Incentivazioni alla assunzione e formazione di giovani nelle imprese artigiane.

Numero della legge: 51
Data: 22 aprile 1985
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1985

L.R. 22 Aprile 1985, n. 51
Incentivazioni alla assunzione e formazione di giovani nelle imprese artigiane.

(Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1985, n. 13)


Art. 1
(Finalita' della legge)

Allo scopo di tutelare la continuita' della tradizione artigiana e di promuovere la formazione di nuova mano d' opera nell' artigianato, la Regione concede, nella misura e con le modalita' specificate negli articoli seguenti, contributi finanziari alle imprese artigiane che assumono giovani sia come apprendisti che per la normale occupazione lavorativa.


Art. 2
(Estensione della legge)

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, determina:
1) il numero massimo dei giovani per i quali e' possibile concedere le agevolazioni di cui alla presente legge;
2) una ripartizione provinciale dei contributi concedibili;
3) la riserva di tutti o parte dei contributi regionali a favore di specifici settori di attivita'.


Art. 3
(Soggetti beneficiari)

Possono essere ammesse a fruire del contributo le imprese artigiane che assumano:
a) in qualita' di apprendisti, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, giovani che abbiano frequentato il primo anno (primo e secondo modulo) di uno dei corsi di formazione professionale istituiti dalla Regione ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, nell' ambito delle iniziative formative previste dall' articolo 12, punto 1) e punto 6), della medesima legge regionale;
b) in qualita' di apprendisti ai sensi dell' articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, giovani che abbiano assolto all' obbligo scolastico di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1829;
c) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, giovani in possesso di uno degli attestati di qualifica conseguiti al termine di un corso di formazione professionale istituito dalla Regione a norma della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, nell' ambito delle iniziative formative previste dall' articolo 12, punto 1) e punto 6), della medesima legge regionale. In tale caso i contributi possono essere concessi qualora l' assunzione avvenga o sia avvenuta entro due anni dalla data del conseguimento della qualifica;
d) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, giovani in possesso di diploma di scuola secondaria superiore. In tal caso i contributi possono essere concessi qualora l' assunzione avvenga o sia avvenuta entro due anni dalla data del conseguimento del diploma.


Art. 4
(Ammontare delle incentivazioni)

I contributi sono concessi per singoli esercizi finanziari e sono determinati nelle seguenti misure:
1) per giovani assunti ai sensi del precedente articolo 3, lettera a) e lettera b), in lire 3 milioni per ciascuna annualita' di tirocinio effettuato presso l' azienda;
2) per giovani assunti ai sensi del precedente articolo 3, lettera c) e lettera d), in L. 3.600.000 per ciascuna annualita' di prestazione di lavoro continuativo effettuato presso l' azienda;
3) per tutti i giovani assunti ai sensi del precedente articolo 3 e che siano portatori di << handicap >> in L. 4.500.000 per ciascuna annualita' di tirocinio o prestazione di lavoro presso l' azienda.


Art. 5
(Limiti delle incentivazioni)

Ciascuna impresa artigiana puo' fruire dei contributi regionali per non piu' di due giovani assunti. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare permanente, puo' elevare detti limiti anche limitatamente a singole zone, o settori merceologici, o gruppi di imprese.
Per ciascun giovane assunto possono essere riconosciuti successivi contributi fino a concorrere alla durata massima, prevista per la relativa attivita', nei contratti collettivi di lavoro per il periodo di apprendistato o, in mancanza, fino a due annualita'.
Ciascuna domanda, tuttavia, da' diritto alla concessione del contributo relativo ad un solo esercizio finanziario. Successive annualita' di contributo dovranno essere esplicitamente richieste con successive domande.


Art. 6
(Domande)

Le imprese artigiane che per la prima volta in relazione all' assunzione di ciascun giovane, intendono avvalersi dei benefici di cui alla presente legge, debbono inoltrare domanda all' assessorato competente in materia di artigianato, industria e commercio e istruzione professionale della Regione Lazio segnalando i nomi nativi dei giovani da assumere e specificando a quale titolo tra quelli indicati al precedente articolo 3, lettere a), b), c) e d), il contributo viene richiesto.
Non sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge le domande relative a giovani assunti precedentemente alla data di inoltro della domanda medesima. Alla domanda di cui sopra dovra' essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato di nascita dei giovani per i quali si richiede il contributo;
b) copia della eventuale documentazione riguardante il conseguimento dei titoli di studi previsti dal precedente articolo 3;
c) certificazione comprovante l' iscrizione all' albo provinciale delle imprese artigiane;
d) relazione sottoscritta dal titolare dell' impresa artigiana, dalla quale si evince il tipo di attivita' e le caratteristiche dei locali in cui la stessa viene svolta, le attrezzature disponibili ed il numero dei dipendenti utilizzati, con la precisazione delle rispettive categorie di appartenenza;
e) dichiarazione attestante che al personale dipendente vengono corrisposte retribuzioni non inferiori a quelli minime previste dai vigenti contratti nazionali di lavoro di categorie stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
f) dichiarazione attestante che le eventuali assunzioni saranno effettuate nel rispetto della normativa vigente sul collocamento di lavoro;
g) dichiarazione attestante il numero ed il tipo degli eventuali contributi fruiti negli anni precedenti.


Art. 7
(Domande per contributi successivi)

Le imprese artigiane che intendano fruire, per ciascun giovane assunto, dei contributi successivi, di cui al precedente articolo 5, terzo comma, debbono inoltrare specifica domanda all' assessorato regionale competente per ciascuna annualita' successiva specificando le generalita' del giovane per il quale il contributo viene richiesto ed il numero dei contributi fino a quel momento ottenuti, ed allegando un nuovo certificato di iscrizione all' albo delle imprese artigiane ed idonea documentazione comprovante che il giovane di cui trattasi e' iscritto nei libri paga dell' impresa.
Le domande di cui al precedente comma, perche' abbiano gli effetti di cui al successivo articolo 8, debbono essere inoltrate all' assessorato entro e non oltre il 31 gennaio dell' anno per il quale il contributo viene concesso.


Art. 8
(Priorita' e concessioni dei contributi)

Ai fini della concessione dei contributi regionali le domande delle imprese aventi diritto, di cui al precedente articolo 6, vengono ordinate secondo la data di inoltro all' assessorato regionale competente. In caso di parita' vale l' ordine di ricevimento delle domande medesime.
Agli stessi fini le domande di cui al precedente articolo 7 vengono ordinate in separato elenco, secondo l' ordine di priorita' determinato l' anno precedente, a condizione che esse siano inoltrate entro e non oltre il 31 gennaio dell' anno per il quale il contributo viene concesso. Altrimenti esse sono inserite nell' elenco di cui al precedente primo comma.
La Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, la concessione dei contributi, di cui alla presente legge, alle imprese aventi diritto, entro i limiti fissati ai sensi dell' articolo 2, ed in via transitoria entro i limiti fissati all' articolo 10 della presente legge, rispettando le seguenti priorita':
1) viene data priorita' alle imprese riportate nell' elenco di cui al secondo comma del presente articolo rispetto a quelle riportate nell' elenco di cui al primo comma dell' articolo medesimo;
2) all' interno di ciascun elenco un ulteriore criterio di priorita' segue l' ordine secondo il quale le imprese sono riportate.


Art. 9
(Erogazione dei contributi)

I contributi concessi ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 vengono erogati in rate semestrali posticipate, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' assessore regionale competente in materia di artigianato, industria e commercio e formazione professionale.
Detti contributi vengono erogati sulla base dell' effettiva durata del rapporto di lavoro o di tirocinio nel corso dell' anno nel cui esercizio finanziario essi sono stati concessi.
Per durate inferiori all' intera annualita' i contributi vengono ridotti di tanti dodicesimi per quanti mesi o frazioni di mese il predetto rapporto di lavoro o di tirocinio non ha avuto luogo.
I periodi di assenza, esclusi quelli dovuti a ferie, comportano analoghe riduzioni se protratti per oltre quindici giorni per mese.
L' erogazione del contributi viene disposta su specifica dichiarazione del titolare dell' impresa attestante l' esistenza del rapporto di lavoro o di tirocinio, la sua durata nel corso del semestre cui l' erogazione si riferisce e le eventuali assenze superiori a quindici giorni per mese.
Limitatamente alla prima domanda di erogazione, dovra' essere inoltrata copia del nulla - osta del locale ufficio di collocamento all' assunzione dei giovani interessati.


Art. 10
(Estensione transitoria della legge)

In sede di prima attuazione della presente legge, e fino a che non venga esercitata dalla Giunta regionale la facolta' di cui al precedente articolo 2, lettera a), il numero dei giovani per i quali e' possibile concedere le agevolazioni previste e' fissato in 1.000.


Art. 11
(Domande nel periodo transitorio)

In sede di prima attuazione della presente legge sono ammesse a contributo, secondo le modalita' previste dal precedente articolo 6 e nei limiti di cui al precedente articolo 10, le domande che pervengono entro l' anno 1985 e che si riferiscono a giovani ancora da assumere od a giovani assunti in data non anteriore di tre mesi alla data di inoltro della domanda.
Sempre in sede di prima attuazione della presente legge sono ammesse a contributo le domande che siano inoltrate all' assessorato regionale competente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima e che si riferiscano a giovani gia' assunti dalle imprese artigiane a condizioni che per i medesimi giovani sia stata gia' avanzata, alla data di pubblicazione della presente legge, presso la commissione provinciale competente per territorio, domanda di contributo ai sensi della legge regionale 19 settembre 1983, n. 65 e che tale domanda non abbia potuto essere presa in considerazione perche' inoltrata oltre i termini prescritti dalla legge medesima.


Art. 12
(Diffusione della normativa)

Il testo della presente legge verra' portato a conoscenza delle categorie interessate mediante ogni iniziativa idonea a realizzare la piu' ampia diffusione della normativa.


Art. 13
(Norma finanziaria)

Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 3.600 milioni per l' anno 1985 e di lire 3.600 milioni per l' anno 1986.
Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di corrispondenti importi del capitolo numero 29802, elenco n. 4, lettera h) del bilancio annuale 1985 e del bilancio pluriennale 1985/ 1987.
In relazione a quanto precede, e con esclusione delle spese di cui al comma seguente, viene istituito nel bilancio regionale per i predetti anni il capitolo numero 03255 con la seguente denominazione: << Incentivazione delle assunzioni e della formazione dei giovani nelle imprese artigiane >> con lo stanziamento di lire 3.500 milioni.
Per le finalita' previste dal precedente articolo 12 e' altresi' autorizzata per l' anno 1985 la spesa di L. 100 milioni che viene iscritta in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 03256 che viene istituito nel bilancio regionale per l' anno 1985 con la seguente denominazione << Spesa per la diffusione della legge regionale concernente: " Incentivazione delle assunzioni e della formazione dei giovani nelle imprese artigiane" >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.