L.R. 03 Gennaio 1989, n. 1 |
Istituzione dell'Istituto regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D. Lazio).
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(Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1989, n. 2) TITOLO I OBIETTIVI ED ATTIVITA' DELL' ISTITUTO Art. 1 (Finalita' e denominazione) 1. La Regione, al fine di contribuire alla formazione del proprio personale attraverso il perfezionamento e l' aggiornamento professionale per lo svolgimento dei compiti istituzionali riguardanti, in particolare, funzioni regionali di promozione, indirizzo e coordinamento degli enti subregionali, istituisce, ai sensi dell' articolo 53 dello statuto regionale, apposita scuola denominata "Istituto regionale di formazione dei dipendenti( IRFOD) Lazio", quale ente dipendente dalla Regione, dotato di personalita' giuridica, con sede in Roma. 2. Dell' istituto di cui al precedente comma possono avvalersi anche gli enti locali territoriali e gli altri enti subregionali per la formazione dei proprio personale. 3. L' istituto puo' altresi' istituire, previe apposite convenzioni stipulate in conformita' a schemi - tipo approvati dalla Regione, corsi specifici di formazione per territorio regionale per l' approfondimento di problematiche relative all' ordinamento ed all' attivita' della Regione e degli enti locali territoriali nonche' per il personale delle unita' sanitarie locali ad esclusione del personale medico e di quello del ruolo sanitario. 4. Per particolari discipline di carattere giuridico ed economico possono essere istituiti, mediante apposite convenzioni stipulate in conformita' a schemi - tipo approvati dalla Regione, corsi presso l' istituto regionale di studi giuridici "CA Jemolo", il centro studi ed aggiornamento "R. Ingrao" con sede in Lenola( LT) e presso altri eventuali centri ed istituti specializzati. Art. 2 (Programmi di attivita') 1. L' attivita' dell' istituto e' definita mediante l' adozione di un programma biennale, articolato in programmi annuali che prevedono la realizzazione di corsi a carattere generale o monografico della durata non inferiore a tre mesi, i criteri di selezione per la partecipazione ai corsi, nonche' le quote di partecipazione a carico degli enti interessati. 2. Alla individuazione dei contenuti dei programmi di cui al precedente comma contribuiscono la Regione e gli altri enti di cui al successivo articolo 3, secondo le procedure previste dallo stesso articolo. 3. Il programma biennale alla scadenza del primo anno di attuazione e' sottoposto a verifica di fattibilita' per gli eventuali aggiornamenti da definire con le stesse modalita' di adozione del programma originario. Art. 3 (Modalita' di adozione dei programmi di attivita') 1. Le province, i comuni e le unita' sanitarie locali, tramite i comuni stessi, rappresentano, entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione, le esigenze formative del personale dipendente. 2. La Regione, tenuto conto delle esigenze formative del proprio personale, e rapportatele con quelle rappresentate dagli enti di cui al precedente comma, fissa indirizzi ai quali deve attenersi l' istituto per la definizione della propria attivita' attraverso i programmi previsti dall' articolo 2 della presente legge. 3. L' istituto adotta i predetti programmi e li trasmette alla Regione per il controllo di cui al successivo articolo 18. 4. I corsi previsti nei programmi, adottati con provvedimento divenuto esecutivo a seguito del controllo di cui al precedente terzo comma, ed i relativi requisiti di partecipazione sono pubblicati, a richiesta dell' istituto, sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi agli albi comunali e provinciali. Art. 4 (Aree omogenee di formazione) 1. I singoli corsi si riferiscono alle seguenti aree omogenee di formazione: a) programma generale e settoriale; b) tecnica contabile e di bilancio; finanza regionale locale; c) organizzazione e metodi; d) controlli; e) tecnica legislativa e provvedimentale; f) attivita' gestionale; g) attivita' di polizia municipale; h) coordinamento e gestione servizi educativi e materie ex decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL' ISTITUTO Art. 5 (Organi) 1. organi dell' istituto sono: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il collegio dei revisori dei conti. Art. 6 (Il consiglio di amministrazione) 1. Il consiglio di amministrazione, nominato con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell' articolo 54, lettera a), dello statuto regionale, dura in carica cinque anni e deve essere, comunque, rinnovato con il rinnovo del Consiglio regionale. 2. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) sette membri eletti dal Consiglio regionale, su una lista di dieci candidati di cui cinque proposti dalla Giunta regionale. Ogni consigliere regionale vota al massimo due preferenze; b) un membro designato dalla sezione laziale dell' ANCI (associazione nazionale dei comuni d' Italia); c) un membro designato dalla sezione laziale dell' UPI (unione province italiane). 3. La carica di membro del consiglio di amministrazione e' incompatibile con quella di consigliere regionale nonche' con la carica di amministratore o la condizione di socio di societa' od enti aventi finalita' analoghe a quelle dell' istituto. 4. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell' istituto. 5. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta una indennita' di presenza pari a quella percepita dai componenti il comitato di controllo sugli atti degli enti locali oltre al rimborso delle spese di viaggio. Art. 7 (Compiti del consiglio di amministrazione) 1. Il consiglio di amministrazione delibera: a) il regolamento interno dell' istituto; b) la nomina del direttore dell' istituto, dei direttori degli uffici formazione, amministrativo e ragioneria e dei direttori dei corsi, nonche' gli altri provvedimenti relativi al personale; c) i bilanci preventivi ed i rendiconti generali; d) i programmi di attivita' dell' istituto ed i relativi aggiornamenti; e) i rapporti convenzionali e contrattuali con le universita', gli enti di formazione, i docenti universitari o gli esperti, di cui al successivo articolo 17, nonche' quelli con gli enti ed organismi di cui al precedente articolo 1, ultimo comma; f) l' acquisizione, l' alienazione e la trasformazione dei beni immobili dell' istituto, nonche' l' autorizzazione delle spese e l' approvazione dei contratti; g) gli altri provvedimenti che non siano riservati al presidente dalle leggi regionali e dal regolamento interno dell' istituto. 2. Il consiglio di amministrazione puo' delegare al presidente il compimento di specifici atti di amministrazione con apposita deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 3. Il consiglio di amministrazione provvede altresi' a nominare, su proposta del presidente, il vice presidente scegliendo tra i propri membri eletti dal Consiglio regionale, ai sensi del precedente articolo 6. Il vice presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione. Art. 8 (Convocazione e modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione) 1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente dell' istituto, di norma una volta al mese, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. 2. Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza relativa e con la partecipazione di almeno la meta' dei membri componenti, eccettuate quelle di cui al precedente articolo 7, primo comma, lettera a), c) e d), che sono adottate a maggioranza assoluta. 3. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, altresi', con voto consultivo, il direttore dell' istituto. Art. 9 (Il presidente) 1. Il presidente e' nominato con deliberazione del Consiglio regionale e cessa comunque dalla carica con lo scioglimento dello stesso Consiglio regionale, La nomina e' effettuata sulla base di una terna di candidati proposta dalla Giunta regionale 2. La carica di presidente e' incompatibile con quella di consigliere regionale, nonche' con la carica di amministratore o la condizione di socio di societa' od enti aventi finalita' analoghe a quelle dell' istituto. 3. Il presidente e' il legale rappresentante dell' istituto; promuove e coordina l' attivita' del consiglio di amministrazione, che convoca e presiede stabilendone l' ordine del giorno. 4. Nei casi di urgenza, tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio di amministrazione, il presidente adotta provvedimenti di competenza del predetto organo, che deve essere, comunque, convocato entro sette giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi per la relativa ratifica. Qualora la ratifica non sia deliberata entro tale termine il provvedimento adottato in via d' urgenza non produce ulteriori effetti. Spetta la consiglio di amministrazione disciplinare i rapporti giuridici che sono sorti sulla base del provvedimento non ratificato. 5. La procedura indicata al precedente quarto comma non e' applicabile ai provvedimenti di cui al precedente articolo 7, primo comma, lettera a) e b), limitatamente alla nomina del direttore dell' istituto, dei direttori degli uffici formazione, amministrativo e ragioneria e dei direttori dei corsi e lettere c) e d). Art. 10 (Compiti del presidente) 1. Il presidente, oltre alle funzioni di cui al precedente articolo 9, terzo e quarto comma: a) sottopone al consiglio di amministrazione le proposte dei provvedimenti di competenza del consiglio stesso di cui all' articolo 7 della presente legge; b) sottopone, altresi', al consiglio per la ratifica, con le modalita' di cui al precedente articolo 9, quarto comma, i provvedimenti assunti in via d' urgenza; c) cura l' esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; d) sovrintende a tutte le attivita' dell' istituto; e) adotta i provvedimenti riservategli dalle leggi regionali e dal regolamento interno dell' istituto, ovvero delegatigli dal consiglio di amministrazione. 2. Il presidente puo' delegare al direttore dell' istituto la emanazione di atti a rilevanza esterna con apposito provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 3. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta una indennita' di presenza pari a quella del presidente del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Art. 11 (Il collegio dei revisori dei conti) 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con deliberazione del Consiglio regionale e resta in carica per la durata del consiglio di amministrazione. 2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due membri supplenti eletti dal Consiglio regionale tra coloro che sono iscritti all' albo dei revisori dei conti. 3. Ogni consigliere esprime non piu' di tre preferenze su una lista predisposta dalla Presidenza del Consiglio regionale, indicando un membro che dovra' ricoprire la carica di presidente del collegio, di membro effettivo e di membro supplente. Art. 12 (Compiti e modalita' di funzionamento del collegio dei revisori dei conti) 1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarita' amministrativa e contabile dell' istituto, riferendo in merito al consiglio di amministrazione, ed esprime il parere sulla conformita' del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge. 2. Il presidente del collegio dei revisori dei conti assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto al voto e con voto consultivo quando si discutono i bilanci. Art. 13 (Il comitato scientifico) 1. La Giunta regionale nomina il comitato scientifico, composto da undici membri scelti tra professori ordinari dell' universita' ed esperti nelle materie incluse nelle aree omogenee di formazione di cui al precedente articolo 4, al quale e' demandato il compito di esprimere parere obbligatorio, non vincolante, sui programmi e su ogni altra questione attinente ai corsi. 2. Il comitato scientifico dura in carica quanto il consiglio di amministrazione. I suoi membri possono essere riconfermati. 3. Il comitato scientifico e' presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione, che lo convoca. 4. Alle riunioni del comitato scientifico partecipa il direttore con diritto di voto. 5. Ai membri del comitato scientifico spettano gettoni di presenza nella misura prevista dalla legge regionale per commissioni od organismi della Regione. Titolo III PERSONALE DELL' ISTITUTO E PERSONALE DOCENTE Art. 14 (Il direttore) 1. Il direttore dell' istituto e' nominato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione fra i professori di ruolo dell' universita' o fra esperti nelle materie incluse nelle aree omogenee di formazione di cui al precedente articolo 4, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1989, n. 382, in materia di cumulo di attivita' e di compensi. 2. Il rapporto di lavoro e' regolato da contratto a termine, redatto nel rispetto della normativa vigente in materia, e prevede il trattamento economico complessivo spettante alla seconda qualifica dirigenziale del contratto dei dipendenti regionali vigente. 3. Il direttore: a) dirige l' attivita' tecnica ed amministrativa dell' istituto curando la razionale organizzazione delle strutture operative e l' adeguata utilizzazione del personale, d' intesa con i dirigenti dei corsi, in conformita' alle direttive emanate dal presidente; b) e' responsabile dell' applicazione del regolamento interno dell' istituto; c) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione svolgendo, altresi', le funzioni di segretario; d) partecipa con diritto di voto alle riunioni del comitato scientifico; e) collabora alla determinazione e realizzazione degli obiettivi generali dell' istituto ed alla formulazione dei programmi di attivita' dell' istituto stesso e dei relativi aggiornamenti; f) emana gli atti a rilevanza esterna previsti dal regolamento interno, in conformita' alle leggi che regolano figure professionali equiparate, in quanto applicabili, o gli atti a lui delegati dal presidente. Art. 15 (Direzione dei corsi) 1. L' attivita' di formazione e' coordinata e diretta da un dirigente dipendente dell' istituto, appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, nominato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione. 2. L' attivita' relativa a ciascuna area omogenea di formazione di cui al precedente articolo 4 e' diretta da funzionari dipendenti dell' istituto, appartenenti alla ottava qualifica funzionale, nominati, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione. 3. Gli incarichi di cui ai precedenti commi sono a tempo indeterminato e possono essere revocati in qualsiasi momento. 4. I direttori dei corsi collaborano con il direttore della formazione, ciascuno per l' area di competenza, alla formulazione dei programmi di attivita' dell' istituto e dei relativi aggiornamenti, ne curano l' attuazione in base alle direttive del presidente, del direttore dell' istituto e del direttore della formazione e svolgono gli altri compiti previsti nel regolamento interno dell' istituto. 5. Il direttore dell' istituto puo' delegare proprie funzioni al direttore della formazione. 6. Il direttore della formazione organizza, tra l' altro, riunioni periodiche con i direttore dei corsi e con i docenti e redige relazioni finali da sottoporre, tramite il direttore dell' istituto, al presidente che ne riferisce al consiglio di amministrazione. Art. 16 (Personale dell' istituto) 1. L' istituto si avvale di proprio personale, nei limiti di quanto previsto dalla pianta organica allegata alla presente legge, assunto per pubblico concorso, ad eccezione del direttore dell' istituto stesso, che viene assunto nei modi previsti dal precedente articolo 14. 2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e' regolato dalle disposizioni in vigore per il personale dipendente dalla Regione, in quanto applicabili, ad eccezione del direttore dell' istituto, il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalle disposizioni previste dal precedente articolo 14. 3. Le variazioni delle norme sul trattamento giuridico ed economico del personale della Regione Lazio si estendono di diritto al personale della istituto, a meno che comportino valutazioni relative alla natura, alla struttura, alle finalita' ed alle dimensioni della istituto stesso. In tal caso le variazioni sono apportate da apposito provvedimento legislativo regionale, che deve tener conto delle suddette peculiarita'. Art. 17 (Personale docente) 1. Il personale docente occorrente per ciascun corso previsto nel programma di attivita' indicato nel precedente articolo 2, viene acquisito dall' istituto mediante la stipulazione di convenzioni con l' universita' e con l' istituto regionale di studi giuridici "CA Jemolo", ovvero mediante contratti a termine stipulati con docenti universitari ed esperti nelle discipline di cui alle aree omogenee di formazione previste dal precedente articolo 4, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1980, n. 382, in materia di cumulo di attivita' e di compensi, per un periodo non superiore alla durata del corso. 2. Il numero dei docenti e degli esperti utilizzati dall' istituto ai sensi del precedente comma, non puo' comunque superare il numero delle discipline oggetto del corso di formazione. 3. Il personale docente dei corsi deve possedere requisiti di professionalita' generale e specifica che garantiscano attivita' formativa qualificata e rispondente alle effettive esigenze e viene retribuito con un compenso orario nella misura prevista dal programma di attivita' di cui al precedente articolo 2. Titolo IV VIGILANZA E CONTROLLO Art. 18 (Vigilanza e controllo sull' attivita' dell' istituto) 1. Ai sensi dell' articolo 54 dello statuto regionale la vigilanza ed il controllo dell' attivita' dell' istituto spettano al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale secondo i seguenti criteri: a) il Consiglio regionale esercita il controllo di legittimita' e di merito sui provvedimenti del consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 7, primo comma, lettere c) e d); b) la Giunta regionale esercita il controllo di legittimita' e di merito sui provvedimenti del consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 7, primo comma, lettere a) e b), limitatamente alla nomina del direttore amministrativo e dei dirigenti dei corsi, lettere e) ed f), limitatamente all' acquisizione, all' alienazione ed alla trasformazione dei beni immobili. Sugli altri provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e del presidente, la Giunta regionale esercita il solo controllo di legittimita', fatta eccezione per i provvedimenti meramente esecutivi e non aventi carattere dispositivo, che sono esclusi dal controllo. 2. I provvedimenti adottati dal presidente con procedura di urgenza ovvero ad esso delegati dal consiglio di amministrazione, ai sensi della presente legge, sono soggetti al controllo di cui al precedente comma.2. In caso di inerzia o ritardo nell' adozione di atti obbligatoria da parte dell' istituto, la Giunta regionale esercita, d' ufficio o su richiesta degli interessati, il controllo sostitutivo con le modalita' di cui al successivo articolo 19, quinto comma. Art. 19 (Modalita' di esercizio della vigilanza e del controllo sull' attivita' dell' istituto) 1. Ai fini dell' esercizio del controllo di legittimita' e di merito l' istituto trasmette i provvedimenti di cui al precedente articolo 18 al Consiglio regionale od alla Giunta regionale, a seconda delle rispettive competenze, con le modalita' indicate nell' articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, fatta eccezione per il bilancio e per il rendiconto generale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 23. 2. I provvedimenti non soggetti a controllo di merito divengono esecutivi ove non ne sia pronunciato l' annullamento per motivi di legittimita' nel termine di venti giorni dalla data di ricezione degli atti, con provvedimento motivato in cui venga indicato il vizio di legittimita' riscontrato, o se, entro tale termine, si dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita'. Il suddetto termine puo' essere interrotto per non piu' di una volta qualora la Giunta regionale chieda chiarimenti od elementi integrativi; in tal caso il provvedimento diviene esecutivo se la Giunta regionale non ne pronuncia l' annullamento entro venti giorni dalla ricezione delle controdeduzioni da parte dell' istituto. 3. I provvedimenti soggetti anche a controllo di merito sono esaminati contestualmente sotto il profilo della legittimita' e del merito e divengono esecutivi con l' approvazione dell' organo di controllo regionale ovvero per decorrenza del termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti senza che ne sia pronunciato l' annullamento per motivi di legittimita' e siano formulate proposte di adeguamento nel merito dei provvedimenti stessi. Il suddetto termine puo' essere interrotto per non piu' di una volta qualora l' organo di controllo chieda chiarimenti od elementi integrativi; in tal caso il controllo e' esercitato nelle forme di cui al presente comma entro venti giorni dalla ricezione delle controdeduzioni. Nel caso in cui l' atto soggetto anche a controllo di merito contenga vizi di legittimita' l' organo di controllo lo annulla segnalando gli eventuali rilievi in merito. 4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell' istituto soggette al solo controllo di legittimita' possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l' esecuzione, quando siano adottate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili si intendono decadute se non sono trasmesse per il controllo entro tre giorni dalla data di adozione. I termini per il controllo sono ridotti a dieci giorni dalla ricezione degli atti e non sono soggetti ad interruzione. 5. Quando ricorrano le condizioni per l' esercizio del controllo sostitutivo di cui al precedente articolo 18, terzo comma, la Giunta regionale invita l' istituto a provvedere all' emanazione dell' atto obbligatorio, fissando un congruo termine; decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale nomina tra i dirigenti regionali, appartenenti al piu' alto livello funzionale, un commissario con l' incarico di adottare l' atto. Art. 20 (Vigilanza e controllo sugli organi dell' istituto. Potere ispettivo. Scioglimento) 1. Nell' esercizio del potere di vigilanza sull' istituto la Giunta regionale puo' svolgere attivita' ispettiva, per accertare la regolare attuazione dei compiti istituzionali dell' istituto stesso. 2. Qualora siano riscontrati gravi e ripetute violazioni di legge e/ o persistenti inadempienze di atti dovuti, la Giunta regionale, accertate le responsabilita' sulla base delle relative attribuzioni, propone, con provvedimento motivato, al Consiglio regionale lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell' istituto o la revoca della nomina del presidente dell' istituto stesso. 3. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione o la revoca della nomina del presidente sono deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica. 4. Contestualmente allo scioglimento il Consiglio regionale nomina, con voto limitato a due terzi dei componenti in carica, una commissione straordinaria per la gestione dell' istituto, costituita da tre membri e presieduta da quello che ha ottenuto il maggior numero di voti. La commissione svolge l' attivita' di competenza del consiglio di amministrazione; il presidente della commissione quella del presidente dell' istituto. 5. Contestualmente alla revoca del presidente dell' istituto il Consiglio regionale nomina un commissario straordinario con il compito di svolgere l' attivita' propria del presidente stesso. 6. La gestione straordinaria svolta a norma dei precedenti commi non puo' durare piu' di sei mesi. Entro tale data si dovra' provvedere alla nomina del consiglio di amministrazione e/ o del presidente. Titolo V NORME FINALI Art. 21 (Convenzioni - tipo con enti ed organismi privati) 1. Le convenzioni - tipo di cui al precedente articolo 1, terzo e quarto comma, sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere del consiglio di amministrazione dell' istituto. 2. Nelle convenzioni - tipo devono essere indicate, tra l' altro, le modalita' organizzative dei corsi nonche' i criteri per la determinazione della spesa a carico degli enti ed organismi interessati, tenuto conto, che i suddetti corsi non sono regolamentati dai programmi di cui al precedente articolo 2. Art. 22 (Finanziamento) 1. Il finanziamento dell' istituto e' assicurato mediante: a) contributo ordinario della Regione determinato annualmente con la legge di bilancio sulla base delle esigenze di funzionamento e del programma di attivita' dell' istituto; b) quote di partecipazione degli enti di cui al precedente articolo 1, secondo comma; c) contributi straordinari comunitari, statali, regionali e degli altri enti locali, per la realizzazione dell' attivita' dell' istituto, nonche' donazioni e lasciti disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private; d) proventi derivanti dalle convenzioni di cui al precedente articolo 1, terzo comma; e) rendite patrimoniali e proventi di operazioni sul patrimonio. Art. 23 (Bilancio di previsione e rendiconto generale) 1. L' esercizio finanziario dell' istituto coincide con l' anno solare. 2. L' istituto ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale che vengono approvati dalla Regione contestualmente al bilancio ed al rendiconto generale regionale. 3. Il bilancio di previsione e' formulato in conformita' a quanto previsto dall' articolo 17 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, deve essere approvato dal consiglio di amministrazione e trasmesso alla Regione entro il 30 settembre dell' anno precedente l' esercizio finanziario cui si riferisce. 4. Il rendiconto generale deve essere redatto in conformita' a quanto previsto nell' articolo 44 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, deve essere approvato dal consiglio di amministrazione e trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell' anno successivo all' esercizio finanziario cui si riferisce. Art. 24 (Regolamento interno) 1. Entro sessanta giorni dalla nomina degli organi dell' istituto, il consiglio di amministrazione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno dell' istituto stesso 2. Il regolamento interno deve, tra l' altro, contenere: a) l' indicazione della sede dell' istituto; b) le norme procedurali disciplinanti l' esercizio dell' attivita' dell' istituto, rispetto ai principi di cui alla presente legge; c) l' individuazione dei provvedimenti amministrativi di competenza del presidente; d) l' individuazione degli atti a rilevanza esterna che possono essere emanati dal direttore dell' istituto e dei compiti attribuiti ai dirigenti dei corsi, in conformita' alle leggi che regolano figure professionali equiparate; e) l' organizzazione delle strutture operative dell' istituto e la determinazione delle relative competenze e dotazioni organiche. Art. 25 (Norma transitoria) 1. Nella fase di prima costituzione delle strutture operative dell' istituto la Regione assegna mediante comando proprio personale per far fronte alle esigenze funzionali delle strutture stesse. 2. Spetta al Consiglio regionale determinare, d' intesa con il consiglio di amministrazione dell' istituto, il numero ed i livelli funzionali dei dipendenti regionali di cui si ritiene necessario il comando. I comandi sono disposti dalla Giunta regionale previo assenso degli interessati, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Alla copertura dei posti previsti nell' organico dell' istituto si provvedera' mediante attuazione del principio della mobilita' del personale regionale nel rispetto delle procedure e delle modalita' fissate dalle specifiche disposizioni contenute nella normativa contrattuale vigente. ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1989, N. 1 CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DELL' ISTITUTO REGIONALE DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI( IRFOD LAZIO)". Pianta organica ATTO ALLEGATO 1 direttore; // 8 dirigenti dei corsi - dirigenti di prima qualifica funzionale dirigenziale Ufficio amministrativo n. 1 - Dirigente amministrativo di prima qualifica funzionale dirigenziale; // n. 2 - funzionari direttivi; // n. 2 - collaboratori amministrativi; // n. 1 - stenodattilografa; // n. 2 - operatori tecnici; // n. 2 - ausiliari; // n. 2 - autisti. Ufficio di ragioneria n. 1 - Dirigente di ragioneria di prima qualifica funzionale dirigenziale; // n. 1 - funzionario direttivo; // n. 2 - collaboratori di ragioneria; // n. 1 - dattilografa. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |