L.R. 17 Dicembre 1996, n. 56 |
INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, N. 24.
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(Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1996, n. 35 , S.O. n. 4) Art. 1 1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 e' inserito il seguente: "Art. 17 (Abrogazione di norme) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme regionali con essa incompatibili. 2. Sono fatte salve le norme concernenti le cooperative integrate, di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, come modificata dalla legge regionale 18 gennaio 1989, n. 7". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |