L.R. 20 Agosto 1994, n. 36 |
Modificazione alla legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, concernente:"Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli exconsiglieri regionali.
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Art. 1 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, e' sostituito dal seguente: "2. La misura dei contributi obbligatori di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1979, n. 29, e' elevata al 29 per cento e viene calcolata sulla indennita' mensile del consigliere regionale al netto delle ritenute fiscali". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |