Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie

Numero della legge: 18
Data: 3 novembre 2023
Numero BUR: 89
Data BUR: 08/11/2023

SOMMARIO

Art. 1        (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive)

Art. 2        (Copertura finanziaria)

Art. 3        (Assestamenti di bilancio degli enti pubblici dipendenti)

Art. 4        (Modifica al comma 77 bis dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni)

Art. 5        (Disposizioni relative all’autorizzazione per l’indebitamento di Astral S.p.A.)

Art. 6        (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie)

Art. 7        (Incremento del concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinati ai comuni del Lazio ad esclusione di Roma      Capitale)

Art. 8        (Modifiche alle disposizioni dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relative alla trasformazione delle comunità montane)

Art. 9        (Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025)

Art. 10      (Entrata in vigore)


Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive)

 

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 4.974.987,90, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in complessivi euro 4.974.987,90, per l’anno 2023, si provvede:

a) per complessivi euro 635.018,98, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, rispettivamente, in termini di competenza, a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, di cui all’Allegato AA alla deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 133 (Variazioni del bilancio regionale 2023-2025, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso e, in termini di cassa, a valere sulla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, annualità 2023, nel fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per complessivi euro 2.497.627,19, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, annualità 2023, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

c)  per euro 1.842.341,73, mediante l’utilizzazione delle risorse di cui al programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

2.  A seguito dell’attuazione dei profili finanziari derivanti dall’articolo 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.

 

Art. 3

(Assestamenti di bilancio degli enti pubblici dipendenti) 

1. Ai sensi dell’articolo 50, commi 1 e 2, della l.r. 11/2020 e successive modifiche, sono approvati gli assestamenti dei bilanci di previsione esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2024-2025, deliberati dai seguenti enti pubblici dipendenti dalla Regione:

a)  Ente Parco naturale regionale Monti Aurunci;

b) Ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini;

c) Ente Parco naturale regionale di Veio;

d) Ente Parco regionale dell’Appia Antica;

e) Ente Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi;

f) Ente regionale Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico;

g) Ente Parco regionale dei Castelli Romani.

2. Sono allegati alla presente legge gli schemi degli assestamenti dei bilanci di previsione esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2024-2025 degli enti pubblici dipendenti dalla Regione di cui al comma 1 (Allegato n. 1).

 

Art. 4

(Modifica al comma 77 bis dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni)

1. Dopo il comma 77 bis dell'articolo 1 della l.r. 12/2011, è inserito il seguente:

“77 ter. A decorrere dall’esercizio finanziario 2023, non possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 76 i comuni che abbiano già usufruito del contributo di cui al comma 77 per cinque annualità, anche non continuative.”.

Art. 5

(Disposizioni relative all’autorizzazione per l’indebitamento di Astral S.p.A.) 

1. Al fine di procedere all’acquisto di autobus e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione nell’ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 7, commi 31 e 32, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativi a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, Astral S.p.A. è autorizzata a contrarre un prestito chirografario con Cassa depositi e prestiti, per un importo massimo di euro 80 milioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera gli indirizzi propedeutici all’operazione di indebitamento di cui al comma 1, individuando anche le risorse, a legislazione vigente, destinate ad Astral S.p.A. per ciascuna unità di rete.

3. Dall’applicazione del presente articolo non derivano oneri per il bilancio regionale.


Art. 6

(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie

1. All’articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 2 le parole da: “autorizzata all’espletamento di una” fino a: “Giunta regionale è, altresì,” sono soppresse;

b) il comma 3 è abrogato.

2. La società Lazio Ambiente S.p.A., in liquidazione, prosegue l’attività liquidatoria e si intendono cessati gli atti di indirizzo relativi ai progetti di riconversione industriale e all’alienazione della partecipazione.

3. Al comma 2 dell’articolo 113 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, le parole: “, relativo a disposizioni sul patrimonio e la messa in liquidazione della società SAN.IM S.p.A..” sono sostituite dalle seguenti: “. Il termine per il completamento della fusione per incorporazione è fissato al 31 dicembre 2024 e comunque successivamente al completamento del trasferimento, a titolo non oneroso, degli immobili di proprietà della società SAN.IM S.p.A. agli enti del servizio sanitario regionale ai sensi dell’articolo 65, comma 3, della l.r. 7/2018.”.

Art. 7

(Incremento del concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinati ai comuni del Lazio ad esclusione di Roma Capitale)

1. Il concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinati ai comuni del Lazio storicamente beneficiari, ad esclusione di Roma Capitale, di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c), della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, è incrementato per un importo pari a euro 4.000.000,00, a valere sull’annualità 2023.

2. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione dell’incremento autorizzato ai sensi del comma 1, nel rispetto di quanto previsto ai sensi della l.r. 30/1998 e successive modifiche.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 4.000.000,00, per l’anno 2023, si provvede:

a) per euro 2.033.116,02, a valere sulle risorse di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, iscritte nel bilancio regionale 2023-2025 e già destinate alle medesime finalità;

b) per euro 1.966.883,98, a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione nell’ambito del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da versare all’entrata della Regione nella tipologia 104 “Compartecipazioni di tributi” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e da iscrivere nell’apposita voce di spesa del programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”.


Art. 8

(Modifiche alle disposizioni dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relative alla trasformazione delle comunità montane) 

1. All’articolo 3 della l.r. 17/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 127:

1) al secondo periodo, dopo le parole: “i commissari liquidatori” sono inserite le seguenti: “o i commissari ad acta di cui al comma 130”;

2) all’ultimo periodo, le parole: “fino all'approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui al comma 130” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data della effettiva estinzione della comunità montana ai sensi del comma 130”;

b) al comma 127 bis la parola: “liquidatori” è soppressa.

Art. 9

(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025) 

1. Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e dell’articolo 25, comma 1, primo periodo, della l.r. 11/2020, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025, approvato con legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

Missione

Programma

Tit.

Legge regionale

2023

2024

2025

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

1

28/2019, art. 7, c. 105 - Attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale -LazioCrea

+ € 1.100.000,00

+ € 1.000.000,00

16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

1

2/1995 – Interventi ARSIAL (spese di parte corrente)

+ € 1.750.000,00

+ € 1.000.000,00

20 – Fondi e accantonamenti

03 – Altri fondi

1

2/2023 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 (fondo speciale)

– € 2.850.000,00

– € 2.000.000,00

 

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

Gli allegati alla presente legge sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione del 7 novembre 2023, n. 89

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.