L.R. 20 Giugno 1994, n. 21 |
Contributo della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago di Bolsena a favore del Consorzio di Bacino del Lago di Bolsena (Co.Ba.L.B.).
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Art. 1 (Finalita') 1. Al fine di salvaguardare la qualita' delle acque del lago di Bolsena, la Regione contribuisce alle spese ed agli oneri sostenuti dal Consorzio di Bacino del Lago di Bolsena per la gestione e l'esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago, costituito da un impianto di depurazione, fognatura circumlacuale e relative stazioni di sollevamento. Art. 2 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge e ad integrazione di quanto viene introitato dal consorzio (Co.Ba.L.B.) sulla base delle tariffe di legge per il servizio di depurazione delle acque di scarico, e' autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 1.000 milioni che sara' iscritta in termini di competenza al capitolo n. 51435, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 denominato: «Contributo della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione del lago di Bolsena a favore del consorzio di Bacino del Lago di Bolsena (Co.Ba.L.B.)». 2. Alla copertura dell'onere di lire 1 miliardo si provvede mediante utilizzo, delle posta di pari importo iscritta al capitolo n. 59002, lettera e) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1992. 3. Il Co.Ba.L.B. e' autorizzato ad utilizzare il contributo anche per le spese di allaccio ai servizi (ENEL, SIP, ed altro) e le spese notarili e tecniche connesse con le pratiche di espropriazione ed asservimento delle aree necessarie. Per gli anni successivi, tale contributo, sara' determinato sulla base delle disponibilita' di bilancio. 4. Il Consorzio (Co.Ba.L.B.) e' tenuto a presentare all'assessorato lavori pubblici della Regione, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, un rendiconto economico sull'utilizzo dei fondi erogati. 5. L'erogazione del contributo avverra' con deliberazione della Giunta regionale. Art. 3 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |