Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 concernente: determinazione delle indennita' rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio.

Numero della legge: 18
Data: 11 marzo 1974
Numero BUR: 9
Data BUR: 30/03/1974

L.R. 11 Marzo 1974, n. 18
Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 concernente: determinazione delle indennita' rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio.



Art. 1

La lettera c) dell' art. 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e' cosi' modificata:
<< Il Consigliere che abbia versato i contributi per un periodo inferiore ad un quinquennio, ha facolta' di continuare, qualora non sia rieletto, o comunque cessi dalla carica, il versamente stesso nella misura di un ventesimo della indennita' mensile lorda prevista dall' art. 1 lettera d) e senza contribuzione da parte della Regione, per il tempo occorrente a conseguire il diritto all' assegno vitalizio minimo, che decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avra' versato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di eta'.
La relativa domanda, a pena di decadenza, dovra' essere presentata entro sei mesi dalla cessazione dalla carica. In sede di prima attuazione, i Consiglieri gia' cessati dalla carica, potranno avvalersi dei benefici previsti dal 2Ø comma, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge >>.


Art. 2

La lettera a) dell' art. 13 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e' cosi' modificata:
<< Il Consigliere che abbia esercitato la carica per la prima volta per una intera legislatura di durata non inferiore ai cinque anni, ove rientri a far parte del Consiglio e non eserciti la carica per la seconda volta per una intera legislatura, ha facolta' di versare un contributo, nella misura di un ventesimo dell' indennita' mensile lorda prevista dall' art. 1 lettera d) e senza contribuzioni da parte della Regione, per il tempo effettivamente occorrente al completamento della seconda legislatura.
La relativa domanda, a pena di decadenza, dovra' essere presentata entro sei mesi dalla cessazione dalla carica >>.


Art. 3

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione e dell' ultimo comma dell' articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1974
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 28 febbraio 1974.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.