Interventi per la viabilita' e gli acquedotti rurali e lo sviluppo e potenziamento dell' elettrificazione rurale.

Numero della legge: 43
Data: 7 giugno 1975
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1975

L.R. 07 Giugno 1975, n. 43
Interventi per la viabilita' e gli acquedotti rurali e lo sviluppo e potenziamento dell' elettrificazione rurale.







Art. 1

La Regione Lazio dispone lo stanziamento di lire 6.000.000.000 sul bilancio di previsione per l' anno 1975 per il finanziamento della legge regionale n. 52 del 17 settembre 1974 concernente la realizzazione di piani di viabilita' rurale e di sviluppo e potenziamento dell' elettrificazione rurale.


Art. 2


La Regione promuove e assiste la realizzazione di acquedotti rurali concedendo ai Comuni e alle Comunita' Montane contributi fino al 60% della spesa necessaria, elevabili al 75% per opere ricadenti nei territori classificati montani e nelle zone depresse classificate con la legge regionale n. 6 del 5- 2- 1974.
Per la esecuzione da parte dei Comuni, o Consorzi di Bonifica, o Enti di sviluppo, di opere di cui al precedente comma quando siano stati ammessi al contributo del FEOGA, possono essere concessi contributi regionali aggiuntivi in conto capitale, in misura tale da ridurre l' onere a carico del beneficiario al 25% della spesa, o al 15% per opere ricadenti in territori montani o zone depresse.


Art. 3

Le richieste di intervento di cui alla presente legge, debbono essere presentate all' Assessorato Agricoltura e Foreste, che propone alla Giunta il programma di intervento. La Giunta sentita la Commissione agricoltura delibera il programma e assegna i fondi relativi ai beneficiari. I Comuni sono delegati all' espletamento di tutte le funzioni amministrative attinenti alla realizzazione delle opere finanziate ai sensi del presente articolo.


Art. 4

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, previsto in L. 6.000 milioni si fara' fronte mediante accensione di uno o piu' mutui al tasso annuo non superiore al 15%, da estinguersi in 40 semestralita' costanti anticipate, a decorrere dal secondo semestre 1975 nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale.
Le rate di ammortamento saranno iscritte in appositi capitoli di bilancio regionale per quanti saranno gli anni di ammortamento del mutuo, distintamente per la parte capitale e per la parte interessi e spese.
Alla spesa di L. 400.000.000 derivante dall' ammortamento dei mutui predetti per l' anno 1975 si provvede mediante prelievo dal capitolo 1963 del bilancio di previsione del medesimo anno.
Per gli anni 1976 e successivi, si fara' fronte alla maggiore spesa di L. 400.000.000 utilizzando la disponibilita' derivante dalla cessazione dell' onere previsto dalla legge regionale 23 settembre 1974 n. 64.


Art. 5

Il netto ricavo dei mutui di cui al precedente art. 4 sara' introitato al capitolo 501 dello stato di previsione per l' entrata nel bilancio di previsione 1975 e verra' correlativamente iscritto ai seguenti capitoli di spesa:
cap. 2762 - << Contributi per la viabilita' rurale >> L. 3.000.000.000
cap. 2763 - << Contributi per l' elettrificazione rurale >> L. 2.000.000.000
cap. 2780 - << Contributi per gli acquedotti rurali >> L. 1.000.000.000
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare su proposta dell' Assessore al Bilancio le occorrenti variazioni di Bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 31 maggio 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.