L.R. 11 Gennaio 2002, n. 1 |
Disposizioni transitorie in materia di diritto agli studi universitari.
|
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1 (Finalità) 1. Alle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di cui alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 (Norme per l’attuazione del diritto agli studi universitari) e successive modifiche, di seguito denominate Aziende, si applicano, nelle more dell’adeguamento della legge medesima alla sopravvenuta normativa statale, le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 2. Art. 2 (Disposizioni transitorie per le aziende per il diritto allo studio universitario) 1. Gli organi delle Aziende restano in carica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento di cui all’articolo 1 e comunque non oltre il 30 giugno 2002. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 11 gennaio 2002 Storace |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |