IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizione
di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa)
- Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, risultanti alla data del 31 dicembre 2017, per il valore complessivo di euro 916.751,96, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
- Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 916.751,96, si provvede mediante l’integrazione, per l’importo predetto, a valere sull’annualità 2018, dei programmi di spesa riferiti alle singole missioni indicati alla tabella A allegata alla presente legge e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, rispettivamente:
a) per euro 881.283,45, nel fondo speciale di parte corrente;
b) per euro 35.468,51, nel fondo speciale per le spese in conto capitale.
- A seguito dell’attuazione dei profili finanziari della presente legge, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera c), del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, (Regolamento regionale di contabilità), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.
Art. 3
(Entrata in vigore)
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, lì 28 Novembre 2018
Il Presidente
Nicola Zingaretti
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.