IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1
(Esercizio provvisorio del bilancio regionale)
1. Ai sensi dell’articolo 58, comma 6, dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e
successive modifiche, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno
finanziario 2018 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2018.
2. Nel corso dell’esercizio provvisorio autorizzato ai sensi del comma 1, il bilancio
regionale è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo
n. 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, sulla base dello schema di bilancio di previsione
adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale dell’11 dicembre 2017, n. 409.
3. Ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in
materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, è
autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio degli enti dipendenti regionali, secondo i
principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al
d.lgs. 118/2011.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Lazio.
Roma, lì 29 Dicembre 2017
Il Presidente
Nicola Zingaretti
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.