Intervento straordinario della Regione a favore del comune di Onano (VT)per il risanamento, consolidamento e riqualificazione del centro storico.

Numero della legge: 33
Data: 22 maggio 1995
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1995

L.R. 22 Maggio 1995, n. 33
Intervento straordinario della Regione a favore del comune di Onano (VT)per il risanamento, consolidamento e riqualificazione del centro storico.

(Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1995, n.16, S.O. n. 3)

Art. 1
(Finalita')

1. La Regione, in conformita' ai propri obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico ambientale, interviene, d'intesa con il comune di Onano, per il risanamento, consolidamento e riqualificazione del centro storico.


Art. 2
(Procedure di intervento)

1. Il comune di Onano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un progetto generale di massima, da attuarsi per i singoli lotti esecutivi sulla base degli stanziamenti disponibili in bilancio per il risanamento, consolidamento e riqualificazione del centro storico di Onano.

2. Il progetto generale di massima ed i singoli progetti esecutivi, redatti in rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, sono approvati dal comune di Onano previo parere vincolante del comitato tecnico consultivo regionale, 2ª sezione, ovvero del settore decentrato opere e lavori pubblici di Viterbo, per quanto di competenza, in relazione a quanto previsto dalla legge regionale 7 novembre 1977, n. 43 e successive integrazioni e modifiche.

3. L'erogazione dei fondi al comune di Onano, avverra' con le modalita' previste dalla legge 26 giugno 1980, n. 88 cosi' come modificate dall'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33 e successive integrazioni e modificazioni.


Art. 3
(Norme finanziarie)

1. Per le finalita' di cui alla presente legge, compresi oneri per spese generali e tecniche, sono stanziati, in favore del comune di Onano in prima applicazione L. 500 milioni per l'esercizio finanziario 1995.

2. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1995 e' istituito il capitolo n. 32421 «Intervento finanziario della Regione per il risanamento, consolidamento e riqualificazione del centro storico di Onano (VT)» con una disponibilita' finanziaria in termini di competenza di L. 500 milioni.

3. Alla copertura dell'onere per l'anno 1995 si provvede mediante riduzione di pari importo sul capitolo n. 39002 e utilizzazione della posta contabile allo scopo iscritta alla lettera b) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio relativo allo stesso capitolo.

4. Per gli anni successivi si procedera' alla copertura finanziaria con le leggi di approvazione di bilancio dei rispettivi esercizi sulla base degli importi dei singoli progetti esecutivi di cui all'articolo 2.


Art. 4
(Dichiarazione di pubblica utilita')

1. Le opere di risanamento, consolidamento e riqualificazione del centro storico di Onano, di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilita'.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.