Integrazione all' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19, concernente: "Norme sul referendum consultivo per l' istituzione di nuovi comuni e modificazioni delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell' articolo 133, secondo comma, della Costituzione".

Numero della legge: 49
Data: 20 agosto 1987
Numero BUR: 24
Data BUR: 29/08/1987

L.R. 20 Agosto 1987, n. 49
Integrazione all' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19, concernente: "Norme sul referendum consultivo per l' istituzione di nuovi comuni e modificazioni delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell' articolo 133, secondo comma, della Costituzione".

(Pubblicata nel B.U. 29 agosto 1987, n.24)


Art. 1

Dopo il primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19, e' inserito il seguente comma:

<< Per popolazioni interessate si intendono:
a) nel caso di istituzione di nuovi comuni: gli elettori della frazione o delle frazioni che devono essere erette in comune autonomo;
b) nel caso di fusione di comuni contermini: gli elettori dei comuni interessati;
c) nel caso di incorporazione di un comune in un altro contermine: gli elettori dei comuni interessati;
d) nel caso di distacco di una parte del territorio da un comune con aggregazione ad un comune contermine: gli elettori del territorio da distaccare;
e) nel caso di ampliamento del territorio di un comune nel quale viene incorporata parte del territorio contermine di altro comune: gli elettori insistenti sul territorio oggetto di trasferimento, ovvero gli elettori del comune da spogliare qualora sul territorio da trasferire non insistano elettori;
f) nel caso di permuta del territorio fra due o piu' comuni contermini, quando manca l' accordo dei comuni interessati: gli elettori dei territori oggetto di permuta;
g) nel caso di mutamento di denominazione comunale: gli elettori del comune interessato. >>

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.