L.R. 21 Novembre 1990, n. 86 |
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24,concernente misure di salvaguardia in materia urbanistica.
|
(Pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1990, n. 34, S.O. n. 4) Art. 1 1. L'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 e' sostituito con il seguente: "Art. 1 1. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali e nelle aree comunque prive di destinazione urbanistica il rilascio di concessioni edilizie e' subordinato alle seguenti prescrizioni: a) nell'ambito del perimetro del centro abitato, definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite esclusivamente opere di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento igienico; b) all'esterno del perimetro dei centri abitati , altre agli interventi di cui alla precedente lettera, sono consentite le opere edilizie, di cui non e' prevista l'esclusione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni. L'indice non puo' superare i metri cubi 0,03 per metro quadrato edificabile e il lotto minimo e' pari a 10.000 metri quadrati. 2. Le limitazioni di cui al presente articolo, non si applicano per la realizzazione di opere pubbliche in aree gia' destinate a servizi pubblici". Art. 2 1. L'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 e' soppresso. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |