IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2016, n. 1
“Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in
materia di servizi pubblici” e successive modifiche)
a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La Camera è composta:
a) da un consiglio direttivo di tre membri, nominati dal Presidente della Regione, sentito l’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio ed il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti, per la durata di tre anni e rinnovabili una sola volta, scelti tra magistrati a riposo, avvocati con almeno dieci anni di esercizio, professori e ricercatori universitari o di enti di ricerca in materie giuridiche, notai, medici iscritti agli albi professionali e con almeno dieci anni di esperienza, dottori commercialisti con almeno dieci anni di esercizio, nonché esperti in materia di conciliazione. I componenti del consiglio direttivo esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito;
b) dai conciliatori, scelti tra mediatori esperti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3 e a seguito di appositi avvisi pubblici.”;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Il consiglio direttivo esercita le seguenti attività:
a) adotta le linee di indirizzo per l’espletamento delle attività della Camera;
b) propone all’Istituto regionale “Arturo Carlo Jemolo”, per la successiva adozione, il regolamento dei lavori della Camera;
c) redige, in collaborazione con l’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio, il rapporto annuale sull’attività della Camera di cui al comma 4.
2 ter. I conciliatori esercitano la funzione di composizione delle controversie sottoposte all’esame della Camera, secondo le modalità previste dai regolamenti di cui al comma 2bis, lettera b), e al comma 3.
2 quater. La Camera si avvale di una segreteria tecnica, con funzioni di natura amministrativo-contabile. Alla segreteria tecnica, istituita nell’ambito dell’organizzazione dell’Istituto regionale “Arturo Carlo Jemolo”, è assegnato personale dell’Istituto medesimo ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche, nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.”;
c) al comma 3 le parole: “, anche su base territoriale, in apposito fondo costituito all’interno del” sono sostituite dalla seguente: “nel”.
Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 3
(Entrata in vigore)
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Lazio.
Roma, 2 maggio 2019
Il Presidente
Nicola Zingaretti
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.