L.R. 28 Ottobre 2002, n. 34 |
"Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n.50 "Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico e successive modifiche. ""
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art.1 (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1985, n.50) 1. Dopo la lettera c) del terzo comma dell’articolo 5 della l.r. 50/1985 è aggiunta la seguente: “cbis) i ministri di culto e gli appartenenti agli ordini religiosi che, in occasione di iniziative religiose e/o di culto, svolgono le attività di cui alla presente legge nella propria sede di appartenenza, senza compenso ed abitualità.”. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 28 ottbre 2002 Storace |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |