Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° marzo 1990 concernente: "Calendario venatorio regionale per la stagione 1990-1991".

Numero della legge: 46
Data: 10 maggio 1990
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1990

L.R. 10 Maggio 1990, n. 46
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° marzo 1990 concernente: "Calendario venatorio regionale per la stagione 1990-1991".

(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1990, n. 15)


Art. 1

1. L'articolo 3 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° marzo 1990 è sostituito dal seguente:


Art. 3

1. La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 1990 e termina il 28 febbraio 1991 compreso".


Art. 2

1. All'articolo 4, primo comma, lettera a) della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° marzo 1990, la data "30 settembre" è modificata in "16 settembre".


Art. 3

1. L'articolo 6 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° 1990 è sostituito dal seguente:


Art. 6

1. Nel periodo 16 settembre - 31 dicembre 1990 l'esercizio della caccia è consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31.

2. Nel periodo 2 gennaio - 28 febbraio 1991, il giorno mercoledì viene escluso da quelli nei quali è consentito l'esercizio della caccia.

3. Il cacciatore ha l'obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul medesimo. Il tesserino è personale e non è cedibile".


Art. 4

1. L'articolo 7 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° 1990 è sostituito dal seguente:


Art. 7

1. L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l'ora legale, sono già stati adeguati:
dal 16 settembre al 30 settembre 1990: dalle ore 6,00 al tramonto; dal 1° ottobre al 15 ottobre 1990: dalle ore 5,25 al tramonto; dal 16 ottobre al 31 ottobre 1990: dalle ore 5,45 al tramonto; dal 1° novembre al 15 novembre 1990: dalle ore 6,00 al tramonto; dal 16 novembre al 30 novembre 1990: dalle ore 6,20 al tramonto; dal 1° dicembre al 15 dicembre 1990: dalle ore 6,35 al tramonto; dal 16 dicembre al 31 dicembre 1990: dalle ore 6,40 al tramonto; dal 1° gennaio al 15 gennaio 1991: dalle ore 6,40 al tramonto; dal 16 gennaio al 31 gennaio 1991: dalle ore 6,40 al tramonto; dal 1 febbraio al 15 febbraio 1991:dalle ore 6,25 al tramonto; dal 16 febbraio al 28 febbraio 1991: dalle ore 6,05 al tramonto.


Art. 5

1. All'articolo 9, primo comma, della legge regionale aprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° marzo 1990, la data "1° settembre" è sostituita con la data "16 agosto" e la data "23 settembre" è sostituita con la data "13 settembre".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.