Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale

Numero della legge: 4
Data: 2 maggio 2017
Numero BUR: 36
Data BUR: 04/05/2017

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

(Assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale)

1. Ferme restando le competenze attribuite al Commissario ad acta per la

prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione:

a) ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali

riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità) e

dall’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle

procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico,

tecnico-professionale e infermieristico, si considera, per il personale in possesso

dei requisiti ivi richiesti, il servizio svolto, anche in deroga alle procedure

previste dalla normativa regionale;

b) al personale che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a), impiegato

in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell’assistenza diretta o

indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale,

sarà riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell’ambito del

curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto;

c) i commi 73, 74, 75 e 76 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008,

n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione

Lazio) sono abrogati.

2. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale comunicano alla direzione

regionale competente in materia di sanità gli elenchi del personale a cui si applicano le

disposizioni del comma 1.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per

la finanza regionale.

Art. 2

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul

Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, lì 2 Maggio 2017

Il Presidente

Nicola Zingaretti

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.