Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie

Numero della legge: 5
Data: 29 maggio 2023
Numero BUR: 43
Data BUR: 30/05/2023

Art. 1

(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025) 

1.  Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dell’articolo 25, comma 1, primo periodo, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025, approvato con legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

Titolo

Tipologia

2023

3 – Entrate extratributarie

500 – Rimborsi e altre entrate correnti

+ € 13.989.144,71

Totale variazione

+ € 13.989.144,71

 

 

SPESA

 

Missione

Programma

Titolo

2023

 

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

1 – Spese correnti

+ € 2.000.000,00

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

2 – Spese in conto capitale

+ € 2.179.144,71

 

06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 – Sport e tempo libero

1 – Spese correnti

+ € 375.000,00

 

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

1 – Spese correnti

+ € 300.000,00

 

10 – Trasporti e diritto alla mobilità

02 – Trasporto pubblico locale

1 – Spese correnti

+ € 2.000.000,00

 

11 – Soccorso civile

01 – Sistema di protezione civile

1 – Spese correnti

+ € 2.635.000,00

 

 

14 – Sviluppo economico e competitività

01 – Industria, PMI e Artigianato

1 – Spese correnti

+ € 2.500.000,00

 

16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

1 – Spese correnti

+ € 2.000.000,00

 

                                                                                                     Totale variazione

+ € 13.989.144,71

Art. 2

(Modifiche all’articolo 9, commi 39 e 41, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi a contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale)


1.  All’articolo 9 della l.r. 19/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 39:

1) alla lettera a), dopo le parole: “promozione della Ryder Cup 2023” sono aggiunte, infine, le seguenti: “e pari a euro 140.000,00 nei confronti di Astral S.p.A., per lo svolgimento del servizio di trasporto su gomma degli spettatori della Ryder Cup”;

2) alla lettera b), le parole: “pari a euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2023 e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2023 e a euro 500.000,00, per l’anno 2024”;

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e bis) pari a euro 50.000,00, per l’anno 2023, alla Federazione italiana pallavolo per la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di pallavolo 2023.”;

b) al comma 41:

1) alla lettera a), dopo le parole: “della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1” sono aggiunte, infine, le seguenti: “e “Spese per lo svolgimento del servizio di trasporto su gomma degli spettatori della Ryder Cup”, la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 140.000,00, per l’anno 2023, è derivante dall’utilizzazione delle risorse versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo a disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale”;

2) alla lettera b) dopo le parole: “titolo 2” sono aggiunte, infine, le seguenti: “e la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 500.000,00, per l’anno 2023, è derivante dall’utilizzazione delle risorse versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 3/2010”;

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e bis) “Spese per la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di pallavolo 2023”, la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 50.000,00, per l’anno 2023, è derivante dall’utilizzazione delle risorse versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 3/2010.”.

Art. 3

(Modifica all’articolo 27 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” e successive modifiche)


1.  Il comma 6 dell’articolo 27 della l.r. 4/2013 è abrogato.

Art. 4

(Entrata in vigore) 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.