Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio.

Numero della legge: 21
Data: 18 maggio 1984
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1984

L.R. 18 Maggio 1984, n. 21
Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio.

(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1984, n. 15 )


Art. 1

La Regione Lazio interviene con propri finanziamenti:
a) per la ristrutturazione delle sedi dei musei e delle biblioteche degli enti locali, ad integrazione della vigente normativa in materia;
b) per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale e per la realizzazione di un auditorium in Roma.


Art. 2

Gli interventi possono riguardare esclusivamente strutture destinate a servizi culturali pubblici o comunque aperti al pubblico. Nel caso della concessione di contributi a soggetti privati il rapporto deve essere regolato da apposita convenzione in cui siano stabilite, tra l' altro, le modalita' di pubblica fruizione della struttura. Hanno titolo di priorita':
le richieste relative a strutture di proprieta' degli enti locali con particolare riferimento alle iniziative a carattere intercomunale, cioe' proposte da associazioni o consorzi di comuni;
le iniziative sulle quali concorrono anche gli interventi finanziari di altri enti;
gli interventi a carattere risolutivo nell' arco di un triennio.
L' erogazione dei contributi deve essere condizionata alla disponibilita' da parte del proprietario a concedere alla Regione l' uso della struttura su cui si interviene per iniziative promosse dalla Regione stessa.


Art. 3

Le richieste di contributi per le finalita' previste dalla presente legge devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno.
Le domande devono essere corredate dalla necessaria documentazione relativa agli aspetti tecnici e gestionali della struttura.
Il Consiglio regionale approva i piani annuali o pluriennali degli interventi.
La Giunta regionale ne cura l' attuazione determinando anche le modalita' ed i tempi di erogazione dei finanziamenti in relazione agli stati di avanzamento dei lavori.


Art. 4

Per le finalita' di cui all' art. 1, lettera a), della presente legge e' prevista la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1984, lire 1.500 milioni per l' esercizio 1985 e lire 2.000 milioni per l' esercizio 1986.
L' onere finanziario di lire 500 milioni indicato al precedente comma viene iscritto per l' esercizio 1984, in termini di competenza, al capitolo n. 16590 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la seguente denominazione: << Ristrutturazione delle sedi dei musei e delle biblioteche degli enti locali ad integrazione degli interventi previsti dalla vigente normativa in materia >>.
Alla copertura finanziaria dell' onere di cui al primo comma si provvede con lo stanziamento di competenza iscritto al capitolo n. 25832, previa utilizzazione parziale della partita contabile di cui alla lettera d) indicata nell' elenco n. 4 allegato al progetto di bilancio di previsione 1984.


Art. 5

Per le finalita' di cui all' art. 1, lettera b), della presente legge e' prevista la spesa di lire 7.000 milioni per l' esercizio 1984, lire 7.500 milioni per l' esercizio 1985 e lire 8.000 milioni per l' esercizio 1986.
L' onere finanziario di lire 7.000 milioni indicato al precedente comma viene iscritto per l' esercizio 1984, in termini di competenza, al capitolo n. 16591 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la seguente denominazione: << Sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale e realizzazione di un auditorium in Roma >>.
Alla copertura finanziaria dell' onere di cui al primo comma si provvede con lo stanziamento di competenza iscritto al capitolo n. 25832, previa utilizzazione parziale della partita contabile di cui alla lettera d) indicata nell' elenco n. 4 allegato al progetto di bilancio di previsione 1984.


Art. 6

Il finanziamento di lire 500 milioni previsto nell' esercizio 1984 per le finalita' di cui all' art. 1, lettera a), della presente legge e' impegnato per il seguente piano di interventi:
a) contributo al comune di Anticoli Corrado per la ristrutturazione del palazzo Brancaccio, sede della galleria comunale di arte moderna L. 120.000.000
b) contributo al comune di Canepina per la ristrutturazione dell' ex convento dei padri Carmelitani destinato a sede del museo etnografico L. 80.000.000
c) contributo al comune di Frosinone per la ristrutturazione del palazzo Turriziani destinato a biblioteca comunale L. 70.000.000
d) contributo al comune di Pontinia per la ristrutturazione dell' ex casa del fascio destinata a sede della biblioteca e centro dei servizi culturali L. 80.000.000
e) contributo al comune di Roccagorga per la ristrutturazione del palazzo baronale, destinato a sede del museo e della biblioteca comunale L. 150.000.000 Il finanziamento di lire 7.000 milioni previsto nell' esercizio 1984 per le finalita' di cui all' art. 1, lettera b), della presente legge e' impegnato per il seguente piano di interventi:
a) contributo al comune di Anzio per la ristrutturazione di villa Pia, destinata a centro culturale L. 500.000.000
b) contributo al comune di Civitavecchia per la ristrutturazione del teatro Traiano L. 1.200.000.000
c) contributo al comune di Guidonia per la ristrutturazione del convento San Michele destinato a centro culturale L. 800.000.000
d) contributo al comune di Velletri per la ristrutturazione del convento del Carmine destinato a centro culturale L. 550.000.000
e) contributo al comune di Viterbo per il riadattamento dell' ex cinema nazionale (Macel Gattesco del XV secolo) destinato a sala polivalente per attivita' culturali e teatrali L. 300.000.000
f) contributo al comune di Zagarolo per la ristrutturazione di palazzo Rospigliosi relativamente alla parte destinata a centro culturale L. 500.000.000
g) contributo al comune di Genzano per i lavori di costruzione del centro culturale Carlo Levi L. 200.000.000
h) contributo all' accademia filarmonica romana per la ristrutturazione del teatro olimpico L. 350.000.000
i) realizzazione di un auditorium in Roma L. 2.500.000.000
l) riattivazione del Planetario in Roma L. 100.000.000


Art. 7

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.