Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

Numero della legge: 7
Data: 30 gennaio 1979
Numero BUR: 5
Data BUR: 20/02/1979

L.R. 30 Gennaio 1979, n. 7
Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.






Art. 1
(Finalita')

La Regione Lazio, allo scopo di incoraggiare la migliore coltivazione della terra e favorire lo sviluppo della produzione agricola e delle derivate attivita' di lavorazione dei prodotti, mediante una piu' adeguata dotazione delle aziende singole o associate e la creazione di cooperative di servizio, concede contributi per il pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio contratti con istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario per l' acquisto di macchine ed attrezzature agricole.
Concede altresi' contributi in conto capitale per operazioni di locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole con rischio di rapida obsolescenza contratte direttamente con societa' di leasing operanti nel settore agricolo.


Art. 2
(Destinazione dei prestiti)

I prestiti di esercizio sono concedibili per l' acquisto di:
a) macchine motrici, con preferenza a quelle polivalenti e suscettibili di piu' larga utilizzazione;
b) accessori ed organi lavoranti necessari per una migliore utilizzazione di macchine esistenti;
c) macchine operatrici specifiche, comprese le macchine per la raccolta dei prodotti, adeguate per potenzialita' e qualita' di lavoro;
d) mezzi di trasporto merci da parte di cooperative agricole;
e) attrezzature occorrenti per la migliore e piu' razionale esecuzione di operazioni colturali compresa la raccolta dei prodotti;
f) macchine ed attrezzature (funzionali - strumentali) per il completamento delle linee di lavorazione dei prodotti;
g) motori e pompe da sostituire per obsolescenza o a seguito di modifiche da apportare ad impianti di irrigazione esistenti;
h) roulottes per addetti alla pastorizia purche' siano pastori a titolo principale ai sensi della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, ed abbiano un gregge composto da cento a trecento capi ovini.
Le macchine e le attrezzature debbono risultare sempre rispondenti alle effettive esigenze delle aziende in relazione agli ordinamenti colturali ed agli indirizzi produttivi delle medesime.
Sono altresi' finanziabili, soprattutto nelle zone interne, collinari e montane, caratterizzate da elevato grado di frammentazione fondiaria e con particolari problemi strutturali e gestionali delle aziende, acquisti di macchine agricole, comprese quelle specifiche per la sistemazione idraulico - agraria dei terreni, da parte di cooperative di servizio con priorita' di quelle costituite da giovani ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23 e che presentino, anche per promozione degli enti locali, un piano di utilizzazione del parco macchine raccordato con l' attivita' agricola del territorio da servire.


Art. 3

(Tassi di interesse)

Per le operazioni creditizie di cui alla presente legge il tasso di interesse a carico dei beneficiari e' fissato nella misura del cinque per cento su tutto il territorio regionale.
Il concorso regionale e' pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilita dallo Stato ai sensi dell' art. 10 della legge 1Ø luglio 1977, n. 403 e quella di ammortamento calcolata al tasso a carico dei beneficiari nella misura indicata al precedente comma.
Il concorso della Regione per dette operazioni sara' calcolato in semestralita' o annualita' corrisposte anticipatamente.


Art. 4
(Spesa ammissibile)

I prestiti agevolati per l' acquisto di macchine ed attrezzature agricole hanno durata di cinque anni e sono concessi nella misura massima del settantacinque per cento della spesa ammissibile
Tale misura e' elevata al novanta per cento per le cooperative e per gli imprenditori la cui azienda ricade totalmente o per la maggior parte nei territori montani e svantaggiati ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 10 maggio 1976, n. 352.


Art. 5
(Leasing)

I contributi in conto capitale per operazioni di locazione finanziaria sono concessi in alternativa al concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio; sono determinati in misura pari al primo canone anticipato per l' operazione di leasing, che in ogni caso non potra' superare il quindici per cento del costo effettivo delle macchine e delle attrezzature.


Art. 6
(Competenze)

I prestiti vengono concessi fino all' importo di L. 50 milioni in base al nulla - osta rilasciato dal settore decentrato dell' agricoltura competente per territorio ed attestante la congruita' della spesa e la rispondenza tecnico - economica degli acquisti agli ordinamenti produttivi delle aziende sulla base delle indicazioni deliberate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare per la agricoltura.
Per i prestiti di importo superiore il nulla - osta viene rilasciato dall' assessorato all' agricoltura, sulla base dell' istruttoria tecnico - economica effettuata dal settore decentrato competente.
Alla liquidazione del concorso regionale, a favore di ciascun istituto ed ente finanziatore, si provvede con deliberazione di Giunta sulla base di appositi rendiconti presentati dall' istituto ed ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale.


Art. 7
(Procedure)

Le domande per la concessione dei prestiti dovranno essere presentate ai settori decentrati dall' agricoltura essere presentate ai settori decentrati dell' agricoltura competenti per territorio ed all' istituto di credito prescelto.
I settori decentrati dell' agricoltura, per le domande di prestito non superiore a L. 50 milioni, dovranno comunicare agli interessati entro venti giorni dalla presentazione, l' accoglimento o meno delle stesse; per le domande di prestito superiore, dovranno trasmetterle all' assessorato agricoltura, entro dieci giorni dalla presentazione, corredate dell' istruttoria.
L' assessorato entro dieci giorni dovra' comunicare l' accoglimento o meno delle domande.
Nel caso di accoglimento della domanda di finanziamento il settore decentrato o l' assessorato dovranno emettere il relativo nulla - osta entro venti giorni dalla avvenuta comunicazione di cui al precedente comma.
Nel nulla - osta dovra' essere indicato il termine nel quale deve essere effettuato l' acquisto che non deve essere superiore a sessanta giorni e sara' prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a giorni sessanta con richiesta motivata da parte del richiedente e dell' istituto finanziatore. Il richiedente non puo' effettuare l' acquisto prima dell' emissione del nulla - osta.
L' erogazione del prestito da parte dell' istituto di credito dovra' essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento dell' attestazione dell' esecuzione o dell' avvenuto acquisto da parte del settore decentrato dell' agricoltura.
Per le domande di contributo sulle operazioni di leasing di cui ai precedenti articoli 1 e 5 si applicano le modalita' di presentazione e di istruttoria previste per le domande di prestito.
I settori decentrati dell' agricoltura e l' assessorato regionale all' agricoltura emetteranno il decreto di concessione e contestuale liquidazione del contributo dietro presentazione del contratto di locazione finanziaria che dovra' essere perfezionato entro venti giorni dall' avvenuta comunicazione di accoglimento della domanda di finanziamento.


Art. 8
(Beneficiari)

I prestiti ed i contributi sono concessi agli operatori agricoli singoli ed associati.
Priorita' va data ai coltivatori diretti, ai gruppi di coltivatori associati che procedano ad accorpamenti produttivi dei terreni ed alle cooperative.
A tali categorie va destinato non meno del settanta per cento dell' intero stanziamento annuale della presente legge.
Vanno rispettate le priorita' per i giovani singoli o associati di cui alla legge regionale 5 giugno 1978, n. 23; priorita' va regolarmente riconosciuta altresi' alle associazioni di produttori.


Art. 9
(Garanzie fidejussorie)

Per le operazioni creditizie di cui alla presente legge l' ente di sviluppo agricolo del Lazio puo' prestare fidejussione a favore dei coltivatori diretti, singoli ed associati, di cooperative agricole e di associazioni di produttori.


Art. 10
(Garanzie sussidiarie)

I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore dei soggetti indicati dall' art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria prevista dall' art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, tramite il fondo interbancario di garanzia istituito dall' art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all' ammontare massimo dell' eventuale perdita che gli istituti ed enti convenzionati dimostreranno di avere subito.
Gli istituti ed enti abilitati sono autorizzati ad effettuare, sull' importo originario dei prestiti o dei mutui accordati ai soggetti di cui al precedente comma la trattenuta dello 0,20 per cento da versare al fondo interbancario di garanzia.


Art. 11

(Ripartizione dei fondi)

Per l' utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare agricoltura, provvede alla ripartizione territoriale delle disponibilita' finanziarie annuali, sulla base delle esigenze rilevate a livello zonale, in riferimento anche agli specifici obiettivi di sviluppo agricolo di ciascuna zona, privilegiando le zone interne collinari e montane.



Art. 12
(Normativa richiamata)

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge regionale, si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.


Art. 13
(Attualizzazione concorso regionale)

Il contributo in conto interessi sui prestiti quinquennali di esercizio viene corrisposto dalla Regione agli istituti bancari in unica soluzione, scontando all' attualita' le rate costanti anticipate di concorso regionale.
L' attualizzazione delle suddette rate va calcolata con riferimento al tasso globale al quale e' stata perfezionata l' operazione di credito ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli istituti di credito.


Art.14
(Norme finanziarie)

Per la concessione degli interventi previsti dai precedenti articoli e' autorizzata la spesa di L. 1.650.000.000 per l' anno 1979. Alla copertura dell' onere si provvedera' mediante utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo numero 101299 (fondo globale) del bilancio regionale per l' anno 1978 ai sensi del quarto comma dell' art. 20 della legge 12 aprile 1977, n. 15.
I suddetti fondi saranno iscritti ad appositi capitoli da istituire nel bilancio 1979, in termini di competenza e di cassa, con le seguenti denominazioni e stanziamenti:
" Prestiti quinquennali a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura " lire 1.500.000.000;
" Contributi in conto capitale per operazioni di locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole contratte con societa' di leasing " L. 150.000.000.
Per gli anni successivi la spesa necessaria per la presente legge sara' determinata annualmente con la legge di bilancio.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, al bilancio 1979, le necessarie variazioni.


Art. 15

(Norma transitoria)

Le norme di cui alla presente legge si applicano alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, anche in presenza di acquisti gia' intervenuti.
Agli effetti dell' emissione del nulla - osta in caso di acquisto gia' avvenuto, e' sufficiente la presentazione della documentazione dell' avvenuto acquisto o del contratto di locazione finanziaria.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.