L.R. 23 Dicembre 1983, n. 76 |
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30. |
(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1983, n. 36)
Art. 1 L' art. 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e' sostituito dal seguente: Art. 1 (Oggetto delle tasse) << I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite nella misura e con le modalita' indicate nella tariffa stessa >>. Art. 2 Il nono capoverso della nota del numero d' ordine 1 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e' sostituito dal seguente: << Sono esenti dal pagamento della tassa annuale le farmacie i cui titolari godano dell' indennita' di residenza, stabilita dalla legge regionale 20 agosto 1979, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni >>. Art. 3 L' ultimo capoverso della nota del numero d' ordine 16, sub B), della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e' soppresso. Art. 4 I primi due capoversi della nota del numero d' ordine 38 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, sono soppressi. La parola << inoltre >> del terzo capoverso della stessa nota e' soppressa. Art. 5 Gli importi delle tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 100%. Sono esclusi dall' aumento suddetto gli importi di cui al n. 1 - abilitazione all' esercizio venatorio - del numero d' ordine 17 della stessa tariffa. Gli aumenti, nella stessa misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa stessa. Art. 6 Gli importi delle tasse previsti al n. 1) del numero d' ordine 17 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, sono determinati come segue: 1) Abilitazione all' esercizio venatorio: a) con fucile ad un colpo, con falco e con arco Tassa di rilascio 32.000 Tassa annuale 32.000 b) con fucile a due colpi Tassa di rilascio 45.000 Tassa annuale 45.000 c) con fucile a piu' di due colpi Tassa di rilascio 57.000 Tassa annuale 57.000 Art. 7 Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali e degli altri tributi e contributi di cui all' ultimo comma del precedente art. 5, sono aumentati del venti per cento con effetto dal 1° gennaio 1984. Gli importi derivanti dall' aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantita' variabili, per i quali l' arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo. Art. 8 Gli aumenti previsti dai precedenti articoli 5 e 6 si applicano per i pagamenti dovuti dalla entrata in vigore della presente legge. Art. 9 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |