SOMMARIO
Art. 1 Modifica all’articolo 14 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche
Art. 2 Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche
Art. 3 Autorizzazione a Cotral S.p.A. alla sottoscrizione del protocollo d’intesa con il Comune di Roma Capitale per la riqualificazione dell’area del parcheggio di scambio intermodale adiacente alla Stazione di Montebello
Art. 4 Modifica all’articolo 22 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, relativo alle procedure per il riconoscimento del diritto ai proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi di utilizzare le acque sotterranee demaniali
Art. 5 Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei” e successive modifiche
Art. 6 Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche
Art. 7 Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche. Disposizione di attuazione
Art. 8 Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche
Art. 9 Modifica alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro le mafie” e successive modifiche
Art. 10 Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” e successive modifiche
Art. 11 Modifica alla legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio” e successive modifiche
Art. 12 Modifica alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia” e successive modifiche
Art. 13 Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche
Art. 14 Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2018, n. 12 concernente disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico e successive modifiche
Art. 15 Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità” e successive modifiche
Art. 16 Modifica alla legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche” e successive modifiche
Art. 17 Modifica alla legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme” e successive modifiche
Art. 18 Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2026, n. 3 “Servizio di psicologia scolastica”
Art. 19 Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche. Disposizioni transitorie
Art. 20 Modifiche all’articolo 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a disposizioni in materia di dispersione e affidamento delle ceneri e successive modifiche
Art. 21 Modifica all’articolo 16 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”
Art. 22 Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure” e successive modifiche
Art. 23 Modifica al comma 26 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a opere removibili in materia edilizia
Art. 24 Modifica all’articolo 11 bis della legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 “Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti” e successive modifiche
Art. 25 Modifica all’articolo 9 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 “Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente” e successive modifiche
Art. 26 Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche
Art. 27 Modifica all’articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Art. 28 Modifica all’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio e successive modifiche
Art. 29 Modifica all’articolo 49 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche
Art. 30 Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo” e successive modifiche
Art. 31 Modifica all’articolo 46 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio”
Art. 32 Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 concernente disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio e successive modifiche. Disposizioni di adeguamento e transitoria
Art. 33 Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2026, n. 3 “Servizio di psicologia scolastica” e successive modifiche
Art. 34 Disposizioni relative alla durata in carica dei Garanti dell’infanzia e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del difensore civico
Art. 35 Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, relativo al contributo per contrastare l’abbassamento del livello idrometrico del lago di Castel Gandolfo
Art. 36 Modifica al comma 71 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo al contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie
Art. 37 Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2026, n. 1 concernente l’Elenco regionale dei Responsabili unici del progetto
Art. 38 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive modifiche
Art. 39 Modifica al comma 171 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativo alla realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata e successive modifiche
Art. 40 Disposizioni relative alla data di piena operatività delle Unità di Rete (UdR) di cui all’articolo 7, comma 31, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020” e successive modifiche
Art. 41 Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 “Interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale” e successive modifiche
Art. 42 Disposizioni in materia di insegne luminose
Art. 43 Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole” e successive modifiche
Art. 44 Modifica all’articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo all’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa
Art. 45 Modifica alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” e successive modifiche. Disposizione transitoria
Art. 46 Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2020, n. 3 “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” e successive modifiche
Art. 47 Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche. Disposizione transitoria
Art. 48 Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing” e successive modifiche
Art. 49 Modifica all’articolo 10 della legge regionale 28 novembre 2024, n. 18 “Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale”
Art. 50 Modifica alla legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”
Art. 51 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 “Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale” e successive modifiche
Art. 52 Disposizioni per l’accelerazione degli interventi strategici finanziati a valere sul Programma regionale Lazio FESR 2021–2027 mediante forme di collaborazione istituzionale tra Regione Lazio, Roma Capitale e ASTRAL S.p.A.
Art. 53 Proroga della graduatoria del concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, a valenza regionale
Art. 54 Osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria
Art. 55 Osservatorio regionale sulle Mutilazioni genitali femminili - MGF
Art. 56 Clausola di neutralità finanziaria
Art. 57 Entrata in vigor
Art. 1
(Modifica all’articolo 14 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche)
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 4/2003 è sostituito dai seguenti:
“2. La richiesta di accreditamento, prevista nel comma 1, deve essere presentata annualmente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio, fatte salve motivate esigenze assistenziali adeguatamente documentate e supportate, tra l’altro, da dati epidemiologici e/o di fabbisogno territoriale in ragione delle quali, in corso d’anno, potrà essere prevista un’ulteriore finestra temporale di massimo trenta giorni, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione almeno trenta giorni prima dell’apertura della stessa, per l’acquisizione di ulteriori richieste di accreditamento, secondo i termini e le modalità fissati dal regolamento. L’istanza presentata oltre il termine fissato è ritenuta improcedibile.
2 bis. La Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sul numero delle richieste di accreditamento presentate, accolte, respinte e dichiarate improcedibili.”.
Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 34/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 le parole: “dei canili pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “dei canili sanitari e dei canili rifugio”;
b) all’articolo 2:
1) alla lettera b) del comma 1 le parole: “i canili pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “i canili rifugio”;
2) alla lettera c) del comma 1 le parole: “i canili pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “i canili rifugio”;
c) all’articolo 3:
1) alla lettera a) del comma 1 le parole: “dei canili pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “dei canili sanitari”;
2) alla lettera b) del comma 1 le parole: “I canili pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “I canili sanitari”;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I compiti previsti nel comma 1, lettere f), g) ed h), possono essere affidati dalle aziende sanitarie locali, su proposta dei servizi veterinari o dei Comuni per l’ambito territoriale di competenza, tramite convenzioni, a servizi veterinari, a medici veterinari liberi professionisti ed associazioni previste nell’articolo 23, comma 1.”;
4) al comma 5 le parole: “canili pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “canili sanitari”;
d) al comma 1 dell’articolo 4 le parole: “dei canili pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “dei canili sanitari e dei canili rifugio”;
e) all’articolo 5:
1) all'alinea del comma 1 le parole: “I canili pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “I canili sanitari”;
2) alla lettera a) del comma 1:
2.1 le parole: “le dimensioni dei box devono tener conto dei parametri minimi fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116” sono sostituite dalle seguenti: “le dimensioni dei box devono tener conto dei parametri fissati dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) e successive modifiche,”;
2.2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “oltre che di una cuccia coibentata o in alternativa chiuso su almeno tre lati, coibentato ed accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione”;
f) al comma 1 dell’articolo 8 le parole: “di canili pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “di canili sanitari e di canili rifugio”;
g) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
(Cani di quartiere)
1. Per le finalità previste all’articolo 1, commi 2, lettera d) e 3, laddove il servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale accerti, nei cani vaganti catturati, la non sussistenza di condizioni di pericolo per persone, animali e cose, il comune, in assenza di elementi identificativi e sempre che i cani non vengano reclamati o ceduti ai sensi dell’articolo 16, commi 5 e 6, può riconoscerli come cani di quartiere e provvedere alla loro reimmissione nel territorio di provenienza.
2. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con l’azienda sanitaria medesima o da un medico veterinario delle associazioni di protezione degli animali operanti sul territorio.
3. La reimmissione dei cani ai sensi del comma 1 è subordinata:
a) all’individuazione, da parte dell’azienda sanitaria locale di riferimento, anche su loro richiesta, delle associazioni di protezione degli animali operanti sul territorio preposte al mantenimento e alle cure del cane liberato;
b) all’accertamento della presenza dei trattamenti sanitari e dei preventivi interventi di sterilizzazione previsti nel comma 2;
c) alla loro identificazione e registrazione a nome dell’associazione di cui alla lettera a).
4. I cani di quartiere sono dotati di una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati i dati relativi al comune di appartenenza.
5. La Giunta regionale, con il regolamento previsto nell’articolo 23 ter, definisce le modalità per l’accertamento delle condizioni di non sussistenza di pericolo dei cani di cui al comma 1.”;
h) all’articolo 16:
1) al comma 2 le parole: “canile pubblico” sono sostituite dalle seguenti: “canile sanitario”;
2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7 bis. Il comune stipula adeguata polizza per la responsabilità civile derivante da danni causati dai cani randagi e dai cani di quartiere.”;
i) al comma 4 dell’articolo 18 le parole: “nei canili pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “nei canili rifugio”;
j) dopo il comma 4 dell’articolo 19 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Ulteriori misure di protezione sono stabilite dal regolamento previsto all’articolo 23 ter.”;
k) al comma 1 dell’articolo 20 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Inoltre devono attenersi a quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 23 ter”;
l) dopo l’articolo 23 bis è inserito il seguente:
“Art. 23 ter
(Regolamento di attuazione e integrazione)
1. La Giunta regionale al fine di promuovere il possesso responsabile e comportamenti idonei a garantire una convivenza tra uomo e animale rispettosa delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un regolamento di attuazione e integrazione, che definisce in particolare:
a) le responsabilità e i doveri di chi possiede o detiene, a qualunque titolo, gli animali previsti nell’Allegato I parte A del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
b) i requisiti strutturali degli stabilimenti di animali di compagnia, così come definiti all’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53” e successive modifiche;
c) la disciplina delle attività commerciali relative agli animali previsti nell’Allegato I parte A del regolamento (UE) 2016/429;
d) le modalità per l’accertamento delle condizioni di non sussistenza di pericolo per persone, animali e cose, ai fini del riconoscimento dei cani di quartiere;
e) i requisiti per le spiagge e gli stabilimenti dedicati ai cani.”.
Art. 3
(Autorizzazione a Cotral S.p.A. alla sottoscrizione del protocollo d’intesa con il Comune di Roma Capitale per la riqualificazione dell’area del parcheggio di scambio intermodale adiacente alla Stazione di Montebello)
1. Al fine di promuovere l’intermodalità e agevolare gli spostamenti nell’ambito dei servizi ferroviari e del trasporto pubblico locale di competenza regionale, Cotral S.p.A. è autorizzata a stipulare un apposito protocollo d’intesa con il Comune di Roma Capitale per la realizzazione dell’intervento di pubblica utilità volto a riqualificare l’area del parcheggio di scambio localizzato lungo la via Flaminia e adiacente alla Stazione di Montebello della linea ferroviaria “Roma-Civita Castellana-Viterbo” e consentire la fruizione in sicurezza del parcheggio medesimo.
2. Per la realizzazione dell’intervento previsto nel comma 1, Cotral S.p.A. provvede con risorse finanziarie proprie, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
Art. 4
(Modifica all’articolo 22 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, relativo alle procedure per il riconoscimento del diritto ai proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi di utilizzare le acque sotterranee demaniali)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 15/2025 sono inseriti i seguenti:
“4 bis. Per le nuove richieste di concessione di piccole derivazioni o modifica o rinnovo di quelle esistenti, ove il richiedente presenti uno studio idrogeologico asseverato dell’areale di riferimento, che attesti, sulla base dell’analisi dell’impatto causato dal prelievo e del valore ambientale del corpo idrico medesimo, che il prelievo proposto non alteri gli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico di competenza dei corpi idrici sotterranei, la provincia o la Città metropolitana di Roma Capitale rilascia una concessione temporanea a derivare della durata di due anni, previa verifica della compatibilità ambientale della derivazione alle direttive emanate dalla competente Autorità di bacino. La concessione temporanea è rinnovabile.
4 ter. La provincia o la Città metropolitana di Roma Capitale, con il rilascio della concessione temporanea, prescrive obbligatoriamente il monitoraggio costante dello stato quantitativo del corpo idrico mediante l’installazione, a cura e spese del richiedente, di sistemi di misurazione dei livelli piezometrici. I dati del monitoraggio sono comunicati semestralmente all’Autorità concedente, la quale, ove ravvisi gravi rischi per l’equilibrio idrico, sospende l’autorizzazione a derivare con effetto immediato con contestuale comunicazione alla competente Autorità di bacino.
4 quater. Ai fini della razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche, per assicurare un consumo idrico sostenibile e il risparmio idrico, per le nuove richieste di concessione di piccole derivazioni o modifica o rinnovo di quelle esistenti, nelle aree comprese nel territorio di competenza del Consorzio unico per lo sviluppo industriale, costituito ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche, le suddette richieste, ove esistono le infrastrutture consortili, potranno essere presentate esclusivamente dal Consorzio unico o dai soggetti delegati alla gestione.”.
Art. 5
(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 20/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 22:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La componente fissa, quantificata ai sensi dell’articolo 8, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell’uso dell’acqua pubblica e successive modifiche, in coerenza con l’articolo 12, comma 1 septies, del d.lgs. 79/1999, è pari a trentasette euro per ogni kilowatt di potenza nominale media annua di concessione per ogni annualità ed è aggiornata, con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all’anno in cui è stato applicato l’ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.”;
2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. La prima rata della componente fissa del canone prevista al comma 2 è corrisposta entro il 30 settembre e la seconda rata entro il 31 dicembre di ogni anno;
4 ter. La componente variabile del canone di concessione prevista al comma 3 è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il canone.”;
b) al comma 5 dell’articolo 23:
1) dopo le parole: “ed è aggiornato” sono inserite le seguenti: “, con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno,”;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all’anno in cui è stato applicato l’ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.”.
Art. 6
(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 8:
1) dopo il numero 2 della lettera a) del comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis) le autorizzazioni in deroga alle distanze minime di cui alla lettera f) dell’articolo 96 del r.d. 523/1904, tenuto conto delle peculiari e specifiche condizioni locali dell’alveo e degli argini di un corso d’acqua, nonché delle specifiche esigenze tecniche, idrauliche e di sicurezza che possono, di volta in volta, giustificare la determinazione di una distanza diversa, secondo la disciplina stabilita dal regolamento di cui all’articolo 40 bis;”;
2) il comma 2 bis dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“2 bis. La Regione contribuisce alla realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti di bonifica nonché degli impianti pubblici di irrigazione previsti all’articolo 4, comma 1, lettere a) e a bis), dichiarati di preminente interesse regionale, mediante affidamento ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 34, sulla base di convenzioni di gestione stipulate ai sensi dell’articolo 35.”;
b) la rubrica del Capo VII è sostituita dalla seguente: “Affidamento ai consorzi di bonifica della realizzazione e manutenzione delle opere di difesa del suolo”;
c) all’articolo 34:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione e le province, ciascuna per quanto di rispettiva competenza ai sensi della presente legge, provvedono mediante affidamento ai consorzi di bonifica, secondo le modalità previste nell’articolo 35, alla realizzazione e manutenzione delle seguenti opere, impianti ed attività inerenti alla difesa del suolo:
a) opere e impianti di bonifica e di irrigazione previsti all’articolo 8, comma 1, lettera a bis);
b) opere idrauliche previste all’articolo 9, comma 1, lettera a);
c) manutenzione dei corsi d'acqua, naturali o artificiali, o loro tratti, previsti all’articolo 9, comma 1, lettera d), per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato un servizio pubblico di manutenzione ai sensi dell'articolo 31;
d) servizio di piena previsto nell’articolo 9, comma 1, lettera d), organizzato ai sensi dell'articolo 38.”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I consorzi di bonifica provvedono, altresì, con oneri a carico della contribuenza che ne trae beneficio, alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione previsti all’articolo 9, comma 1, lettera b), non ricomprese tra quelle dichiarate di preminente interesse regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e a bis).”.
Art. 7
(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche. Disposizione di attuazione)
1. Alla l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 dell’articolo 27 è sostituito dai seguenti:
“6. Il regolamento dell’area naturale protetta è adottato dall’ente di gestione contestualmente all’adozione del piano di cui all'articolo 26 e, comunque, non oltre i successivi sei mesi, ed è pubblicato presso le sedi degli enti locali interessati per quaranta giorni; durante tale periodo chiunque può prendere visione e presentare osservazioni scritte all’ente di gestione. Entro i successivi trenta giorni l’ente di gestione esprime il proprio parere in merito alle osservazioni presentate e le trasmette, unitamente al regolamento, alla Giunta regionale che, previo esame della direzione regionale competente in materia di aree naturali protette e sentita la commissione consiliare competente, lo approva con propria deliberazione apportando, ove necessario, modifiche e integrazioni.
6 bis. Il regolamento dell’area naturale protetta può essere modificato con le medesime modalità previste al comma 6, anche in assenza di variazioni o aggiornamenti al piano ai sensi dell’articolo 26, comma 5 bis.”;
b) dopo il comma 3 dell’articolo 28 sono inseriti i seguenti:
“3 bis. Per gli interventi di cui agli articoli 36, 36 bis e 37 del d.p.r. 380/2001, nonché per le istanze di condono di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche e al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche, l’ente di gestione dell’area naturale protetta rilascia un parere al fine di verificare la compatibilità degli interventi con le finalità di tutela dell’area naturale protetta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della l. 394/1991 e successive modifiche.
3 ter. Non è richiesto il rilascio di un nuovo nulla osta da parte dell’ente di gestione, previa comunicazione al medesimo ente, per gli interventi realizzati:
a) con tolleranze costruttive ai sensi dell’articolo 34 bis del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche;
b) in parziale difformità rispetto al titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 34 ter del d.p.r. 380/2001.”;
c) all’articolo 44:
1) al comma 1 bis la parola “, f)” è soppressa;
2) al comma 6 la parola “, f)” è soppressa;
3) dopo il comma 7 bis è inserito il seguente:
“7 ter. La gestione dell’area naturale protetta di cui al comma 1, lettera f), è affidata all’Ente regionale Parco naturale regionale dei Monti Lucretili.”.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, individua le modalità operative per consentire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il subentro dell’Ente regionale Parco naturale regionale dei Monti Lucretili nell’esercizio delle funzioni già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale.
Art. 8
(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6 dell’articolo 19 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Nell’ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche, nonché delle relative varianti, comprese quelle derivanti da accordi di programma e da progetti in variante, nonché degli strumenti urbanistici attuativi e delle relative varianti, in sede di procedura di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, possono essere proposte motivate precisazioni o adeguamenti delle perimetrazioni delle componenti del PTPG. La conclusione positiva dei procedimenti di cui al primo periodo, unitamente all’approvazione dello strumento urbanistico o della relativa variante, comporta variante automatica alla componente del PTPG interessata dalla motivata precisazione o dall’adeguamento della perimetrazione.”;
b) al numero 2 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 54 le parole: “trasformazione e” sono sostituite dalle seguenti: “trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione comprensiva della”;
c) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 54:
1) dopo il numero 4) è inserito il seguente:
“4 bis) attività di ricerca effettuate unicamente con finalità applicative e comunque riguardanti il settore agro-silvo-pastorale e agroalimentare, ivi comprese quelle relative all’individuazione di varietà vegetali finalizzate allo sviluppo di principi attivi e alla loro applicazione anche in settori diversi da quelli precedentemente indicati;”;
2) dopo il numero 6 bis è aggiunto il seguente:
“6 ter) servizi tecnici, professionali, informativi, formativi e divulgativi alle imprese agricole.”;
d) all’articolo 55:
1) al comma 5 ter dopo le parole: “di cui al comma 5 quater.” sono aggiunte le seguenti: “Quando gli annessi agricoli strumentali sono realizzati in un unico corpo di fabbrica con l’abitazione rurale gli stessi sono denominati fabbricati aziendali misti.”;
2) alla lettera b) del comma 5 quater dopo le parole: “fino alla gronda.” sono inserite le seguenti: “Quando gli annessi stamponati sono inseriti, in un unico corpo di fabbrica, in un fabbricato aziendale misto di cui al comma 5 ter o in un annesso agricolo misto di cui alla lettera d) del presente comma, gli annessi agricoli stamponati possono anche essere completamente chiusi su tre lati.” e dopo le parole: “altezza massima di 7,5 metri” sono inserite le seguenti: “calcolati al colmo”;
3) alla lettera c) del comma 5 quater le parole: “sono individuate le relative tipologie e caratteristiche quali silos, concimaie, vasche per raccolta acque, strutture destinate alla produzione di biogas, come da previsione degli,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2020 e successive modifiche sono individuate le relative tipologie e caratteristiche degli annessi agricoli produttivi, quali silos, concimaie, vasche per raccolta acqua, strutture destinate alla produzione di biogas, anche ottenuto da sottoprodotti di cui all’articolo 184 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e per quanto previsto agli”;
4) al comma 6 la parola: “strumentali” è sostituita dalla seguente: “tamponati” e le parole: “e per gli stamponati un’altezza fino a 7,50 metri lineari, anche con una diversa tipologia di copertura dei manufatti” sono soppresse;
5) al comma 13, in fine, sono aggiunte le parole: “e delle previsioni di cui all’articolo 41 sexies della l. 1150/1942.”;
6) al comma 13 bis le parole: “dal momento dell’inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “dall’avvenuto inizio attività di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2020, con particolare riferimento al procedimento unico”;
e) all’articolo 57:
1) alla lettera d) del comma 2 dopo le parole: “annessi agricoli” è inserita la seguente: “tamponati” e dopo le parole: “attività agricole” è inserita la seguente: “aziendali”;
2) alla lettera a) del comma 5 le parole: “e infrastrutturali” sono sostituite dalle seguenti: “, infrastrutturali e territoriali”;
3) alla lettera b) del comma 5 la parola: “agricole” è sostituita dalle seguenti: “rurali aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006”;
4) al comma 7 dopo le parole: “ed e quinquies)” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusi quelli da realizzare nelle aree di cui all’articolo 52 delle NTA del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5,”;
5) al comma 10 dopo le parole: “dell’inizio attività” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2020”;
f) all’articolo 57 bis:
1) alla lettera b) del comma 4 le parole: “negli annessi agricoli” sono sostituite dalle seguenti: “nelle strutture aziendali di nuova edificazione e negli annessi agricoli tamponati”;
2) il comma 14 è abrogato.
Art. 9
(Modifica alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un
sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro le mafie” e successive modifiche)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2001, dopo le parole: “gestione delle informazioni” sono aggiunte le seguenti: “, garantendo, nelle sedi operative, un sistema di monitoraggio continuo sull’efficacia delle tecnologie installate”.
Art. 10
(Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 29/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1:
1) alla lettera h) del comma 2, dopo le parole: “servizi sociali” è inserita la seguente: “, sicurezza”;
2) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
“i bis) promuove corsi di sostegno alla genitorialità.”;
b) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 dopo le parole: “attraverso attività nelle scuole” sono aggiunte le seguenti: “, ivi compresi i corsi di sostegno alla genitorialità”.
Art. 11
(Modifica alla legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio” e successive modifiche)
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 7/2007 è inserita la seguente:
“d bis) favorire progetti di mediazione linguistica e culturale per il sostegno dei detenuti stranieri;”.
Art. 12
(Modifica alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia” e successive modifiche)
1. Al comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 15/2008 dopo le parole: “di cui all’articolo 83 del d.p.r. 380/2001,” sono inserite le seguenti: “ad eccezione di quelli a bassa sismicità,”.
Art. 13
(Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 7/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3:
1) al comma 1 le parole: “i comuni, con una o più deliberazioni di consiglio comunale,” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni, con una o più deliberazioni approvate con le procedure di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987,”;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono di competenza del consiglio comunale, fatta eccezione per i comuni a cui è stato conferito l’esercizio delle funzioni in materia di governo del territorio ai sensi dell’articolo 9, comma 67, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, per i quali le relative competenze sono della giunta comunale.”;
b) il comma 5 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“5. Le disposizioni di cui al comma 3 non trovano applicazione nei comuni che, alla data del 30 luglio 2025, hanno approvato le deliberazioni ai sensi del previgente articolo 4; le disposizioni introdotte con tali deliberazioni continuano ad avere efficacia fino all’approvazione della deliberazione di cui al comma 1.”.
Art. 14
(Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2018, n. 12 concernente disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico e successive modifiche)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 12/2018 e successive modifiche sono inseriti i seguenti:
“1 bis. La Regione promuove l’adozione volontaria di sistemi tecnologici avanzati, mediante l’impiego di sensori, dispositivi digitali e altre tecnologie per la rilevazione di parametri strutturali, ambientali e territoriali, finalizzati alla prevenzione, alla manutenzione e alla gestione dei rischi connessi alla stabilità strutturale e alla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, nonché alla sicurezza e alla gestione degli spazi pubblici.
1 ter. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 bis, la Regione favorisce lo sviluppo di reti integrate di monitoraggio, raccolta ed elaborazione dei dati, nell’ambito delle politiche regionali di innovazione urbana e sviluppo di modelli di smart city, nonché l’utilizzo di infrastrutture tecnologiche multifunzionali presenti negli spazi pubblici, idonee all’installazione di dispositivi e sistemi utili alle attività di prevenzione dei rischi, sicurezza e gestione delle emergenze.
1 quater. La Giunta regionale definisce criteri e modalità operative, promuove il coordinamento con gli enti locali e l’integrazione con le piattaforme informative regionali e con i sistemi di protezione civile.”.
Art. 15
(Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 10/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b bis) del comma 4 dell’articolo 8 le parole: “5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “7 per cento”;
b) dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 10 è aggiunta la seguente:
“b bis) definisce, con apposita determinazione della direzione regionale competente in materia di salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità operative per la realizzazione dei percorsi di accompagnamento e di accesso facilitato per le persone con disabilità, nonché per l’accesso e la permanenza del familiare o del caregiver di riferimento, stabilendo, altresì, i termini, non superiori a dodici mesi, entro i quali le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale sono tenuti ad adeguarsi.”.
Art. 16
(Modifica alla legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche” e successive modifiche)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 14/2023 è inserito il seguente:
“3 bis. Per consentire un innalzamento della qualità dei servizi e agevolare sia il raggiungimento che il mantenimento degli standard minimi di qualità previsti all’articolo 5, fermo restando il possesso dei predetti standard minimi al momento dell’inizio attività, le attività di supporto di cui al comma 3, con particolare riferimento a quelle indirizzate a favorire la costituzione di forme aggregate comprensive di reti di impresa, sono rivolte anche agli operatori di cui all’articolo 3 che ancora non abbiano presentato la SCIA ai sensi dell’articolo 7.”.
Art. 17
(Modifica alla legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme” e successive modifiche)
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 7/2025 è aggiunta la seguente:
“f bis) promuovere l’estensione dell’offerta di pasti senza glutine nei servizi di ristorazione collettiva presenti nel territorio regionale, con particolare riferimento alle mense pubbliche e aziendali, al fine di garantire alle persone affette da celiachia condizioni di piena accessibilità e sicurezza alimentare.”.
Art. 18
(Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2026, n. 3 “Servizio di psicologia scolastica”)
1. Alla l.r. 3/2026 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:
“b) contribuisce ad accrescere il benessere scolastico, come misura che incide anche sulla qualità delle relazioni educative nonché dei percorsi di istruzione e formazione di competenza degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche;”;
b) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3, dopo le parole: “gestione del dialogo con le famiglie” sono aggiunte le seguenti: “, sostenendo la corresponsabilità educativa.”;
c) al comma 1 dell’articolo 7 le parole: “sentiti il Comitato per il Servizio e” sono sostituite dalla seguente: “sentite”.
Art. 19
(Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche. Disposizioni transitorie)
1. Alla l.r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 bis dell’articolo 8 è aggiunto il seguente:
“2 ter. Gli enti pubblici economici di cui al comma 2 bis adottano gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale subordinatamente alla regolare approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione dell’esercizio dell’anno precedente.”;
b) alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 12 le parole: “società a controllo pubblico regionale” sono sostituite dalle seguenti: “società a controllo pubblico”;
c) all’articolo 37:
1) al numero 2) della lettera c) del comma 4 le parole: “società a controllo pubblico regionale” sono sostituite dalle seguenti: “società a controllo pubblico”;
2) al comma 6 dopo le parole: “la data di scadenza della legislatura” sono inserite le seguenti: “, fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata del contratto, in qualunque momento, per il venir meno del rapporto fiduciario, su richiesta dell’organo politico di riferimento, nonché di recesso volontario da parte dell'incaricato”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 2), si applicano, per i collaboratori esterni, agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il personale regionale e quello proveniente da altre pubbliche amministrazioni o da società a controllo pubblico in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altro analogo provvedimento, resta ferma la possibilità di revoca anticipata, in qualunque momento, per cessazione del rapporto fiduciario.
3. Per gli incarichi presso le strutture di diretta collaborazione della Giunta regionale, resta fermo quanto stabilito dagli articoli 10, commi 1 e 5, 11 comma 2, 12 comma 3, 13 comma 2 e 16 comma 3, del Regolamento di organizzazione della Giunta regionale.
Art. 20
(Modifiche all’articolo 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a disposizioni in materia di dispersione e affidamento delle ceneri e successive modifiche)
1. All’articolo 162 della l.r. 4/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La dispersione in aree naturali, pubbliche o private è consentita in quelle individuate dai comuni ai sensi del comma 3 bis.”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l’individuazione delle aree naturali destinate alla dispersione delle ceneri, nonché i criteri e le modalità per la loro gestione.”.
Art. 21
(Modifica all’articolo 16 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 12/1999 è aggiunto il seguente:
“3 bis. I requisiti soggettivi di cui al presente articolo sono dichiarati dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.”.
Art. 22
(Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 36/1987 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 bis sono aggiunte, in fine, le parole: “, fatto salvo quanto previsto per i programmi di recupero urbano dall’articolo 7, comma 1 bis, della l.r. 22/1997”;
b) all’articolo 4:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. La variante di cui al comma 1 può riguardare anche zone previste come trasformabili in base a strumenti urbanistici generali adottati ancorché non approvati.”;
2) al comma 5 dopo le parole: “La deliberazione di individuazione,” sono inserite le seguenti: “che può avere i contenuti anche di piano attuativo,”;
3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Le procedure e le modalità di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche alle varianti allo strumento urbanistico generale che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di cui all’articolo 1, commi da 21 a 24 della legge 15 dicembre 2004, n. 308.”.
Art. 23
(Modifica al comma 26 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a opere removibili in materia edilizia)
1. Al comma 26 dell’articolo 3 della l.r. 17/2016 dopo le parole: “e caratteristiche obiettive” sono inserite le seguenti: “, oltre ai relativi ancoraggi a terra. Per coperture equiparabili si intendono le coperture realizzate con strutture metalliche o in legno, sormontate da telo in materiale plastico e interamente smontabili”.
Art. 24
(Modifica all’articolo 11 bis della legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 “Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti” e successive modifiche)
1. Al comma 3 dell’articolo 11 bis della l.r. 8/2001 le parole: “aventi superficie inferiore o pari a 10.000 metri quadrati,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla presente legge”.
Art. 25
(Modifica all’articolo 9 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 “Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente” e successive modifiche)
1. Dopo il primo comma dell’articolo 9 della l.r. 28/1980 è aggiunto il seguente:
“1 bis. La variante di cui al presente articolo è approvata con le procedure previste dall’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche.”.
Art. 26
(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’articolo 3 bis è sostituito dal seguente:
“3. La Regione può partecipare alle iniziative rientranti nei Grandi eventi di spettacolo dal vivo realizzati da soggetti privati o da enti pubblici operanti nel settore sulla base delle previsioni del programma operativo annuale degli interventi, ai sensi dell’articolo 14, lettera e bis).”;
b) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“Art. 8
(Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali)
1. La Regione promuove le attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera m), favorendone la diffusione e l’eccellenza e, a tal fine, istituisce, presso l’assessorato regionale competente in materia di cultura, un albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e teatrali, a carattere amatoriale e operanti nel territorio regionale, di seguito denominato albo.
2. La Regione riconosce le bande musicali iscritte all’albo quale patrimonio culturale immateriale, ne tutela la funzione educativa sussidiaria, essenziale per la formazione musicale e la coesione sociale, garantendo il sostegno a tutte le realtà legalmente costituite come enti non profit.
3. Nell’albo possono essere iscritti nelle rispettive sezioni:
a) le bande musicali operanti nel territorio regionale costituite da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro e riconosciute dal comune ove hanno sede come bande comunali o di interesse comunale;
b) i gruppi corali operanti nel territorio regionale e costituiti da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore;
c) i gruppi coreutici operanti nel territorio regionale e costituiti da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore;
d) i gruppi teatrali operanti nel territorio regionale e costituiti da almeno un anno, per atto pubblico o scrittura privata registrata, in enti senza fini di lucro ed il cui direttore sia in possesso di titoli attinenti alla materia o di una comprovata esperienza nel settore.
4. I comuni, nell’esercizio delle proprie funzioni, possono sostenere le attività delle bande musicali attraverso:
a) la concessione in uso gratuito di locali idonei;
b) l’erogazione di contributi per le spese di impianto (divise, strumenti, attrezzature) e di funzionamento;
c) la stipula di convenzioni per la partecipazione alle ricorrenze civili e manifestazioni istituzionali;
d) il conferimento del titolo di “Banda di interesse comunale” alle bande musicali legalmente costituite da almeno tre anni;
e) il conferimento del titolo di “Banda comunale” ad un’unica realtà operante da almeno dieci anni.
5. L’iscrizione all’albo regionale costituisce condizione indispensabile ai fini dell’accesso ai benefici previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera m).
6. La Giunta regionale, con deliberazione, sentito il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 17 e la commissione consiliare competente, stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e le procedure per l’iscrizione all’albo e per la sua tenuta, definendo, altresì, i criteri e le procedure per l’assegnazione e l’erogazione dei benefici di cui all’articolo 3, comma 2, lettera m), nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23.”;
c) dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 14 è inserita la seguente:
“e bis) le tempistiche, i criteri, le modalità di partecipazione ai Grandi eventi di spettacolo dal vivo e le relative risorse da destinare annualmente per la partecipazione regionale;”;
d) al comma 3 dell’articolo 15 dopo le parole: “devono essere presentate” sono inserite le seguenti: “, a eccezione dei Grandi eventi di spettacolo dal vivo previsti all’articolo 3 bis,”.
Art. 27
(Modifica all’articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 20/2021 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Per le finalità previste al comma 1, ASTRAL S.p.A. e Cotral S.p.A. sono autorizzate a concludere una o più intese con Atac S.p.A., anche in esecuzione o a integrazione dei contratti di cessione dei rami di azienda riferiti alle linee Roma – Lido di Ostia e Roma – Civita Castellana – Viterbo, per rispondere alle esigenze di personale da destinare alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e del servizio di trasporto regionale.
2 ter. Per le finalità previste al comma 2 bis, ASTRAL S.p.A. e Cotral S.p.A. provvedono, con risorse finanziarie proprie, senza alcun onere per il bilancio regionale.”.
Art. 28
(Modifica all’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio e successive modifiche)
1. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 13/2018 le parole: “in comodato d’uso gratuito allo Stato e agli enti pubblici territoriali” sono sostituite dalle seguenti: “in comodato d’uso, a titolo gratuito, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”.
Art. 29
(Modifica all’articolo 49 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche)
1. Dopo la lettera e) del comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 11/2016 è aggiunta la seguente:
“e bis) le modalità di integrazione con i sistemi informativi operanti in altri settori.”.
Art. 30
(Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 16/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:
“a) per persone anziane, le persone di età uguale o superiore ai sessantacinque anni;”;
b) il comma 2 dell'articolo 5 bis è sostituito dal seguente:
“2. I contributi, modulati sulla base dell'ISEE, sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 previa presentazione di adeguata documentazione comprovante il danno subito e le spese sostenute.”.
Art. 31
(Modifica all’articolo 46 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio”)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 46 della l.r. 22/2019 sono inseriti i seguenti:
“3 bis. I posteggi che rientrano negli elenchi delle rotazioni commerciali, di cui all’articolo 39, comma 1, lettera t), occasionalmente liberi, per l’assenza del titolare, possono essere assegnati temporaneamente ad altro operatore facente parte del medesimo elenco rotativo, anche nei casi in cui allo stesso è attribuito un posteggio con diversa collocazione, nella stessa data.
3 ter. Il comune competente, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, stabilisce i criteri, le modalità operative e le condizioni necessarie a regolamentare le forme di occupazione di cui al comma 3 bis.”.
Art. 32
(Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 concernente disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio e successive modifiche. Disposizioni di adeguamento e transitoria)
1. Alla l.r. 2/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2:
1) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: “culturali e ambientali” è inserita la seguente: “anche”;
2) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“f) cammini, gli itinerari anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali quelli di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità o con ridotta mobilità.”;
b) dopo l’articolo 3 della l.r. 2/2017 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis
(Soggetti promotori dei nuovi cammini)
1. Possono presentare domanda per il riconoscimento di nuovi cammini da includere nella RCL:
a) gli enti locali territorialmente interessati;
b) gli enti gestori delle aree naturali protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000;
c) gli enti del Terzo settore, in forma associata con almeno uno degli enti di cui alle lettere a) e b), interessati dal cammino, purché iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e i cui statuti prevedano, tra le finalità istituzionali, la promozione dei cammini e dei percorsi di cui alla presente legge.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 15.”;
c) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
(Soggetto gestore)
1. La valorizzazione e la promozione dei cammini previsti nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono di competenza di un soggetto gestore.
2. Per ogni itinerario culturale europeo o cammino di interesse regionale riconosciuto, la Direzione regionale competente in materia di turismo individua in accordo con il Coordinamento della RCL, previsto nell’articolo 7, un soggetto gestore, entro novanta giorni dalla presentazione da parte dell’ente proponente oppure dell’ente capofila del cammino della proposta di soggetto gestore. L’individuazione del soggetto gestore avviene secondo i requisiti stabiliti nel regolamento previsto nell’articolo 15, verificando in particolare l’idoneità del soggetto proposto a svolgere le attività previste nel presente articolo. L’ente proponente oppure l’ente capofila del cammino, in accordo con i comuni dello stesso, seleziona il soggetto gestore e lo presenta alla Direzione competente in materia di turismo. Il soggetto selezionato deve essere individuato sulla base di un progetto quinquennale che programmi le azioni di gestione, promozione e valorizzazione inerenti al cammino. Il regolamento previsto all’articolo 15 disciplina, inoltre, i termini e le modalità per la presentazione della proposta di soggetto gestore da parte dell’ente proponente oppure dell’ente capofila. In caso di mancata presentazione della proposta di soggetto gestore, entro i termini previsti dal regolamento, viene individuato come soggetto gestore l’ente proponente oppure l’ente capofila.
3. Possono essere individuati come soggetti gestori:
a) enti locali (province, Città metropolitana di Roma Capitale, comuni, unioni di comuni e comunità montane);
b) enti parco;
c) sezioni locali del Club alpino italiano (CAI) o il gruppo regionale Lazio del CAI;
d) fondazioni ed associazioni riconosciute, incluse le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), con le finalità previste dalla presente legge;
e) associazioni e consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra i soggetti previsti nel presente comma.
4. L’individuazione del soggetto gestore ha validità per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata.
5. Il soggetto gestore deve stipulare appositi accordi con i comuni del cammino per la competenza degli interventi da realizzare sullo stesso. Resta la possibilità per i comuni di effettuare gli interventi di loro competenza avvalendosi del soggetto gestore quale soggetto esecutore degli interventi.
6. Il soggetto gestore può:
a) stipulare accordi con enti locali e soggetti pubblici e privati per la migliore realizzazione delle finalità previste nel presente articolo;
b) accedere ai finanziamenti pubblici, europei e regionali, relativi alla promozione e valorizzazione del cammino.
7. Al soggetto gestore, in particolare, compete:
a) la gestione, la valorizzazione e la promozione del cammino affidato, anche attraverso l’organizzazione di eventi e attività che sappiano mettere in evidenza le caratteristiche degli itinerari e dei percorsi dello stesso, oltre che attraverso lo svolgimento di attività di merchandising legate all’individuazione di un unico logo e di prodotti caratteristici del cammino;
b) l’individuazione di un unico logo in modo da poter identificare in modo univoco tutte le strutture di accoglienza e tutti i servizi su di essi presenti;
c) l ruolo di unico soggetto coordinatore e gestore che monitora e organizza i percorsi, assicura, direttamente o per il tramite dei soggetti titolati, attraverso l’accordo previsto nel comma 5, una adeguata segnaletica e la percorribilità in sicurezza, coordinandosi con il CAI, i comuni o altri soggetti locali e nazionali attivi in materia di sicurezza, fruizione e percorribilità delle tappe. Inoltre, si fa portatore di segnalazioni per eventuali situazioni di pericolo con successiva richiesta di messa in sicurezza, ma anche di proposte progettuali per lo sviluppo del cammino;
d) la rappresentanza del cammino in eventi e manifestazioni promossi dalla Regione;
e) assicurare la percorribilità del percorso secondo una articolazione per tappe, individuate e tracciate in GPS (Global Positioning System) – GPX (GPS eXchange Format), rese pubbliche e in formato open, in regola con la normativa vigente per quanto riguarda la loro percorribilità, con segnaletica presente in loco e definite tenendo conto della presenza di luoghi di accoglienza, in un’ottica di sostenibilità ambientale;
f) la presentazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla direzione regionale competente in materia di turismo, di una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente, corredata da dati e statistiche relativi al cammino e alle presenze annuali lungo lo stesso.”;
d) al comma 1 dell’articolo 6, le parole: “500 metri” sono sostituite dalle seguenti: “1000 metri”;
e) all’articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. È istituito presso la direzione regionale competente in materia di turismo il Coordinamento della RCL, che fornisce supporto alla medesima Direzione regionale per lo svolgimento delle funzioni di promozione, coordinamento e gestione in maniera integrata degli interventi sulla RCL, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale vigente agli enti di gestione delle aree naturali protette istituite ai sensi della l. 394/1991.”;
2) dopo la lettera e bis) del comma 2 è inserita la seguente:
“e ter) individua, in accordo con la direzione regionale competente in materia di turismo, il soggetto gestore ai sensi dell’articolo 5;”;
f) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 8, le parole: “dell’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “della direzione regionale competente in materia di turismo”;
g) al comma 1 dell’articolo 10, le parole: “l’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione regionale competente in materia di turismo”;
h) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12, dopo la parola: “università” sono inserite le seguenti: “, i soggetti gestori degli itinerari e dei percorsi di interesse regionale attualmente presenti nella RCL, oltre quelli che saranno oggetto di riconoscimento”;
i) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 è sostituita dalla seguente:
“e) le modalità e i termini per la presentazione delle proposte di riconoscimento dei cammini di interesse regionale da parte degli enti proponenti oppure degli enti capofila, i requisiti per l’individuazione del soggetto gestore previsto nell’articolo 5, nonché la documentazione da produrre per la redazione del Catasto;”;
j) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 le parole: “Cammino della Luce –” sono soppresse.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento di attuazione di cui all’articolo 15 della l.r. 2/2017 alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b).
3. Entro il 31 dicembre 2026, i comuni che insistono sui tracciati dei cammini già riconosciuti ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 2/2017 individuano, previo accordo, l’ente capofila del cammino.
Art. 33
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2026, n. 3
“Servizio di psicologia scolastica” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 3/2026 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: “e destinato alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione”;
2) al comma 2 le parole: “insegnanti e dirigenti nonché del personale scolastico” sono sostituite dalle seguenti: “dirigenti scolastici e personale scolastico”;
b) dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 6 è aggiunta la seguente:
“d bis) da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.”.
Art. 34
(Disposizioni relative alla durata in carica dei Garanti dell’infanzia e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del difensore civico)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza) e successive modifiche, è inserito il seguente:
“1 bis. Il garante rimane in carica fino all’elezione del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni entro il quale deve concludersi il procedimento di nomina del nuovo garante.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche, è inserito il seguente:
“2 bis. Il garante e i due coadiutori rimangono in carica fino all’elezione del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni entro il quale deve concludersi il procedimento di nomina del nuovo garante e dei coadiutori.”.
3. All’articolo 9 della l.r. 28 febbraio 1980, n. 17 (Istituzione del difensore civico) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “comunque fino alla nomina del successore” sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Il difensore civico rimane in carica fino all’elezione del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni entro il quale deve concludersi il procedimento di nomina del nuovo difensore civico.”.
Art. 35
(Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, relativo al contributo per contrastare l’abbassamento del livello idrometrico del lago di Castel Gandolfo)
1. All’articolo 23 della l.r. 15/2025, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “alla Segreteria tecnico operativa (STO) dell’Ambito territoriale ottimale ATO 2, presso la Città metropolitana di Roma Capitale”, sono sostituite dalle seguenti: “al Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 (Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68”;
b) al comma 2 le parole: “alla Segreteria tecnico operativa (STO) dell’ATO 2, presso la Città metropolitana di Roma Capitale” sono sostituite dalle seguenti: “al Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica”.
Art. 36
(Modifica al comma 71 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo al contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie)
1. Al comma 71 dell’articolo 13 della l.r. 22/2024, dopo le parole: “sostenuta dalla famiglia” sono aggiunte le seguenti: “o dalla scuola che abbia anticipato il costo per il sostegno”.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adegua la deliberazione di cui all’articolo 13, comma 72, della l.r. 22/2024 alla modifica di cui al comma 1.
Art. 37
(Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2026, n. 1 concernente l’Elenco regionale dei Responsabili unici del progetto)
1. Al comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 1/2026, dopo le parole: “enti locali” sono aggiunte le seguenti: “nonché tutte le stazioni appaltanti, inclusi gli enti pubblici, anche non economici, e le società di diritto pubblico o partecipate, che nell’affidamento di lavori, servizi o forniture sono tenuti all’osservanza della normativa statale in materia di appalti pubblici, operanti nell’ambito regionale”.
Art. 38
(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 17/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 32:
1) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Le suddette aziende, con cadenza annuale, trasmettono alla direzione regionale competente le informazioni inerenti all’attuazione del programma di conservazione e ripristino ambientale, all’attività di caccia svolta, anche per le specie non in indirizzo faunistico, oltre che le eventuali informazioni richieste espressamente dalla stessa direzione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di trasmissione delle già menzionate informazioni e le sanzioni applicabili in caso di mancato adempimento.”;
2) il comma 6 bis è sostituito dal seguente:
“6 bis. Nelle aziende faunistico-venatorie possono essere svolte verifiche zootecniche per quaglie in superfici non superiori ai 50 ettari e verifiche zootecniche per cani da caccia, senza facoltà di sparo, con esclusione del periodo che va dal 15 marzo al 30 giugno.”;
b) il comma 13 dell’articolo 34 è sostituito dal seguente:
“13. Il Presidente della Regione, sentiti gli ATC, entro la terza domenica di agosto, adotta il disciplinare per la gestione della specie cinghiale, nel quale sono previste le modalità di esercizio della caccia, le modalità di assegnazione, durata e gestione delle zone vocate alla caccia al cinghiale, con valenza massima di tre stagioni venatorie.”;
c) all’articolo 40:
1) il comma 11 è sostituito dai seguenti:
“11. Ciascuna commissione prevista al comma 1 è composta da tre membri, così ripartiti:
a) due funzionari regionali, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Direttore regionale competente in materia di agricoltura, anche tra il personale in quiescenza, di comprovata competenza ed esperienza nelle materie previste al comma 2;
b) un laureato in scienze biologiche oppure in scienze naturali, nominato, previo avviso pubblico esterno e nel rispetto del principio di rotazione, dal Direttore regionale competente in materia di agricoltura.
11 bis. Con le medesime modalità previste dal comma 11, sono nominati tre membri supplenti per ciascuna commissione. In caso di mancata individuazione del membro esterno, previsto dal comma 11, lettera b), il Direttore regionale competente in materia di agricoltura, in via sostitutiva, nomina un funzionario regionale laureato in scienze biologiche o in scienze naturali oppure in materie equipollenti. Per ciascuna commissione, il Direttore regionale competente in materia di agricoltura nomina un dipendente regionale con funzioni di segretario.”;
2) al comma 13 le parole: “Per la partecipazione alla commissione è riconosciuto un gettone di presenza e un rimborso spese là dove dovuti.” sono sostituite dalle seguenti: “La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.”;
d) il comma 2 dell’articolo 44 è sostituito dai seguenti:
“2. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da cinque membri, così ripartiti:
a) un dirigente della direzione regionale competente in materia di agricoltura o un suo delegato con qualifica di funzionario regionale, anche in quiescenza, esperto in materia faunistico-venatoria, con funzione di Presidente, nominato dal Direttore della stessa direzione;
b) quattro componenti esperti nelle materie previste all’articolo 40, di cui, rispettivamente:
1) un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale ed esperto qualificato in materia giuridico-venatoria, designato d’intesa dai rispettivi organismi regionali;
2) un rappresentante delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato d’intesa dai rispettivi organismi regionali;
3) un rappresentante delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio ai sensi dell’articolo 8, designato d’intesa dai rispettivi organismi regionali;
4) un funzionario regionale nominato dal Direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura;
2 bis. Con le medesime modalità previste dal comma 2 vengono nominati cinque membri supplenti. In caso di mancata individuazione dei membri esterni, previsti dal comma 2, lettera b), il Direttore regionale competente in materia di agricoltura, in via sostitutiva, nomina un funzionario o un dipendente regionale esperto nelle materie previste dall’articolo 40. Il Direttore regionale competente in materia di agricoltura nomina un dipendente regionale con funzioni di segretario.”;
e) ovunque ricorrano le parole: “comitato di gestione” e “comitati di gestione” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “consiglio direttivo” e “consigli direttivi”.
Art. 39
(Modifica al comma 171 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativo alla realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata e successive modifiche)
1. Al comma 171 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole: “il soggetto attuatore trascorsi venti anni dalla realizzazione dell’intervento” sono sostituite dalle seguenti: “trascorsi venti anni dalla realizzazione dell’intervento tutti i vincoli alla locazione agevolata si intendono decaduti ed il soggetto attuatore”.
Art. 40
(Disposizioni relative alla data di piena operatività delle Unità di Rete (UdR) di cui all’articolo 7, comma 31, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020” e successive modifiche)
1. Al comma 32 dell’articolo 7 della l.r. 28/2019 le parole: “31 luglio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2026”.
2. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 27 maggio 2026, n. 10 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028. Disposizioni varie) le parole: “31 luglio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2026”.
Art. 41
(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 “Interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 74/1989 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 1, le parole: “del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)”;
b) il comma 4 dell’articolo 2 è sostituito dai seguenti:
“4. Le opere di adeguamento previste dalla presente legge sono realizzate in conformità alle disposizioni contenute nel d.p.r. 503/1996, nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), nonché nella normativa tecnica statale vigente in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e degli spazi pubblici.
4 bis. In presenza di vincoli strutturali, storico-artistici, archeologici o paesaggistici, le soluzioni progettuali adottate garantiscono comunque il massimo livello possibile di accessibilità e fruibilità degli spazi, secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza tecnica e compatibilità con i vincoli esistenti.”;
c) dopo il comma 5 bis dell’articolo 3 bis è aggiunto il seguente:
“5 ter. Le linee guida regionali relative ai Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA):
a) recepiscono integralmente i criteri tecnici previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e dal d.p.r. 503/1996;
b) definiscono standard minimi obbligatori per la progettazione e l’attuazione degli interventi di accessibilità;
c) assicurano l’integrazione tra accessibilità fisica, sensoriale, comunicativa e percettiva;
d) costituiscono riferimento tecnico vincolante ai fini dell’accesso ai contributi, finanziamenti e programmi regionali in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e accessibilità universale.”;
d) dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:
Art. 6 bis
(Rendicontazione degli interventi)
1. Gli enti beneficiari di contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno economico regionale destinati alla predisposizione o attuazione dei PEBA sono tenuti a trasmettere alla struttura regionale competente:
a) una rendicontazione economica delle risorse utilizzate;
b) una rendicontazione tecnica degli interventi realizzati;
c) una relazione illustrativa sul livello di accessibilità raggiunto e sui risultati conseguiti.
2. La rendicontazione di cui al comma 1 contiene in particolare:
a) lo stato di attuazione degli interventi programmati;
b) indicatori quantitativi relativi agli interventi realizzati, con riferimento, tra l’altro, al numero degli interventi effettuati, ai metri lineari di percorsi resi accessibili, agli edifici adeguati e agli spazi pubblici interessati;
c) indicatori qualitativi concernenti il grado di accessibilità raggiunto, la riduzione delle criticità rilevate e i benefici prodotti per l’utenza;
d) eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma o al quadro economico originariamente approvato.
3. La rendicontazione degli interventi relativi ai PEBA include, altresì, le azioni intraprese per il superamento delle barriere sensoriali, comunicative e relazionali, nonché i dati relativi alle attività di informazione e formazione del personale coinvolto nell’erogazione dei servizi pubblici, ivi compresa la partecipazione a corsi di Lingua dei segni italiana (LIS).
4. La rendicontazione è trasmessa con cadenza annuale ovvero secondo le modalità stabilite nei provvedimenti regionali di concessione dei contributi.
5. La mancata trasmissione della rendicontazione entro i termini previsti:
a) comporta la sospensione dell’erogazione dei contributi regionali eventualmente non ancora liquidati;
b) costituisce causa di esclusione dai successivi riparti regionali relativi ai finanziamenti in materia di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche, fino all’adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.
6. La Giunta regionale può definire, con propria deliberazione, modelli uniformi e criteri standardizzati per la rendicontazione degli interventi.
Art. 6 ter
(Programmazione e monitoraggio)
1. Gli enti locali provvedono all’aggiornamento annuale del cronoprogramma degli interventi previsti nei PEBA, indicando lo stato di attuazione delle opere programmate, le eventuali criticità riscontrate e gli interventi prioritari da realizzare.
2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
3. La Regione pubblica annualmente un report sullo stato di attuazione dei PEBA nel territorio regionale, contenente in particolare:
a) l’elenco degli interventi realizzati dagli enti locali;
b) il livello di utilizzo delle risorse regionali, statali ed europee destinate agli interventi di accessibilità;
c) lo stato di attuazione dei PEBA per ciascun ente locale;
d) le eventuali criticità rilevate nell’attuazione degli interventi;
e) i dati relativi ai livelli di accessibilità raggiunti e agli interventi ancora da realizzare.
4. Il report di cui al comma 3 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e accessibilità delle informazioni.”.
Art. 42
(Disposizioni in materia di insegne luminose)
1. La Giunta regionale, sentiti gli enti competenti e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, provvede, in coerenza con le disposizioni e le migliori pratiche adottate da altre Regioni, ad adeguare il regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8 (Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso) e successive modifiche nel rispetto dei seguenti principi:
a) distinzione tra luminanza media e luminanza massima, tenendo conto della superficie dell’insegna, dell’ubicazione, degli orari di esercizio, della luce intrusiva, del contenimento del flusso luminoso verso l’alto e delle zone di particolare protezione, ferma restando la finalità di riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso;
b) individuazione di parametri tecnici e limiti coerenti con l’evoluzione delle tecnologie illuminotecniche e contemperamento tra esigenze di tutela ambientale e visibilità delle attività economiche.
Art. 43
(Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 14/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2:
1) dopo il comma 1 quater è inserito il seguente:
“1 quinquies. Rientrano nei servizi multifunzionali le attività svolte dalle imprese agricole, anche al di fuori delle aziende agricole condotte, a supporto delle attività di ricerca scientifica applicata effettuate dalle competenti istituzioni pubbliche e private, riguardanti tematiche afferenti al comparto agro-silvo-pastorale e agroalimentare, nonché quelle relative all’individuazione di varietà vegetali finalizzate allo sviluppo di principi attivi e alla loro applicazione anche in comparti diversi da quelli precedentemente indicati.”;
2) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
“3 bis. Le attività di cui al comma 3, lettera d) sono da considerare:
a) servizi integrati e accessori all’attività agrituristica, qualora non diano luogo ad autonomo corrispettivo economico;
b) attività multifunzionali, qualora diano luogo ad autonomo corrispettivo economico.”;
b) all’articolo 2 bis:
1) al comma 1 bis dopo le parole: “da aggiornare ogni tre anni.” sono aggiunte le seguenti: “Al fine di sostenere le attività multifunzionali e perseguire gli obiettivi di promozione della qualità e cura dell’ambiente connessi all’esercizio delle attività multifunzionali, nelle zone montane o svantaggiate nonché nelle aree naturali protette, al tempo di lavoro agricolo calcolato in base alle tabelle si applica un coefficiente correttivo di 2.”;
2) al comma 2 dopo le parole: “disciplinati dall’articolo 15.” sono inserite le seguenti:
“Previa approvazione di un PUA è, altresì, consentita:
a) la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie all’attivazione o all’ampliamento delle attività descritte, comprensive di quelle agrituristiche;
b) la rifunzionalizzazione dei locali o degli edifici esistenti a prescindere dalla loro destinazione d’uso e dalla destinazione d’uso della pianificazione urbanistica nella quale ricadono.”;
c) dopo il comma 5 dell’articolo 2 ter sono inseriti i seguenti:
“5 bis. Le attività di diversificazione agricola, salvo quanto diversamente disciplinato per le specifiche attività multimprenditoriali, possono:
a) essere esercitate tutto l’anno o in periodi stabiliti preventivamente dall’imprenditore agricolo o dal soggetto connesso di cui all’articolo 57 bis della l.r. 38/1999 all’atto della presentazione delle modalità di esercizio di cui al comma 1;
b) essere sospese per brevi periodi per esigenze legate alla conduzione dell’azienda agricola senza obbligo di informazione all’amministrazione competente;
c) prevedere l’obbligo di prenotazione da parte dell’ospite ai fini di una più razionale organizzazione dell’azienda agricola e per consentire una migliore integrazione tra le attività agricole tradizionali e quelle di diversificazione.
5 ter. Nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza dei prezzi e dei servizi, le imprese agricole e multimprenditoriali, salvo, per queste ultime, quanto eventualmente diversamente disciplinato, provvedono ad esporre o comunque a rendere noti al pubblico, anche tramite i siti web, i prezzi praticati nell’anno di riferimento al fine della loro verificabilità da parte degli utenti, nonché i relativi periodi di apertura.
5 quater. Per il calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riferita a locali adibiti alle attività di diversificazione agricola, i comuni possono applicare la riduzione di un importo non superiore ad un terzo della tariffa unitaria ai sensi della normativa vigente.
5 quinquies. Al fine di tener conto delle caratteristiche architettoniche e di ruralità, per le eventuali opere di ristrutturazione di fabbricati aziendali di cui all’articolo 55 della l.r. 38/1999 già esistenti e necessarie all’introduzione delle attività di diversificazione agricola, sono consentite le seguenti deroghe alla normativa, regionale e comunale, vigente:
a) altezza media minima di 2,50 metri;
b) rapporto aero-illuminante pari al valore di 1/12.”;
d) al comma 2 dell’articolo 2 quater le parole: “oggetto di comunicazione da parte dei comuni, da effettuarsi entro i successivi trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “oggetto di comunicazione obbligatoria da parte delle amministrazioni competenti, con particolare riferimento ai comuni, da effettuarsi entro i successivi trenta giorni dall’avvenuto inizio attività ossia dall’avvio e/o variazione e/o cessazione di cui all’articolo 2 ter, comma 4 bis, comprensivo dell’avviso di avvio delle attività in caso di procedimento unico così come previsto all’articolo 8 della l.r. 1/2020.”;
e) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Funzioni e compiti amministrativi dei comuni)
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) l’avvio dell’attività e delle relative variazioni effettuate con le modalità di cui all’articolo 2 ter, comma 4 bis;
b) i periodi di apertura e le tariffe di cui all’articolo 2 ter.”;
f) la lettera b) del comma 4 dell’articolo 14 è sostituita dalla seguente:
“b) per l’ospitalità in spazi aperti anche denominata agricampeggio, dodici piazzole destinate a ospitare case mobili, tende glamping e/o altri mezzi di soggiorno autonomo anche riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali quali roulotte o camper, per un massimo di trenta ospiti. Per queste attività vigono le disposizioni di cui all’articolo 15, commi 2, 2 bis e 2 ter;”;
g) il comma 2 dell’articolo 15 è sostituito dai seguenti:
“2. Salvo quanto previsto al comma 2 ter, tramite l’approvazione di un PUA è consentita la realizzazione delle piazzole e delle opere infrastrutturali e strutturali di cui al comma 2 bis e necessarie alle attività di agricampeggio.
2 bis. Ai fini dello svolgimento delle attività di agricampeggio:
a) le case mobili e le tende glamping ricadono nelle previsioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, ossia possono essere collocate sulle piazzole anche in via continuativa e non devono possedere ancoraggio permanente al terreno; tali strutture possono essere dotate di servizi comprensivi di quelli igienici ed essere allacciate a reti di servizi anche pubblici;
b) è necessaria una adeguata presenza di strutture destinate ad ospitare i servizi igienici e i servizi di lavaggio stoviglie e biancheria secondo le previsioni di cui all’articolo 16, comma 8; sono escluse le strutture di cui alla lettera a) qualora i medesimi servizi vengano assicurati in autosufficienza;
c) le strutture di cui alle lettere a) e b) non sono ricomprese nei mezzi di soggiorno autonomo di cui all’articolo 14, comma 4, lettera b), e sono classificate tra gli annessi agricoli produttivi di cui all’articolo 55, comma 5 quater, della l.r. 38/1999.
2 ter. Il collocamento delle strutture di cui al comma 2 bis, lettera a), in un agricampeggio già in esercizio, ossia con piazzole già realizzate e autorizzate, non è soggetto all’approvazione di un PUA e ricade nell’attività di edilizia libera di cui all’articolo 6 del d.p.r. 380/2001. In ogni caso, qualora il presente collocamento delle strutture sia effettuato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, anche in considerazione di quanto previsto nella sentenza della Corte costituzionale 246/2017.”;
h) l’articolo 22 è abrogato.
Art. 44
(Modifica all’articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo all’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 27/2006 è inserito il seguente:
“3 bis. La Regione, ove sia dimostrata l’insostenibilità degli oneri di gestione e manutenzione dei complessi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli enti locali ubicati al di fuori dei confini comunali, su proposta motivata dell’ente proprietario, autorizza la cessione a titolo gratuito del compendio a favore del comune ove gli immobili sono ubicati, con obbligo del cessionario di destinare gli alloggi all’assistenza abitativa.”.
Art. 45
(Modifica alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” e successive modifiche. Disposizione transitoria)
1. La lettera f quinquies) del comma 1 bis dell’articolo 3 ter della l.r. 21/2009 è sostituita dalla seguente:
“f quinquies) per gli alloggi di cui alle lettere f) e f bis) di categoria catastale “A/4 ‒ Abitazioni di tipo popolare” e “A/5 – Abitazioni di tipo ultrapopolare”, in mancanza delle quotazioni OMI, il prezzo di vendita non può essere superiore, rispettivamente, al 70 per cento e al 60 per cento della quotazione minima OMI relativa alla categoria catastale “A/3 ‒ Abitazioni di tipo economico” del semestre antecedente al trasferimento della proprietà.”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, ai procedimenti di dismissione già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora conclusi.
Art. 46
(Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2020, n. 3 “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 3/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1, lettera a) dopo le parole: “diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti” sono aggiunte le seguenti: “, anche ottenute con intelligenza artificiale”;
b) all’articolo 2, comma 1, lettera a) dopo le parole: “di materiale sessualmente esplicito” sono inserite le parole: “, anche creato con intelligenza artificiale,”.
Art. 47
(Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche. Disposizione transitoria)
1. Alla l.r. 5/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 10 dopo le parole: “(Regolamento di contabilità regionale),” sono inserite le seguenti: “entro il mese di settembre dell’anno precedente all’inizio del triennio di riferimento,”;
b) al comma 1 dell’articolo 11 le parole: “entro il mese di giugno di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio,”;
c) al comma 1 bis dell’articolo 15 le parole: “dall’approvazione del bilancio di previsione finanziario annuale” sono sostituite dalle seguenti: “dal termine di cui all’articolo 10, comma 1”.
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo ciclo di programmazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 48
(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 2/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“7. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 9, definisce i requisiti e le modalità per l’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing nella stessa sede:
a) da parte di differenti operatori, compresi quelli esercenti attività di estetica e di servizi alla persona, anche mediante contratti di coworking o di affitto di poltrona o cabina;
b) con esercenti attività sanitaria di natura libero-professionale riconducibile agli studi di medicina estetica, comunque soggetta alla disciplina di cui alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche, previa valutazione della struttura regionale competente in materia sanitaria, con esclusione delle attività svolte presso studi medici di medicina generale, pediatria di libera scelta e presso strutture sanitarie accreditate, e nel rispetto dei seguenti principi:
1) netta separazione strutturale e funzionale dei locali destinati allo svolgimento delle prestazioni e assenza di condizioni di interferenze operative, di promiscuità funzionali o di commistioni tra le diverse attività, tracciabilità autonoma dei processi di sterilizzazione, nonché separata gestione dei rifiuti speciali prodotti;
2) destinazione esclusiva, permanente e non alternata dei locali operativi a ciascuna singola attività;
3) autonomia organizzativa, gestionale e professionale dei soggetti esercenti;
4) distinta titolarità delle responsabilità igienico-sanitarie.”;
b) la lettera l) del comma 1 dell’articolo 9 è sostituita dalla seguente:
“l) i requisiti e le modalità per l’esercizio delle attività nella stessa sede ai sensi dell’articolo 4, comma 7, lettere a) e b).”.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua le disposizioni attuative di cui all’articolo 9 della l.r. 2/2021 alle modifiche introdotte dal comma 1.
Art. 49
(Modifica all’articolo 10 della legge regionale 28 novembre 2024, n. 18 “Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale”)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 18/2024 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Con provvedimento della Direttrice o del Direttore regionale competente in materia di inclusione sociale, sono altresì determinati i criteri per l’erogazione e la rendicontazione dei contributi, in conto esercizio e in conto capitale, di cui al comma 1, per un importo massimo di spesa pari all’80 per cento.”.
Art. 50
(Modifica alla legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”)
1. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 12/2025 le parole: “L’uso temporaneo non deve comportare” sono sostituite dalle seguenti: “L’uso temporaneo non comporta la corresponsione da parte del richiedente di aree per servizi e non deve comportare”.
Art. 51
(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 “Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale” e successive modifiche)
1. I commi 2 ter e 2 quater dell’articolo 7 della l.r. 13/1997 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
“2 ter. Nelle zone destinate a servizi, previste nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, è da ritenersi consolidata la destinazione d’uso residenziale per emergenza abitativa, edilizia residenziale pubblica o social housing degli edifici esistenti, nei casi in cui tali edifici siano già stati, alla data del 30 ottobre 2024, legittimamente realizzati e adibiti agli usi anzidetti, da almeno dieci anni, senza contestazione da parte degli organi dei consorzi previsti all’articolo 4.
2 quater. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste al comma 2 ter, le intere zone destinate a servizi su cui sono stati realizzati gli edifici per emergenza abitativa, edilizia residenziale pubblica o social housing, sono automaticamente stralciate dai perimetri dei piani regolatori consortili e contestualmente acquisite, ope legis, nei piani regolatori generali comunali, quali zone omogenee “B” ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) o equipollenti previste dai piani comunali, da indicarsi con determinazione del dirigente preposto entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. In considerazione delle previsioni di cui al presente articolo, avendo gli edifici acquisito, ipso iure, destinazione residenziale per le finalità sociali anzidette ed avendo le relative aree assunto, ipso iure, la classificazione di zone omogenee “B”, i comuni, con cadenza quinquennale, procedono al mero aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico vigente.”.
Art. 52
(Disposizioni per l’accelerazione degli interventi strategici finanziati a valere sul Programma regionale Lazio FESR 2021–2027 mediante forme di collaborazione istituzionale tra Regione Lazio, Roma Capitale e ASTRAL S.p.A.)
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi strategici finanziati a valere sul Programma regionale Lazio FESR 2021–2027, con particolare riferimento agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, la Regione Lazio è autorizzata a sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, accordi di collaborazione con Roma Capitale.
2. Nell’ambito degli accordi di cui al comma 1, Roma Capitale può avvalersi di ASTRAL S.p.A., società in house della Regione, quale struttura tecnica e operativa di supporto per la realizzazione degli interventi.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi operativi, le modalità attuative degli accordi di collaborazione, le forme di coinvolgimento di ASTRAL S.p.A., nonché gli eventuali criteri di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario degli interventi, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente.
Art. 53
(Proroga della graduatoria del concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, a valenza regionale)
1. Al fine di consentire l’efficace espletamento delle procedure di reclutamento in un’ottica di economicità e celerità delle medesime, i termini di validità della graduatoria per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, approvata il 25 settembre 2024 e relativa al concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, bandito dall’ASL Roma 2 con bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio 15 dicembre 2022, n. 103 sono prorogati di ulteriori dodici mesi.
Art. 54
(Osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria)
1. Al fine di monitorare l’evoluzione del fenomeno della desertificazione bancaria, raccogliere i dati aggiornati sulle chiusure degli sportelli bancari, nonché promuovere soluzioni mirate a garantire la presenza di tali servizi nelle aree svantaggiate tenendo conto delle specifiche esigenze dei territori, è istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di sviluppo economico, l’Osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria, di seguito denominato Osservatorio.
2. L’Osservatorio in particolare:
a) monitora l’evoluzione del fenomeno, raccogliendo e analizzando dati aggiornati sulle chiusure degli sportelli sul territorio regionale;
b) promuove iniziative volte a consolidare la presenza di servizi bancari nelle aree più disagiate del territorio rispondendo alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo agli anziani e alle persone non autosufficienti;
c) favorisce la collaborazione tra le istituzioni locali e le realtà economiche e sociali al fine di individuare soluzioni innovative, buone pratiche già sperimentate in altri territori atte a garantire i servizi bancari ai cittadini e agli operatori economici.
3. L’Osservatorio riferisce annualmente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente per materia sulle attività svolte e sui risultati delle stesse.
4. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto:
a) dal Presidente della Regione o suo delegato che lo presiede;
b) da un rappresentante designato dall’Associazione bancaria italiana (ABI) Lazio;
c) da un rappresentante designato da Federcasse Lazio;
d) da un rappresentante designato dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio- ACRI Lazio;
e) da un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Lazio;
f) da un rappresentante dell’Unione delle province d’Italia (UPI) Lazio;
g) dalle associazioni di categoria regionali, ciascuna presente con un proprio rappresentante della sezione del credito;
h) dalle organizzazioni sindacali regionali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ciascuna presente con un proprio rappresentante della sezione del credito.
5. Alle sedute dell’Osservatorio possono partecipare, anche su richiesta, gli Assessori competenti in materia di politiche sociali e di sviluppo economico. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale del supporto della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dalla stessa struttura di appartenenza.
6. L’Osservatorio ha la stessa durata della legislatura, opera a titolo gratuito e le sue modalità di funzionamento sono stabilite mediante regolamento interno.
Art. 55
(Osservatorio regionale sulle Mutilazioni genitali femminili - MGF)
1. La Regione, nel rispetto delle competenze regionali in materia di tutela della salute e in conformità alle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili e creare una base informativa affidabile per orientare le politiche regionali, istituisce, presso la direzione regionale competente in materia di salute, l’Osservatorio regionale sulle Mutilazioni genitali femminili (MGF), di seguito denominato Osservatorio, quale struttura tecnico-consultiva permanente di monitoraggio, ricerca e coordinamento delle politiche regionali di prevenzione e contrasto delle MGF.
2. L’Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Regione, ha durata triennale e opera a titolo gratuito. L’Osservatorio è composto da:
a) un rappresentante della direzione regionale competente in materia di salute, con funzioni di coordinamento;
b) un rappresentante della direzione regionale competente in materia di politiche sociali;
c) un rappresentante della direzione regionale competente in materia di pari opportunità;
d) un rappresentante dell’Ordine dei medici del Lazio per ciascuna provincia e due rappresentanti dell’Ordine degli psicologi del Lazio;
e) un rappresentante delle associazioni dei migranti maggiormente rappresentative;
f) due esperti in materia giuridica o socio-antropologica individuati dalla Giunta regionale.
3. Alle sedute dell’Osservatorio possono partecipare, anche su richiesta, gli Assessori competenti in materia di politiche sociali e sanità o loro delegati, nonché i rappresentanti delle aziende sanitarie locali (ASL) specialisti in ginecologia, pediatria, ostetricia o medicina di comunità.
4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario della direzione regionale competente in materia di salute.
5. L’Osservatorio, in particolare:
a) effettua sul territorio monitoraggi relativi al fenomeno delle MGF anche tramite raccolta e analisi dei dati forniti dalle ASL, dai consultori e dai servizi sociali;
b) effettua una mappatura dei servizi sanitari e sociali attivi nella prevenzione, nella presa in carico e nel supporto psicologico e sociale delle donne e delle minori a rischio o vittime di MGF;
c) collabora con la Giunta regionale nella elaborazione di linee di indirizzo e protocolli operativi per le ASL, le strutture ospedaliere, i consultori e i servizi sociali, finalizzati all’intercettazione precoce, alla protezione e al supporto delle persone;
d) collabora con la Giunta regionale nella promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione da rivolgere alle comunità interessate;
e) supporta la programmazione regionale svolgendo attività di studio, ricerca e analisi sul contesto regionale e sulle dinamiche socioculturali connesse al fenomeno;
f) redige il rapporto annuale sullo stato delle MGF nel Lazio da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.
6. L’Osservatorio, ai fini del proprio funzionamento, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dal proprio insediamento.
Art. 56
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 57
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.