Norme di attuazione nella Regione Lazio della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183. Incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonche' degli impianti ed attrezzature complementari.

Numero della legge: 82
Data: 29 dicembre 1978
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1979

L.R. 29 Dicembre 1978, n. 82
Norme di attuazione nella Regione Lazio della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183. Incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonche' degli impianti ed attrezzature complementari.








Art. 1
(Finalita' della legge)

L' attuazione nella Regione Lazio della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183, concernente la << Disciplina dell' intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976- 1980 >> e' regolata, per le materie di cui alla presente legge, dalle norme che seguono.


Art. 2
(Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni)

Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse nel quadro degli indirizzi programmatici della Regione Lazio e ad enti pubblici e ad operatori privati, con priorita' alle aziende a conduzione familiare in relazione:
a)
1) alla costruzione, ricostruzione, completamento, trasformazione ed ampliamento di immobili adibiti o da adibire ad esercizi ricettivi nonche' delle attrezzature ed impianti complementari al turismo;
2) all' acquisto del terreno o dell' immobile da adibire ad uso ricettivo, purche' non sia avvenuto in data anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda di cui al successivo articolo 10;
3) all' acquisto dell' immobile gia' adibito ad uso ricettivo da parte di chi risulti abbia ininterrottamente gestito l' esercizio da almeno due anni prima della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 10;
b) all' ammodernamento o al miglioramento degli esercizi, attrezzature ed impianti di cui alla precedente lettera a), punto 1).


Art. 3
(Provvidenze)

Le provvidenze di cui alla presente legge sono costituite, conformemente a quanto previsto dall' articolo 125 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1, da mutui a tasso agevolato e da contributi in conto capitale.
Il tasso annuo di interesse da corrispondere in relazione alla cessione dei mutui di cui al primo comma del presente articolo e' determinato con decreto del Ministro del tesoro.
In particolare esse sono cosi' determinate:
1) mutui a tasso agevolato con ammortamento massimo di venti anni:
a) nella misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera a) del precedente articolo 2;
b) nella misura non superiore al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera b) del precedente articolo 2;
2) contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta per le opere di cui all' articolo 2.
La misura massima dei mutui al tasso agevolato e' elevata del 10 per cento nel caso di esercizio gestito in immobile non di proprieta' del richiedente e quando le iniziative siano attuate da comuni, province e loro consorzi ed associazioni, da enti pubblici, da comunita' montane costituite in base alla legge della Regione, da associazioni ed enti le cui attivita' ricreative e culturali concorrano allo sviluppo del turismo, nonche' da imprenditori in genere relativamente ad opere realizzate in comuni montani ovvero in aree depresse.


Art. .4
(Mutui a tasso agevolato)

Ai fini della concessione di mutui a tasso agevolato, la Regione stipulera' apposite convenzioni con istituti di credito, autorizzandoli di volta in volta a concedere i mutui ai richiedenti.



Art. 5
(Contributi in conto capitale)

I contributi in conto capitale vengono erogati in unica soluzione ad opere ultimate con le modalita' indicate nell' ultimo comma del successivo articolo 7.
Qualora si tratti di iniziative realizzate da comuni, da province, da comunita' montane e da loro consorzi ed associazioni nonche' da enti pubblici puo' essere disposta, con deliberazione della Giunta regionale, l' anticipata erogazione di una quota non superiore al 35 per cento del contributo concesso. Tale quota sara' computata in sede di liquidazione finale.



Art. 6
(Non comulabilita' dei contributi)

Per le stesse opere e per gli stessi acquisti non e' consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla presente legge con quelle disposte dallo Stato o da altri enti pubblici.


Art. 7
(Modalita' di concessione dei contributi)

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera sulla concessione del finanziamento fissando le date di inizio e di ultimazione dei lavori.
L' assessorato al turismo comunica al richiedente un estratto della deliberazione con invito - in caso di accoglimento anche parziale della domanda - a presentare all' assessorato medesimo la documentazione definitiva.
L' erogazione dei mutui puo' avvenire a stati d' avanzamento dei lavori, accertati nelle forme consuete in atto presso l' istituto mutuante.
I contributi in conto capitale vengono erogati entro sei mesi dall' entrata in funzione dell' impianto, in base agli atti di contabilita' finale ed all' accertamento del modo di realizzazione dell' iniziativa.


Art. 8
(Vincoli di destinazione)

Gli immobili, per i quali sono stati concessi contributi per le opere di cui all' articolo 2, lettera a), della presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per la durata di venti anni.
Il vincolo e' trascritto, a cura e spese del beneficiario, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
La destinazione specifica degli immobili, per i quali sono stati concessi contributi per le opere previste dall' articolo 2, lettera b), della presente legge, deve essere garantita, per la durata di quindici anni, mediante apposito atto d' obbligo dei beneficiari.
La Giunta regionale autorizza l' anticipato mutamento di destinazione e, nei casi di cui al primo comma, la relativa cancellazione del vincolo quando, su motivata e documentata richiesta del beneficiario, sia accertata la sopravvenuta impossibilita' o non convenienza della destinazione medesima.


Art. 9
(Revoca della concessione)

La revoca delle provvidenze concesse ed il recupero integrale dei contributi eventualmente gia' erogati nonche' degli interessi legali viene disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell' assessore al turismo, quando:
a) venga meno la specifica destinazione degli immobili in epoca anteriore ai termini fissati nel precedente articolo 8 senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale;
b) sia disposto dalla Giunta regionale il mutamento della destinazione degli immobili per la sopravvenuta impossibilita' o non convenienza della destinazione;
c) venga realizzata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi, senza una preventiva autorizzazione della Giunta regionale; nell' ipotesi di difformita' parziale la Giunta regionale, su proposta dell' assessore al turismo, provvedera' alla proporzionale riduzione dei contributi;
d) non vengono rispettati, senza una preventiva autorizzazione della Giunta regionale, i termini fissati per l' inizio e l' ultimazione delle opere;
e) non sia stata conseguita la classifica indicata nella domanda e prescritta dalle vigenti disposizioni di legge.


Art. 10
(Condizioni per la concessione delle agevolazioni)

Le provvidenze disposte dalla presente legge possono essere concesse, nella misura e con le modalita' di cui ai precedenti articoli, a condizione:
1) che le domande per la concessione delle provvidenze - nelle quali dovra' essere indicata la classifica quando le opere siano finalizzate alla realizzazione di attivita' soggette a classifica - siano corredate da:
a) relazione tecnica;
b) preventivo di spesa;
per le opere di cui alla lettera a), punto 1), del precedente articolo 2, deve essere prodotto inoltre un progetto di massima munito del visto del comune;
2) che le opere oggetto di finanziamento vengano realizzate nell' ambito territoriale di operativita' delle leggi sulla Cassa per il Mezzogiorno;
3) che le opere oggetto di finanziamento siano ancora da realizzare o, se realizzate, non siano state ultimate in data anteriore al 1Ø gennaio 1973.


Art. 11
(Disposizioni finanziarie)

Per l' attuazione delle provvidenze recate dall' articolo 3 della presente legge, e' autorizzata, per l' anno finanziario 1978, la complessiva spesa di L. 27.000 milioni, di cui L. 20.000 milioni per mutui a tasso agevolato e L. 7.000 milioni per contributi in conto capitale.
Gli stanziamenti autorizzati dal comma precedente sono iscritti nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio regionale per l' anno finanziario 1978:
Capitolo n. 205257. - Mutui a tasso agevolato per acquisto, costruzione, ricostruzione, trasformazione,
completamento e miglioramento di immobili adibiti o da adibire ad esercizi alberghieri, nonche' degli impianti e attrezzature complementari,
nelle zone interessate all' attuazione degli interventi cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 L. 20.000.000.000
Capitolo n. 205258. - Contributi in conto capitale per acquisto, costruzione, ricostruzione, trasformazione,
completamento e miglioramento di immobili adibiti o da adibire ad esercizi alberghieri, nonche' degli impianti ed attrezzature complementari, nelle zone interessate alla attuazione degli interventi di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 L. 7.000.000.000
Ai fini della gestione di cassa, ai suddetti capitoli n. 205257 e n. 205258 e' attribuita, rispettivamente, la dotazione di L. 10.000 milioni e di L. 3.500 milioni.
Agli oneri derivanti dai commi precedenti si fa fronte riducendo gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 900299 (fondo globale) del bilancio regionale per l' anno finanziario 1978, rispettivamente di L. 27.000 milioni e di L. 13.500 milioni. Nell' area progettuale << Razionalizzazione dei servizi di distribuzione del turismo >> - codice 0600, del bilancio
pluriennale 1977- 1981 sono iscritti i capitoli n. 205257 e n. 205258 con i relativi stanziamenti di L. 20.000 milioni e di L. 7.000 milioni per l' anno finanziario 1978; corrispondentemente nell' area progettuale << Organizzazione amministrativa >> - codice 1000, del bilancio stesso e' ridotto di L. 27.000 milioni lo stanziamento del capitolo n. 900299 per l' anno finanziario 1978.


Art. 12
(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 28 dicembre 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.