L.R. 24 Febbraio 1992, n. 21 |
Proroga del termine di cui all'articolo 58 della legge regionale31 dicembre 1987, n. 64 concernente:"Norme per l'autorizzazione, vigilanza e le convenzioni con le case di cura private".
|
Art. 1 1. Il termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, concernente "Norme per l'autorizzazione, vigilanza e le convenzioni con le case di cura private" e' prorogato al 31 dicembre 1992. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |