IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1
(Disposizioni varie)
L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2017, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse della Regione, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 1). |
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Sono approvati, rispettivamente, in euro 35.757.065.589,01, in euro 31.197.994.697,02 e in euro 30.932.605.007,31 per il triennio 2017-2019 in termini di competenza, nonché in euro 30.932.187.037,45 per l’esercizio finanziario 2017 in termini di cassa, i totali generali dell’entrata della Regione. |
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Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese della Regione, per l’anno finanziario 2017, in conformità all’annesso prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 2). |
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Sono approvati, rispettivamente, in euro 35.757.065.589,01, in euro 31.197.994.697,02 e in euro 30.932.605.007,31 per il triennio 2017-2019 in termini di competenza, nonché in euro 30.932.187.037,45 per l’esercizio finanziario 2017 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione. |
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Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019, si compone: |
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La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019 di cui al comma 5, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio: |
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Ai sensi degli articoli 48 e 49 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nei programmi 01 “Fondo di riserva” e 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, sono iscritti: |
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Al fine di consentire il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa, nel programma 01 della missione 20 sono iscritti: |
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Al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 46 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nel programma 01 della missione 20 sono iscritti: |
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Ai sensi dell’articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) e successive modifiche, nel programma 03 della missione 20, è iscritto il fondo per il pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati, con uno stanziamento pari ad euro 3.050.871,83 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa. |
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Ai sensi del punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato al d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nel programma 03 della missione 20, è iscritto il fondo rischi per le spese legate al contenzioso, con uno stanziamento pari ad euro 20.000.000,00 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa, euro 20.000.000,00 per l’anno 2018 ed euro 10.000.000,00 per l’anno 2019, in termini di competenza. |
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Al fine di consentire il pagamento dei cofinanziamenti regionali relativi ad interventi preventivamente autorizzati, nel programma 03 della missione 20 sono iscritti: |
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Ai sensi degli articoli 40 e 62 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, sono autorizzati: |
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Per il pagamento delle annualità di ammortamento, la Regione rilascia mandato irrevocabile al proprio tesoriere. |
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La dotazione finanziaria complessiva della tipologia 300 “Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” del titolo 6 “Accensione Prestiti” è pari ad euro 1.879.564.664,02 per l’anno 2017, euro 250.000.000,00 per ciascuna annualità 2018 e 2019. Ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 13, valutati nel limite di euro 86.418.062,50 per l’anno 2018 ed euro 98.843.084,50 a decorrere dall’anno 2019, si provvede nell’ambito delle risorse appositamente iscritte, a valere sulle medesime annualità, nei programmi 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”. |
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Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del d.lgs. 118/2011, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni. |
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Ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, le variazioni del bilancio di previsione sono autorizzate con legge regionale. L’assestamento delle previsioni di bilancio è approvato dal Consiglio regionale con apposita legge, entro il 31 luglio 2017, ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche. |
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Fermo restando quanto disposto dagli articoli 48, comma 2, e 51 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, ovvero con determinazione dirigenziale, secondo le modalità di cui ai commi 19 e 20. |
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Con deliberazione della Giunta regionale sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti: |
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Con determinazione dirigenziale sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti: |
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Ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, è approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017 e pluriennale 2018-2019, deliberati dai sottoindicati enti dipendenti regionali: |
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Gli enti dipendenti regionali sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2017, 2018 e 2019. |
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L’eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti dipendenti regionali, scaturente dalla gestione di competenza e certificato in sede di rendiconto dell’anno precedente, potrà concorrere, previa valutazione da parte della direzione regionale competente, di concerto con la direzione regionale competente in materia di programmazione economica e bilancio, alla copertura delle rispettive spese di investimento e, per la parte residuale, delle spese di funzionamento. |
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I contributi per le spese di funzionamento degli enti dipendenti regionali sono erogati dalla Regione in due semestralità. |
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Le somme non utilizzate per effetto dei commi da 22 a 24 costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale. |
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Per gli enti dipendenti regionali si applicano le disposizioni dell’articolo 57, comma 4, della l.r. 25/2001 e successive modifiche. |
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Ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, sono allegati alla presente legge: a) l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione, ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008 e dell’articolo 1, commi da 31 a 35, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio); b) la nota informativa nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del d.l. 112/2008 e successive modifiche. |
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La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017. |
La legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Lazio.
Roma, lì 31 Dicembre 2016
Il Presidente
Nicola Zingaretti
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.