Integrazione regionale sui finanziamenti dei programmi approvati dalla Comunita' economica europea in attuazione dei regolamenti comunitari n. 17/ 64 e n. 355/ 77.

Numero della legge: 71
Data: 6 settembre 1979
Numero BUR: 27
Data BUR: 29/09/1979

L.R. 06 Settembre 1979, n. 71
Integrazione regionale sui finanziamenti dei programmi approvati dalla Comunita' economica europea in attuazione dei regolamenti comunitari n. 17/ 64 e n. 355/ 77.





Art. 1
(Finalita')

Con la presente legge la Regione Lazio finanzia, per la parte non coperta dai contributi comunitari, le iniziative approvate dalla Comunita' economica europea, ai sensi dei regolamenti CEE, n. 17 del 5 febbraio 1964 e n. 355 del 15 febbraio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 2

(
Interventi per il regolamento CEE n. 17/ 64)

Per l' esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 (17/ 64) del Consiglio dei ministri della Comunita' economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, possono essere concessi, in aggiunta ai contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - FEOGA, contributi in conto capitale.
Tali contributi possono essere concessi fino al venticinque per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per una somma non superiore alla differenza tra il cinquanta per cento della spesa ammessa e l' ammontare del contributo concesso dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - sezione orientamento.
Fermo restando il limite del venticinque per cento della spesa ammessa, il contributo puo' essere concesso fino ad una misura massima pari alla differenza fra il sessanta per cento di tale spesa e l' ammontare del contributo concesso dal Fondo, quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni, e nei territori classificati montani ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le opere e gli impianti di interesse collettivo, eseguite da enti di sviluppo, da enti pubblici operanti nel settore agricolo, da cooperative e loro consorzi, nonche' da associazioni di produttori agricoli, puo' essere concesso il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei contributi previsti nel presente articolo, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 3
(Mutui integrativi)

I mutui di cui all' ultimo comma del precedente art. 2, sono ammessi al concorso regionale nel pagamento degli interessi per venti anni, oltre a due annualita' di preammortamento nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi di interesse fissati dalle vigenti disposizioni, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 5,75 per cento, riducibili al 4,25 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 e alla legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni e nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e della legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 4
(Interventi per il regolamento CEE n. 355/ 77)

Per la realizzazione dei progetti gia' ammessi o che saranno ammessi ai benefici di cui al regolamento n. 355 del 15 febbraio 1977, relativo ad un' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, possono essere concessi, in aggiunta al contributo a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - FEOGA, contributi in conto capitale fino al venticinque per cento della spesa ammissibile.


Art. 5
(Procedure)

La Giunta regionale, dopo l' approvazione dei progetti da parte degli organismi comunitari, provvede con propria deliberazione al finanziamento dei progetti stessi ed al relativo accreditamento dei fondi necessari per la concessione del contributo in conto capitale ai settori decentrati dell' agricoltura.
I settori decentrati dell' agricoltura, dopo aver proceduto alla istruttoria definitiva dei progetti, emettono il decreto di concessione del contributo, precisando i criteri ed i tempi di realizzazione delle opere e, ove previsto, il nulla - osta alla concessione del mutuo da inviare al beneficiario ed all' istituto di credito. Provvedono, inoltre, all' accertamento dell' esecuzione delle opere, all' emissione del decreto di liquidazione ed alla trasmissione del verbale d' accertamento della avvenuta esecuzione all' istituto di credito.
L' istituto di credito interessato inviera' contemporaneamente agli uffici centrali e periferici dell' assessorato un elenco trimestrale dei mutui erogati, con richiesta di assegnazione e liquidazione.
Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sara' provveduto con deliberazione della Giunta regionale.
I rapporti con la Comunita' economica europea, ai fini della realizzazione dei progetti e della erogazione del contributo comunitario, saranno tenuti dal Presidente della Giunta tramite il Ministero degli affari esteri.


Art. 6
(Norme transitorie)

Le norme di procedura, previste all' art. 5 della presente legge, non si applicano per i progetti gia' istruiti dagli uffici centrali dell' assessorato all' agricoltura. Per tali progetti si provvedera' mediante decreto del Presidente della Giunta regionale per la concessione, la liquidazione e il pagamento del contributo in conto capitale e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi.


Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

Per l' attuazione degli interventi finanziari di cui alla presente legge, e' stanziata la somma di L. 5.800.000.000. La somma di L. 5.000.000.000 verra' iscritta nel bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979 al cap. n. 101595 con la seguente denominazione: " Contributi in conto capitale a favore di iniziative approvate dalla CEE ai sensi dei regolamenti n. 17/ 64 e numero 355/ 77 ".
La somma di L. 800.000.000 verra' iscritta nel bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979 al capitolo n. 101596 con la seguente denominazione: " Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi ventennali, oltre a due annualita' di preammortamento, contratti dai soggetti beneficiari delle provvidenze comunitarie di cui al regolamento CEE n. 17/ 64 ".
Quanto a L. 5.000.000.000 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. n. 101599 del bilancio di previsione per l' anno 1979; quanto a L. 800.000.000 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. n. 101588 del bilancio di previsione per l' anno 1979, capitolo che trova la sua fonte finanziaria nell' art. 2 della legge nazionale 1Ø luglio 1977, n. 403 (mutui ventennali di miglioramento fondiario).
Ai fini della gestione di cassa al cap. n. 101595 viene attribuita la dotazione di L. 1.000.000.000 ed al capitolo n. 101596 viene attribuita la dotazione di L. 100 milioni; corrispondentemente vengono ridotti i capitoli n. 101599 e n. 101558 rispettivamente di L. 1.000.000.000 e lire 100.000.000.
Il Presidente della Giunta e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio per l' anno 1979.


Art. 8

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.