Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1996, N. 36, concernente: "Riscossione e recupero delle somme dovute agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica e modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1996, N. 36"

Numero della legge: 5
Data: 20 gennaio 1998
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1998

L.R. 20 Gennaio 1998, n. 5
Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1996, N. 36, concernente: "Riscossione e recupero delle somme dovute agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica e modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1996, N. 36"


Art. 1
(Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36, e' interpretato autenticamente nel senso che assegnatari sono anche coloro che hanno in corso di definizione le procedure per l'acquisto degli immobili degli IACP, purche' queste non siano state concluse alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 36/1996.

2. L'espressione "le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), sono calcolate in base ai dati contabili elaborati dagli IACP alla data del 31 dicembre 1995", prevista al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 36/1996, e' da interpretarsi autenticamente nel senso che tali somme sono esclusivamente quelle richieste dagli IACP alla data del 31 dicembre 1995.



Art. 2
(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36)

1. Il comma 2, dell'articolo 5 della l.r. 36/1996 e' sostituito dal seguente:
"2. Gli assegnatari possono presentare nello stesso termine di sessanta giorni previsto al comma 1, domanda per il pagamento dilazionato, senza maggiorazioni per interessi, delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Il pagamento dilazionato deve essere effettuato con rate mensili che non incidono piu' del trenta per cento sull'importo mensile dovuto per canoni ed oneri accessori".



Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.