Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, relativo a disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario 

Numero della legge: 3
Data: 4 maggio 2023
Numero BUR: 36
Data BUR: 04/05/2023

Art. 1

(Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, relativo a disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario. Disposizione finanziaria)

1.  Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 1/2023, le parole: “pari a euro 216.000.000,00”, sono sostituite dalle seguenti: “pari a euro 218.000.000,00”.

2.  Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.000.000,00, per l’anno 2023, si provvede mediante l’integrazione, per il predetto importo, a valere sulla medesima annualità, dell’apposita voce di spesa iscritta nel programma 04 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione della voce di spesa di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1, concernente il servizio pubblico essenziale in materia di trasporto pubblico locale, da realizzarsi mediante la quota di gettito derivante dalla massimizzazione dell'aliquota dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF secondo quanto stabilito dalla normativa statale vigente, non utilizzata per la copertura del disavanzo sanitario, di cui all’articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2023.

Art. 2

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.