L.R. 20 Agosto 1987, n. 49 |
Integrazione all' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19, concernente: "Norme sul referendum consultivo per l' istituzione di nuovi comuni e modificazioni delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell' articolo 133, secondo comma, della Costituzione".
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(Pubblicata nel B.U. 29 agosto 1987, n.24) Art. 1 Dopo il primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19, e' inserito il seguente comma: << Per popolazioni interessate si intendono: a) nel caso di istituzione di nuovi comuni: gli elettori della frazione o delle frazioni che devono essere erette in comune autonomo; b) nel caso di fusione di comuni contermini: gli elettori dei comuni interessati; c) nel caso di incorporazione di un comune in un altro contermine: gli elettori dei comuni interessati; d) nel caso di distacco di una parte del territorio da un comune con aggregazione ad un comune contermine: gli elettori del territorio da distaccare; e) nel caso di ampliamento del territorio di un comune nel quale viene incorporata parte del territorio contermine di altro comune: gli elettori insistenti sul territorio oggetto di trasferimento, ovvero gli elettori del comune da spogliare qualora sul territorio da trasferire non insistano elettori; f) nel caso di permuta del territorio fra due o piu' comuni contermini, quando manca l' accordo dei comuni interessati: gli elettori dei territori oggetto di permuta; g) nel caso di mutamento di denominazione comunale: gli elettori del comune interessato. >> |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |