Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24,concernente misure di salvaguardia in materia urbanistica.

Numero della legge: 86
Data: 21 novembre 1990
Numero BUR: 34
Data BUR: 15/12/1990

L.R. 21 Novembre 1990, n. 86
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24,concernente misure di salvaguardia in materia urbanistica.

(Pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1990, n. 34, S.O. n. 4)


Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 e' sostituito con il seguente:

"Art. 1

1. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali e nelle aree comunque prive di destinazione urbanistica il rilascio di concessioni edilizie e' subordinato alle seguenti prescrizioni:
a) nell'ambito del perimetro del centro abitato, definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite esclusivamente opere di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento igienico;
b) all'esterno del perimetro dei centri abitati , altre agli interventi di cui alla precedente lettera, sono consentite le opere edilizie, di cui non e' prevista l'esclusione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni. L'indice non puo' superare i metri cubi 0,03 per metro quadrato edificabile e il lotto minimo e' pari a 10.000 metri quadrati.

2. Le limitazioni di cui al presente articolo, non si applicano per la realizzazione di opere pubbliche in aree gia' destinate a servizi pubblici".


Art. 2

1. L'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 e' soppresso.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.