IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale)
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale di cui alla tabella A, derivanti da sentenze esecutive, e alla tabella B, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, allegate alla presente legge, per il valore complessivo di euro 64.016,38.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, quantificati in euro 64.016,38, si provvede, nell'ambito delle risorse per il funzionamento del Consiglio regionale per l’esercizio 2019, a valere sulla missione 20 – programma 3 – altri fondi – Piano dei conti finanziario U.1.10.01.99.000 – capitolo U00094 “Fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese di parte corrente”.
2. Le strutture competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti riconosciuti dalla presente legge, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del d.lgs. 118/2011, a valere sulle risorse da iscriversi nelle rispettive missioni e programmi di spesa mediante il prelevamento dai fondi cui al comma 1.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Lazio.
Roma, lì 25 Luglio 2019
Il Presidente
Nicola Zingaretti
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.