SOMMARIO
Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Contributi regionali
Art. 3 Contributo per gli onorari notarili
Art. 4 Contributo per sostenere l’attività agricola
Art. 5 Deliberazione attuativa della Giunta regionale
Art. 6 Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato
Art. 7 Clausola di valutazione degli effetti finanziari
Art. 8 Disposizioni finanziarie
Art. 9 Entrata in vigore
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, riconoscendo l’importanza strategica delle zone montane ai fini della salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, della biodiversità, della tutela del suolo, delle risorse naturali e del territorio, promuove interventi per lo sviluppo socio-economico di tali zone, coerenti con le caratteristiche e le peculiarità delle stesse, e per favorire l’identità e la coesione delle comunità locali.
2. La presente legge, in coerenza con l’articolo 44, comma secondo, della Costituzione e l’articolo 8, comma 3, dello Statuto, intende favorire le condizioni per l’uso agricolo delle zone montane al fine di evitarne l’abbandono, di prevenire i dissesti naturali e promuovere lo sviluppo economico dei territori e dei prodotti locali.
Art. 2
(Contributi regionali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione concede contributi per:
a) coprire le spese sostenute per gli onorari notarili relativi all’acquisto dei terreni o fabbricati di cui all’articolo 3, comma 1;
b) sostenere l’attività agricola nei terreni di cui all’articolo 4, comma 1.
Art. 3
(Contributo per gli onorari notarili)
1. Il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), è concesso per gli onorari notarili relativi all’acquisto di terreni o fabbricati che:
a) sono destinati all’uso agricolo, in conformità agli strumenti urbanistici comunali;
b) sono situati nelle zone totalmente montane come delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.
2. Nel caso dell’acquisto di terreni, gli stessi devono avere una superficie non inferiore a 2.500 metri quadrati.
3. Beneficiari del contributo di cui al comma 1 sono le persone fisiche o giuridiche, con priorità per le aziende agricole presenti nelle zone montane individuate ai sensi del comma 1, lettera b).
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, hanno priorità nella concessione del contributo:
a) i soggetti che hanno un’età inferiore ai quarantuno anni non compiuti;
b) gli agricoltori in forma associata;
c) i soggetti che acquistano terreni aventi una superficie maggiore.
5. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in misura pari al totale dell’importo delle spese notarili sostenute dal richiedente, per un minimo di euro 500,00 fino a un massimo di euro 2.500,00.
Art. 4
(Contributo per sostenere l’attività agricola)
1. Il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), è concesso per sostenere la coltivazione di specie arboree da frutto presenti in terreni che:
a) sono destinati all’uso agricolo, in conformità agli strumenti urbanistici comunali;
b) sono situati nelle zone totalmente montane come delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
c) hanno una superficie non inferiore a 1.000 metri quadrati;
d) hanno le coltivazioni arboree in buono stato.
2. Beneficiari del contributo sono coloro che, non imprenditori agricoli, conducono in proprietà o in affitto i terreni di cui al comma 1.
3. Il contributo è concesso da un minimo di 150,00 euro fino a un massimo di 600,00 euro ed è determinato secondo i seguenti criteri:
a) 10 euro per ogni pianta di olivo, noci, nocciole e castagne e altre specie arboree da frutto coltivate sul fondo, fino al raggiungimento dell’importo massimo concedibile indicato all’alinea del presente comma;
b) 50 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie coltivata a vite da tavola e da vino, fino al raggiungimento dell’importo massimo concedibile indicato all’alinea del presente comma.
Art. 5
(Deliberazione attuativa della Giunta regionale)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, in particolare:
a) le ulteriori tipologie contrattuali per le quali può essere previsto il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);
b) i criteri per la concessione dei contributi di cui alla presente legge e le modalità per la presentazione delle relative domande;
c) le priorità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 3 e 4;
d) la documentazione da allegare alla domanda;
e) le modalità di erogazione dei contributi;
f) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate;
g) l’eventuale cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche.
2. Fatte salve le priorità di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, i contributi di cui alla presente legge sono concessi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di presentazione delle relative domande e possono essere tra loro cumulabili.
Art. 6
(Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.
Art. 7
(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi programmati in relazione alle misure e agli strumenti previsti per l’attuazione degli interventi;
b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.
Art. 8
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, delle seguenti voci di spesa:
a) con riferimento ai contributi previsti ai sensi dall’articolo 3, della voce di spesa denominata “Contributi per gli onorari notarili per l’acquisto di terreni o fabbricati destinati all’uso agricolo in zone montane”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l’anno 2026 ed euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028;
b) con riferimento ai contributi previsti ai sensi dall’articolo 4, della voce di spesa denominata “Contribuiti per sostenere l’attività agricola in zone montane”, con uno stanziamento pari a euro 80.000,00, per l’anno 2026 ed euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028.
2. Le risorse previste ai sensi del comma 1, pari a complessivi euro 130.000,00, per l’anno 2026 ed euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, sono derivanti dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.