Proroga del termine di cui all'articolo 58 della legge regionale31 dicembre 1987, n. 64 concernente:"Norme per l'autorizzazione, vigilanza e le convenzioni con le case di cura private".

Numero della legge: 21
Data: 24 febbraio 1992
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/1992

L.R. 24 Febbraio 1992, n. 21
Proroga del termine di cui all'articolo 58 della legge regionale31 dicembre 1987, n. 64 concernente:"Norme per l'autorizzazione, vigilanza e le convenzioni con le case di cura private".




Art. 1

1. Il termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, concernente "Norme per l'autorizzazione, vigilanza e le convenzioni con le case di cura private" e' prorogato al 31 dicembre 1992.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.