Art. 1
(Assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023)
1. Ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi e dell’articolo 24 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le previsioni di bilancio di seguito elencate, riportate nello stato delle entrate e delle spese della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023), sono rideterminate in conformità ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dalla proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020:
Previsioni di bilancio |
euro |
Residui attivi al 31 dicembre 2020 |
3.787.921.593.79 |
Residui passivi al 31 dicembre 2020 |
4.476.711.386,61 |
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente |
172.387.778,44 |
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale |
526.995.165,43 |
Fondo crediti di dubbia esigibilità |
95.970.339,66 |
Avanzo di cassa al 31 dicembre 2020 |
2.402.572.366,33 |
2. In conformità all’articolo 11 della proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 è così determinato:
Risultato di amministrazione al 31/12/2020 |
euro |
Risultato di amministrazione al 31/12/2020 (lettera A del prospetto RDA) |
(+) 1.014.399.629,64 |
Parte accantonata al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera B del prospetto RDA al netto del F.A.L.) |
(–) 796.297.958,81 |
Parte vincolata (lettera C del prospetto RDA) |
(–) 545.047.092,33 |
Disavanzo al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA al netto del F.A.L.) |
(–) 326.945.421,50 |
Fondo anticipazioni liquidità al 31/12/2020 |
(–) 7.375.815.084,74 |
Disavanzo al lordo del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA) |
(–) 7.702.760.506,24 |
3. In conformità alla proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, il risultato di amministrazione e l’avanzo di cassa al 31 dicembre 2020, come determinati ai sensi del presente articolo, sono iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023, secondo quanto riportato nella Nota integrativa alla presente legge di cui all’articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche (Allegato n. 1).
Art. 2
(Mutui e prestiti obbligazionari)
1. Ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 11/2020, è confermato in euro 460.000.000,00 per l’anno 2021, in euro 260.000.000,00 per l’anno 2022 e in euro 260.000.000,00 per l’anno 2023, il limite massimo per il ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti di cui all’articolo 5, comma 1, della l.r. 26/2020, calcolato al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l’esclusione del disavanzo di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successive modifiche.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, valutati nel limite di euro 9.681.290,91 per l’anno 2022 e di euro 19.883.780,65 per l’anno 2023, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nell’ambito delle risorse già iscritte, a valere sulle medesime annualità, nei programmi 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”, titoli 1 “Spese correnti” e 4 “Rimborso prestiti”. L’elenco degli investimenti di cui al comma 1, allegato agli atti di concessione del mutuo, è aggiornato annualmente entro i termini di approvazione della legge di rendiconto generale annuale.
Art. 3
(Stato di previsione dell’entrata e della spesa. Allegati all’assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023)
1. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell’esercizio finanziario corrente, l’ammontare assestato dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta essere:
a) pari a euro 35.220.227.067,53, in termini di competenza e a euro 32.843.773.929,69, in termini di cassa, per l’anno 2021;
b) pari a euro 31.177.121.262,33, in termini di competenza, per l’anno 2022;
c) pari a euro 30.914.653.696,23, in termini di competenza, per l’anno 2023.
2. Ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 118/2011 e conformemente agli schemi di cui all’Allegato n. 9 al d.lgs. 118/2011, sono approvati i seguenti allegati, contenenti i dati assestati del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, come indicati in termini complessivi al comma 1:
a) la nota integrativa di cui all’articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 (Allegato n. 1);
b) il prospetto delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);
c) il prospetto delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);
d) il prospetto di riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato n. 4);
e) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (Allegato n. 5);
f) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (Allegato n. 6);
g) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);
h) il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato n. 8);
i) il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, redatto per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 (Allegato n. 9);
l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 10).
3. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell’esercizio finanziario 2021, è allegato alla presente legge il prospetto concernente le modifiche agli stanziamenti delle leggi regionali di spesa di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021) (Allegato n. 11).
Art. 4
(Approvazione degli assestamenti di bilancio degli enti pubblici dipendenti)
1. Ai sensi dell’articolo 50, commi 1 e 2 della l.r. 11/2020, sono approvati gli assestamenti al bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023, deliberati dai seguenti enti pubblici dipendenti della Regione:
a) Ente Parco regionale dell’Appia Antica;
b) Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA-LAZIO);
c) Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL);
d) Ente Parco naturale regionale Monti Aurunci;
e) Ente Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi;
f) Ente Parco naturale regionale del complesso lacuale di Bracciano-Martignano;
g) Ente Parco regionale dei Castelli Romani;
h) Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);
i) Istituto regionale per le Ville Tuscolane (IRViT);
l) Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili;
m) Ente regionale Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia;
n) Ente Parco regionale Riviera di Ulisse;
o) Ente regionale Roma Natura;
p) Ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini;
q) Ente Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa;
r) Ente Parco naturale regionale di Veio;
s) Ente regionale Monti Cimini-Riserva naturale Lago di Vico.
2. Sono allegati alla presente legge gli schemi degli assestamenti dei bilanci di previsione esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 degli Enti pubblici dipendenti della Regione (Allegato n. 12).
Art. 5
(Incremento degli stanziamenti dei fondi speciali)
1. Gli stanziamenti dei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", approvati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), della l.r. 26/2020, sono incrementati:
a) in riferimento al fondo speciale di parte corrente, per euro 8.610.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, mediante l’utilizzazione delle risorse versate all’entrata della Regione nella tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, ai sensi dell’articolo 1, comma. 630, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), in eccedenza rispetto a quanto previsto ai sensi dell’articolo 3, commi 6 e 7, della l.r. 25/2020;
b) in riferimento al fondo speciale in conto capitale, per euro 2.000.000,00, per l’anno 2021, euro 9.000.000,00, per l’anno 2022 ed euro 2.000.000,00, per l’anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nel fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 26/2020, di cui al programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
Art. 6
(Disponibilità sul bilancio regionale 2021-2023 delle somme accantonate per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020” e successive modifiche)
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della l.r. 28/2019 e successive modifiche, le somme pari a euro 45.000.000,00 per l’anno 2021, iscritte nel programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, tiolo 1 “Spese correnti”, di cui al paragrafo n. 5 della Nota integrativa alla legge di bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 ed accantonate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 della l.r. 28/2019 e successive modifiche, sono rese disponibili sul bilancio regionale 2021-2023, nell’ambito del medesimo programma 02, della missione 10, titolo 1.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.