Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome
Art. 1
(Oggetto)
1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell’articolo 12 dello Statuto è ratificata l’Intesa, allegata alla presente legge, sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 2
(Efficacia dell’Intesa)
1. L’Intesa di cui all’articolo 1 acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale o provinciale di ratifica.
Art. 3
(Contributo della Regione al Centro interregionale studi e documentazione - CINSEDO)
1. La Regione conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, previsto in attuazione della legge regionale 1° febbraio 1984, n. 11 (Contributo al Centro interregionale di studi e documentazione-CINSEDO) e successive modifiche, a titolo di quota associativa.
Art. 4
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse iscritte nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, già destinate alle medesime finalità.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.