Contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo nel commercio al dettaglio.

Numero della legge: 44
Data: 2 giugno 1980
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1980

L.R. 02 Giugno 1980, n. 44
Contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo nel commercio al dettaglio.






Art. 1
(Finalita')

Allo scopo di favorire la ristrutturazione dell' apparato commerciale, giusta i principi sanciti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed agevolare una piu' razionale evoluzione del settore distributivo del Lazio, anche attraverso forme di associazionismo economico tra gli esercenti il commercio al dettaglio, la Regione concede contributi in conto capitale.


Art. 2
(Beneficiari)

Possono accedere ai contributi di cui all' articolo precedente:
a) le organizzazioni a base associativa costituite per l' acquisto in comune di merci da vendere, cui partecipino almeno venti imprese commerciali al dettaglio in sede fissa o ambulante, delle quali almeno i due terzi siano piccole imprese. Gli ambulanti debbono essere titolari di autorizzazioni rilasciate da un comune della Regione Lazio;
b) qualsiasi associazione tra i piccoli esercenti il commercio al dettaglio, costituita per la gestione di un punto di vendita al dettaglio in sede fissa. Gli esercenti associati debbono ciascuno provvedere entro un anno dall' apertura del nuovo punto di vendita alla cessazione dell' attivita' del proprio punto di vendita ubicato nello stesso comune in cui ha sede il nuovo punto di vendita, con rinuncia entro lo stesso termine alla autorizzazione posseduta;
c) i consorzi fra le organizzazioni di cui sopra costituite per le medesime finalita'.
Ai fini della presente legge sono considerate piccole imprese commerciali quelle che occupano non piu' di 5 dipendenti, oltre al titolare, ai familiari coadiutori ed agli apprendisti.
Gli esercenti il commercio al dettaglio debbono essere in possesso dell' autorizzazione per l' esercizio della loro attivita' ed essere iscritti nel registro delle ditte di cui al RD 20 settembre 1934, n. 2011.


Art. 3
(Societa' di locazione)

Un contributo a fondo perduto, per le iniziative di cui al successivo articolo 5, puo' essere concesso alle societa' di locazione che, con la partecipazione della Finanziaria Laziale di Sviluppo, realizzino operazioni di locazione finanziaria.
Il contributo viene concesso alle societa' di locazione in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria, previo l' espletamento delle procedure fissate dalla presente legge.
Le societa' di locazione dovranno ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente al contributo loro accordato.


Art. 4
(Priorita')

Ai contributi di cui alla presente legge sono ammesse con preferenza quelle iniziative che, congiuntamente o alternativamente:
a) riguardino il commercio dei beni di largo e generale consumo di cui all' articolo 2 del decreto ministeriale 30 agosto 1971;
b) comportino l' apertura di nuovi punti di vendita in zone carenti di punti di vendita sulla base dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita o di altri deliberati del consiglio comunale;
c) comportino la chiusura di punti di vendita in zone definite sature dai piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita o da altri deliberati del consiglio comunale;
d) presentino, sotto il profilo urbanistico, le migliori soluzioni, avuto riguardo alle aree di servizio per il rifornimento delle merci e per la sosta degli autoveicoli della clientela, agli spazi e dai locali destinati ai servizi interni aziendali.


Art. 5
(Misura del contributo)

Il contributo e' concesso nella misura massima del 30 per cento, e comunque non superiore a L. 40.000.000, della spesa complessiva sostenuta per l' acquisto dei macchinari ed attrezzature inerenti all' attivita' commerciale, ivi compresi i mezzi di trasporto delle merci, l' acquisto, l' ampliamento e la ristrutturazione dei beni immobili destinato all' espletamento di tutti i servizi connessi all' attivita' commerciale.
Il contributo suddetto non e' cumulabile con quelli previsti dall' articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, concedibili dalla Cassa per il Mezzogiorno nei territori di competenza che interessino la Regione Lazio.
I richiedenti sono tenuti a comunicare alla Regione le eventuali istanze presentate o le erogazioni conseguite ai sensi della richiamata legge n. 183.


Art. 6
(Domande di contributo)

Le domande per ottenere i contributi previsti dalla presente legge vanno consegnate, entro il 31 marzo di ogni anno, al sindaco del comune ove si realizzano le iniziative che ne rilascia ricevuta. Copia della domanda va, a cura del richiedente, inviata all' Assessorato industria, commercio e artigianato della Regione Lazio.
Per le iniziative attivate nel corso degli anni 1978- 79, per le quali non sia stata presentata domanda ai sensi della legge regionale n. 20 del 30 marzo 1974, le richieste del contributo dovranno essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Art. 7

(Procedure)

I sindaci dei comuni trasmettono comunque all' Assessorato industria, commercio e artigianato della Regione Lazio le domande prodotte in termini, la documentazione allegata ed il parere del comune sulla iniziativa, entro sessanta giorni dalla ricezione delle domande stesse.
Il termine di cui al precedente comma e' elevato a novanta giorni, qualora, a giudizio del comune, i richiedenti fossero ammessi ad integrare la documentazione eventualmente mancante o carente all' atto della presentazione della domanda.
Il parere del comune dovra' avere particolare riferimento alla rispondenza delle iniziative con le finalita' di razionalizzazione dell' apparato distributivo previsto dalla richiamata legge n. 426, con le previsioni degli strumenti urbanistici e con i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico - sanitaria.


Art. 8
(Graduatoria dei richiedenti)

L' Assessorato industria, commercio ed artigianato della Regione compila la graduatoria di tutte le richieste di contributo pervenute tramite i comuni, separatamente per ciascuna categoria di beneficiari di cui all' articolo 2 e determina l' ammontare del contributo entro i limiti di cui all' articolo 5.
La Giunta regionale approva la graduatoria dei richiedenti ed i relativi importi del contributo, previo parere della competente Commissione consiliare.


Art. 9
(Accertamenti)

Il sindaco, su richiesta dei beneficiari, accerta l' avvenuta realizzazione delle iniziative ammesse al contributo, secondo principi di economicita'.
La Giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo sulla base dell' accertamento del comune. Qualora le spese sostenute dai beneficiari fossero inferiori, all' atto dell' accertamento, a quelle preventivate, l' ammontare del contributo verra' proporzionalmente ridotto sulla base delle spese effettive accertate.
I comuni riceveranno dalla Regione Lazio ogni anno, a titolo di rimborso delle spese sostenute per le procedure e gli accertamenti, il 2 per cento dei contributi concessi relativamente alle iniziative realizzate nel territorio di rispettiva competenza.


Art. 10
(Disposizioni finali)

I beneficiari che alienassero i beni acquistati con il concorso del contributo regionale saranno tenuti alla restituzione della quota parte del contributo ricevuto, qualora l' alienazione venga fatta prima dei cinque anni dalla concessione del contributo stesso.
I beneficiari che non realizzassero nell' ambito di un biennio le iniziative ammesse a contributo ai sensi dell' articolo 8 della presente legge, sono considerati rinunciatari e le relative domande decadute.


Art. 11
(Norme finanziarie)

Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1980, la spesa di L. 400 milioni. La relativa copertura finanziaria e' costituita, ai sensi dell' articolo 20 - quarto e quinto comma - della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, da una quota parte dello stanziamento non utilizzato del capitolo n. 204550 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1979.


Art. 12

La spesa di L. 400 milioni, autorizzata dal precedente articolo 11, viene iscritta in termini di competenza, sul capitolo n. 04211 che si istituisce nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980 (codice progetto 0600 - titolo II - sezione X - categoria 3) con la seguente denominazione: << Contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo nel commercio al dettaglio >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.