Disciplina transitoria per la copertura dei posti della VIII qualifica funzionale.

Numero della legge: 18
Data: 19 aprile 1991
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1991

L.R. 19 Aprile 1991, n. 18
Disciplina transitoria per la copertura dei posti della VIII qualifica funzionale.



Art. 1

1. Alla copertura del 30 per cento dei posti di VIII qualifica funzionale vacanti alla data del 10 dicembre 1990, si provvede attraverso l'inquadramento, previo accertamento della idoneita' professionale, del personale del ruolo degli uffici e della formazione professionale della Regione Lazio, inquadrato nella VII qualifica funzionale in possesso dei seguenti requisiti:
a) che sia stato inserito nella graduatoria prevista dall'articolo 26- quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 e dell'articolo 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, o che sia stato assunto a norma delle leggi regionali, 7 marzo 1983, n. 13 e dell'articolo 8 della legge regionale n. 50/1983;
b) che sia in possesso, alla predetta data del 1° dicembre 1990 di una anzianita' di servizio nella VII qualifica di almeno cinque anni;
c) che alla data di inserimento nella graduatoria o di assunzione era in possesso di diploma di laurea;
d) che non abbia a nessun titolo conseguito presso la Regione passaggi di livello o di qualifica.

2. La prova di idoneita', che viene effettuata da una apposita commissione costituita ai sensi del successivo terzo comma, e' attinente ad uno dei profili professionali di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 e si basa sull'esame dei titoli professionali e di servizio e su un colloquio.

3. La commissione d'esame e' composta da un dirigente di II qualifica funzionale dirigenziale che la presiede, e da due dirigenti di I qualifica funzionale dirigenziale di cui uno in possesso di titolo di studio attinente all'area entro la quale e' iscritto il profilo al quale si riferisce la prova.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario di VIII qualifica funzionale.

5. Le prove devono essere espletate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, l'inquadramento decorre sia agli effetti giuridici che economici dal 1° dicembre 1990.


Art. 2

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in via presuntiva in lire 100 milioni, rientra nello stanziamento gia' iscritto al capitolo n. 27205 denominato: «Stipendi ed altri assegni fissi al personale (spesa obbligatoria)» nel bilancio regionale per l'anno 1991.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.