Contributi per l' esercizio delle autolinee interregionali di competenza della Regione Lazio.

Numero della legge: 37
Data: 30 aprile 1979
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1979

L.R. 30 Aprile 1979, n. 37
Contributi per l' esercizio delle autolinee interregionali di competenza della Regione Lazio.





Art. 1

La Regione Lazio interviene sulle spese di gestione degli autoservizi interregionali di propria competenza a norma dell' articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare la prosecuzione e la regolarita' degli stessi, mediante l' erogazione di un contributo fino ad un massimo di L. 250 per autobus/ chilometro, in relazione alla percorrenza svolta annualmente nel territorio laziale.
Sono escluse dal contributo le linee gestite da aziende regionali e di consorzio tra enti locali.


Art. 2

In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 e del relativo regolamento del 18 gennaio 1974, n. 1, per l' erogazione dei contributi di cui al precedente articolo, si osservano i criteri e le procedure fissate nella presente legge.


Art. 3

Ai fini della corresponsione del contributo vanno considerate solo le percorrenze svolte nell' anno nel territorio laziale, concernenti:
a) le corse previste dai disciplinari di concessione o da autorizzazioni precarie o provvisorie rilasciate dall' ente concedente;
b) corse bis segnalate alla Regione Lazio, assessorato trasporti, con prospetti mensili non oltre la prima decade del mese successivo e da questa riconosciute ammissibili;
c) le corse plurime espressamente autorizzate dalla Regione Lazio ed indicate nei disciplinari di concessione o nelle autorizzazioni provvisorie rilasciate dall' ente concedente, ovvero nei prospetti relativi agli orari.
Sono escluse dai contributi le percorrenze relative ai giorni di sospensione dei servizi o non effettivamente prestate.
Il contributo non potra' in ogni caso essere superiore al disavanzo dell' esercizio relativo alle percorrenze svolte nel territorio laziale nell' anno cui il contributo stesso si riferisce.


Art. 4

Per ottenere i contributi in parola le imprese interessate devono inoltrare domanda alla Regione Lazio, assessorato trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno.
Gli interessati sono tenuti altresi' a fornire all' assessorato di cui al primo comma ogni altra documentazione che l' assessorato medesimo riterra' necessaria ai fini dell' istruttoria delle domande.
Per l' anno 1978 le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 5

Restano escluse dall' erogazione del contributo le imprese interessate che all' atto della liquidazione del contributo stesso non siano piu' legittimate all' esercizio o abbiano sospeso, senza il consenso dell' amministrazione regionale, i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo e' stato richiesto.
Sono altresi' escluse dal contributo le imprese che risultino inadempienti al contratto di lavoro o alle leggi speciali, o che abbiano compiuto gravi o ripetute violazioni alle norme previste dal disciplinare di concessione.
In caso di trasferimento o cessione dei servizi, debitamente autorizzata, ha diritto all' erogazione del contributo il solo subentrante, dalla data di effettivo inizio della gestione, risultante dagli atti di legittimazione dell' esercizio.


Art. 6

I contributi previsti dalla presente legge saranno concessi dalla Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale ai trasporti, in due rate distinte, relative alla effettiva percorrenza svolta rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell' anno cui il contributo si riferisce.
Le imprese interessate, ai fini dell' erogazione della prima rata, sono tenute ad esibire il rendiconto di esercizio provvisorio relativo al primo semestre. La seconda rata sara' erogata sulla base della documentazione fornita dall' impresa e comprovante anche il disavanzo dell' esercizio dell' intero anno.
Per l' anno 1978 potranno essere erogati contributi relativi a percorrenze effettuate sui servizi la cui rispondenza agli interessi pubblici sia stata successivamente riconosciuta, sia pure in via precaria, su proposta dell' assessore ai trasporti, dalla Giunta regionale, sentita la prima commissione consiliare. I predetti contributi saranno erogati in una unica rata commisurata alla percorrenza effettivamente, svolta nell' anno 1978.
L' assessorato ai trasporti effettua i controlli relativi e procede alle eventuali rettifiche. Qualora l' importo complessivo dei contributi da erogare superi lo stanziamento previsto verra' disposto un adeguamento percentuale del contributo da erogare a ciascun richiedente.
I contributi dovuti saranno devoluti alle imprese per il tramite dell' amministrazione provinciale del Lazio maggiormente interessata al servizio.


Art. 7

Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 1 della presente legge relativi agli anni 1978- 1979, e' autorizzata la spesa di L. 1.200 milioni in termini di competenza e di L. 600.000.000 in termini di cassa.
La spesa di cui al precedente comma sara' iscritta ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno 1979, con la denominazione " Contributi per l' esercizio delle autolinee interregionali di competenza della Regione Lazio " e con l' annotazione prevista dal sesto comma dell' articolo 20 della legge regionale n. 15 del 1977.
Alla copertura finanziaria dell' onere derivante dal comma precedente si fa fronte per L. 600.000.000, ai sensi del quinto comma dell' articolo 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con una corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al capitolo n. 209299 del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1978 e per L. 600 milioni, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e cassa del fondo globale iscritto al capitolo n. 209599 del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1979.
La spesa necessaria per l' attuazione della presente legge negli anni finanziari successivi sara' determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni al bilancio 1979 di cui al presente articolo.


Art. 8

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.