Inquadramento nei ruoli regionali del personale assunto nell' anno scolastico 1973/ 74 presso i centri di addestramento professionale nonche' di altre categorie di personale gia' in servizio presso la Regione ed integrazione della legge regionale n. 20 del 29- 5- 1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Numero della legge: 65
Data: 23 settembre 1974
Numero BUR: 27
Data BUR: 04/10/1974

L.R. 23 Settembre 1974, n. 65
Inquadramento nei ruoli regionali del personale assunto nell' anno scolastico 1973/ 74 presso i centri di addestramento professionale nonche' di altre categorie di personale gia' in servizio presso la Regione ed integrazione della legge regionale n. 20 del 29- 5- 1973 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 1

Al personale amministrativo, didattico e di servizio assunto nel corso dell' anno scolastico addestrativo 1973- 74 a tempo determinato nei corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalla Regione presso gli ex Centri INAPLI - INIASA - ENALC e che nel corso dell' esercizio formativo abbia raggiunto o raggiunga un periodo di servizio complessivo non inferiore a sei mesi, e' riconosciuto il diritto ad essere inquadrato nei ruoli organici regionali con le modalita' previste dalla legge regionale n. 20 del 29- 5- 1973 e successive modifiche ed integrazioni.
La domanda dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.


Art. 2

La facolta' di cui al precedente articolo viene, altresi', riconosciuta:
a) al personale medico e veterinario utilizzato alla data del 31 luglio 1974 presso gli Uffici dei Medici e Veterinari Provinciali e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino tuttora servizio ad orario di lavoro normale presso i predetti Uffici con compiti attinenti a materia di competenza della Regione o ad essa delegata;
b) al personale dell' Associazione Allevatori che, alla data del 31 luglio 1974 trovasi a disposizione di Uffici trasferiti alla Regione Lazio, sempre che alla data di entrata in vigore della presente legge gli interessati continuino a prestare servizio ad orario normale in detti uffici e siano utilizzati in materie rientranti nella competenza della Regione Lazio o ad essa delegate;
c) al personale che non rientri nelle disposizioni della legge 29- 5- 1973, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni e che sia stato assunto entro il 30- 6- 1974 nonche' al personale risultato vincitore dell' avviso di assunzione di 4 stenografi laureati e di 16 stenodattilografi muniti di diploma di scuola media di 2Ø grado di cui alla deliberazione di Consiglio n. 206 del 20- 6- 1973.
Per il personale stenografo e stenodattilografo di cui alla deliberazione consiliare n. 206 del 20- 6- 1973 l' inquadramento e' subordinato al possesso del requisito dell' eta' previsto per le assunzioni a pubblici impieghi.
Al personale di cui al comma precedente che optera' per l' inquadramento, competera' il trattamento economico previsto dall' art. 76 della legge regionale 29- 5- 1973 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.
La domanda dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro 20 giorni dall' entrata in vigore della presente legge o dall' assunzione in servizio, se successiva.


Art. 3

Per il personale di cui al precedente art. 2, lettera a) - b) l' inquadramento decorrera' ai soli fini giuridici dal 1Ø aprile 1972 e verra' effettuato per assimilazione sulla base delle mansioni svolte dal personale a tale data. Ai fini economici, gli effetti dell' inquadramento decorreranno dall' entrata in vigore della presente legge.
Per il personale di cui alla lettera c) l' inquadramento decorrera' ai fini giuridici ed economici dalla data in cui ha avuto inizio l' attivita' di servizio dei singoli presso la Regione Lazio e verra' effettuato sulla base della qualifica e delle mansioni previste dal provvedimento di assunzione.
Il personale di cui al comma precedente puo' chiedere di essere inquadrato con decorrenza posteriore all' effettivo inizio del servizio; non puo' comunque essere indicata una data posteriore a quella del 30- 11- 1974.


Art. 4

Al personale di cui ai precedenti articoli inquadrato ai sensi della presente legge non si applica il beneficio previsto dal 6Ø comma dell' art. 81 della legge regionale 29- 5- 73, n. 20 modificato con legge 29- 5- 1973, n. 21.


Art. 5

Fermo restando quanto stabilito dalle leggi regionali n. 20 e n. 21 del 29- 5- 1973 e n. 17 del 20- 2- 1974, il diritto all' inquadramento e' esteso al personale per il quale la Giunta abbia deliberato l' assunzione in servizio in posizione di comando entro il 30 giugno 1974, sempre che il relativo provvedimento sia stato perfezionato o si perfezionera' entro il 10- 12- 1974 e che entro tale ultima data il personale di cui trattasi abbia assunto effettivo servizio alla Regione.
L' istanza dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla assunzione in servizio.


Art. 6

Alla spesa prevista in L. 300.000.000 si fara' fronte con lo stanziamento all' art. 1041 del bilancio di previsione 1974, che presenta sufficiente disponibilita'.


Art. 7

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127, 2Ø comma, della Costituzione e dell' art. 31, ultimo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 23 settembre 1974
Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.