Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni

Numero della legge: 9
Data: 15 luglio 2015
Numero BUR: 57
Data BUR: 16/07/2015

L.R. 15 Luglio 2015, n. 9
Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a


la seguente legge:
Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, con la presente legge, al fine di assicurare il contenimento della
spesa e la continuità nell’esercizio delle funzioni di supporto tecnico nel campo dei
trapianti, nonché di perseguire obiettivi di salvaguardia della salute di cui all’articolo 7,
comma 1, dello Statuto, efficienza, chiarezza organizzativa, economicità, trasparenza ed
efficacia nell’utilizzazione delle competenze tecnico-scientifiche disponibili da parte
della Regione nelle diverse fasi della propria attività di programmazione sanitaria, e di
ottimizzare le risorse, dispone la soppressione dell’Agenzia regionale per i trapianti e le
patologie connesse, istituita con la legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 e successive
modifiche, di seguito denominata Agenzia.
Art. 2
(Trasferimento delle funzioni)

1. Le funzioni e le competenze svolte dall’Agenzia sono trasferite, a decorrere
dalla deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4, alla direzione regionale competente in
materia di politiche sanitarie, fatte salve le funzioni operative da attribuire, con la
medesima deliberazione, al Centro regionale per i trapianti del Lazio.
2. Entro trenta giorni dalla deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4, con atto di
organizzazione, le funzioni e le competenze svolte dall’Agenzia sono assegnate alle aree
della direzione suddetta, in coerenza con quanto previsto dalla medesima deliberazione.
Art. 3
(Nomina del commissario liquidatore)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, il Presidente della Regione nomina, entro
dieci giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto, un commissario liquidatore per un periodo massimo di tre mesi, che resta in
carica sino all’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4. Il
commissario deve essere scelto tra i soggetti di comprovata esperienza e nell’esercizio
delle sue funzioni deve avvalersi del personale dell’Agenzia in via di soppressione. Il
commissario è scelto tra il personale dirigente della Regione o delle aziende e degli enti
del servizio sanitario regionale. Il suo incarico si intende svolto in ragione d’ufficio ai
sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e
successive modifiche e pertanto non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva.
Art. 3
(Nomina del commissario liquidatore)

1. Il commissario liquidatore provvede, entro quarantacinque giorni dalla nomina:
a) all’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Agenzia con
l’indicazione degli eventuali vincoli di destinazione d’uso o di altri vincoli di
altra natura che gravano sugli stessi, che dal momento della soppressione sono
trasferiti alla Regione;
b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di
contenzioso pendenti;
c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l’adempimento dei
compiti connessi con la soppressione.
2. Il commissario liquidatore opera nel rispetto del principio contabile OIC 5
(bilanci di liquidazione), per quanto applicabile, e gli atti posti in essere dallo stesso
nello svolgimento del proprio mandato sono sottoposti al controllo della Giunta
regionale che ne riferisce alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e
salute ai sensi dell’articolo 55, comma 7, dello Statuto.
3. Entro quarantacinque giorni dalla nomina, il commissario liquidatore trasmette
alla Regione e alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute il
bilancio iniziale di liquidazione.
4. Entro quarantacinque giorni dall’invio del bilancio iniziale di liquidazione, il
commissario liquidatore trasmette alla Regione il bilancio finale di liquidazione, che è
approvato con propria deliberazione dalla Giunta regionale, sentite le commissioni
consiliari competenti in materia di bilancio e salute, e pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Art. 5
(Risorse dell’Agenzia)

1. Sulla base delle attività svolte dal commissario liquidatore ai sensi dell’articolo 4
e del bilancio di liquidazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti e
previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative del contratto
collettivo nazionale di lavoro Regioni ed autonomie locali, con deliberazione della
Giunta regionale sono individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie
dell’Agenzia che sono trasferite alla direzione regionale competente in materia di
politiche sanitarie.
2. A seguito del trasferimento di cui al comma 1, gli importi iscritti nel bilancio di
liquidazione a copertura delle spese per le esigenze di funzionamento dell’Agenzia
confluiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
Art. 6
(Organi dell’Agenzia)

1. Gli organi dell’Agenzia, ivi compreso il commissario straordinario, cessano alla
data di assunzione delle funzioni da parte del commissario liquidatore, ad eccezione del
collegio dei revisori, che permane in carica e continua ad esercitare le sue funzioni per
tutta la durata della gestione liquidatoria con il trattamento economico ridotto del venti
per cento. A decorrere dalla deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4, il commissario
liquidatore cessa dall’incarico, il collegio dei revisori decade, l’Agenzia è soppressa e la
Regione succede, anche a titolo processuale, in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi,
esistenti e non estinti dalla procedura di liquidazione.
Art. 7
(Trasparenza)

1. Al fine di assicurare la continuità e la trasparenza nell’esercizio delle funzioni di
cui all’articolo 2, sulle attività intraprese dalla competente direzione regionale il
Presidente della Regione trasmette una dettagliata informativa bimestrale alla
commissione consiliare competente in materia di sanità, che è pubblicata sui siti
istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 8
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione di cui all’articolo 4,
comma 4, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 (Istituzione dell’Agenzia
regionale per i trapianti e le patologie connesse);
b) l’articolo 149 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifiche
della l.r. 37/2003 e alla realizzazione di un sito informatico a carattere
divulgativo;
c) la lettera o) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre
2006, n. 27, relativa alla trasformazione in agenzia regionale per i trapianti e le
patologie connesse del Lazio;
d) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio
2008, n. 1, relativa al riordino quale ente pubblico dipendente dalla Regione
dell’Agenzia;
e) la lettera b) del comma 144 dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio
2014, n. 7, relativa a modifiche della l.r. 37/2003.
Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Lazio.

Roma, lì 15 Luglio 2015

Il Presidente

Nicola Zingaretti

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.