assemblea dell' associazione intercomunale o il consiglio della comunita' montana, secondo i rispettivi ambiti territoriali, su proposta del comitato di gestione ed in relazione alle dimensioni dell' unita' sanitaria locale nonche' dei relativi presidi, possono concentrare i servizi di cui ai precedenti commi del presente articolo in un minor numero di servizi >>. Art. 2 1. Al primo comma dell' articolo 32 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5, le parole: << Fermo restando l' inserimento delle attivita' ospedaliere nel settore di cui al precedente articolo 27, lettera d) >> sono sostituite seguenti parole: << Fermo restando l' inserimento delle attivita' ospedaliere nel servizio di cui al precedente articolo 27, lettera e) >>. 2. Al secondo comma dell' articolo 32 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5, le parole << nell' ambito del settore >> sono sostituite dalle parole << nell' ambito del servizio >>. Art. 3 1. Dopo l' articolo 32 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5, e' aggiunto il seguente articolo: << Art. 32- bis Organizzazione dei servizi dipartimentali di salute mentale delle unita' sanitarie locali ubicate nel comune di Roma 1. Ferma restando l' unicita' del servizio dipartimentale di salute mentale, per le unita' sanitarie locali comprese nel territorio del comune di Roma, le unita' operative previste dall' articolo 4 del regolamento per il servizio di salute mentale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1224 del 27 marzo 1985, sono istituite per ciascun territorio circoscrizionale compreso nelle unita' sanitarie locali stesse >>. Art. 4 1. Sono abrogate le norme anche parzialmente in contrasto con le presenti disposizioni di legge. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |