| L.R. 07 Giugno 1974, n. 28 |
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Norme concernenti i pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.
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Art. 1 Fermo restando il disposto della legge 21 marzo 1973, n. 11 relativo al costituendo Consorzio, il termine dell' affidamento precario - di cui all' art. 1 secondo comma della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 38 - delle linee automobilistiche dell' intero territorio della Regione alle Aziende, di cui all' art. 3 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 17, scadra' il 31 dicembre 1974. Le Aziende che dopo l' entrata in vigore della presente legge subentrino nelle precedenti gestioni, proseguono, in via precaria, l' esercizio dei servizi fino alla scadenza del termine indicato nel primo comma. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del 2Ø comma dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 7 giugno 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 24 maggio 1974. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |