Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa)
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per il valore complessivo di euro 706.215,74, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 706.215,74 per l’anno 2020, si provvede mediante l’integrazione, rispettivamente, per euro 83.727,36 del programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” e per euro 558.570,40 del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e per euro 63.917,98 del programma 04 “Servizio idrico integrato” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari della presente legge, effettuata ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.