Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018

Numero della legge: 14
Data: 29 dicembre 2017
Numero BUR: 105 suppl. 1
Data BUR: 30/12/2017

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

(Esercizio provvisorio del bilancio regionale)

1. Ai sensi dell’articolo 58, comma 6, dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni di

cui all’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e

successive modifiche, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno

finanziario 2018 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della

Regione Lazio 2018-2020 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2018.

2. Nel corso dell’esercizio provvisorio autorizzato ai sensi del comma 1, il bilancio

regionale è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo

n. 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, sulla base dello schema di bilancio di previsione

adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale dell’11 dicembre 2017, n. 409.

3. Ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in

materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, è

autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio degli enti dipendenti regionali, secondo i

principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al

d.lgs. 118/2011.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della

Regione Lazio.

Roma, lì 29 Dicembre 2017

                                                                                                                     Il Presidente

                                                                                                                Nicola Zingaretti

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.