L.R. 19 Aprile 2013, n. 1 |
Modifiche della l.r. 13 gennaio 2005, n. 2 recante: Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 2/2005) 1. Al comma 1 dell’articolo 3 le parole “70 membri”, “56 eletti” e “14 eletti” sono sostituite rispettivamente con le seguenti: “50 membri”, “40 eletti” e “10 eletti”. Art. 2 (Disposizione finale) 1. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle elezioni per la decima legislatura regionale, così come previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge con modificazione dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 19 aprile 2013 IL PRESIDENTE Nicola Zingaretti |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |