Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche
Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive)
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 27.559.431,20, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 27.559.431,20, per l’anno 2023, si provvede:
a) per complessivi euro 1.229.516,05, mediante la riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, annualità 2023, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1;
b) per complessivi euro 26.329.915,15, mediante l’utilizzazione delle risorse di cui al programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione Sanitaria Accentrata.
2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Allegato (1)
Note:
(1) L'allegato alla presente legge è consultabile sul Bollettino ufficiale della Regione del 4 maggio 2023, n. 36
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.