IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1
(Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle
aziende e degli enti del servizio sanitario regionale)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, al fine di assicurare la piena funzionalità delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, anche attraverso l’impiego di personale aggiornato rispetto alla costante evoluzione clinica, tecnologica ed organizzativa, le graduatorie delle procedure concorsuali del personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale non possono avere una vigenza superiore a tre anni dalla data della loro pubblicazione.
2. Le graduatorie adottate all’esito delle procedure concorsuali di cui al comma 1, in scadenza al 31 dicembre 2018 e vigenti da più di tre anni, non possono essere prorogate, ferma restando la loro utilizzabilità fino alla suddetta data. Alle graduatorie vigenti da meno di tre anni si applica il termine ordinario di vigenza massima di cui all’articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001.
3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, lì 11 Luglio 2018
Il Presidente
Nicola Zingaretti
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.