L.R. 30 Gennaio 2003, n. 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001". |
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IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga Art. 1
1. Ai fini dell’iscrizione nella competenza del successivo esercizio finanziario, i residui passivi formatisi nell’esercizio di competenza, nonché quelli provenienti da esercizi pregressi, elencati nell’allegato n.7, vengono ridotti, rispettivamente, di L.1.404.606.001.557 e di L.2.912.821.458, per complessive L.1.407.518.823.015, ai sensi dell’articolo 70 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, sulla base dei provvedimenti facenti carico all’esercizio finanziario 2001. Art. 2
1. I residui passivi formatisi nell’esercizio di competenza sui capitoli costituenti il nuovo limite di impegno e sui rispettivi capitoli di pagamento, nonché quelli provenienti da esercizi pregressi, elencati nell’allegato n.8, da attribuire ai capitoli di pagamento della competenza dell’esercizio finanziario 2002 vengono ridotti, rispettivamente, di L.101.487.175.954 e di L.3.367.734.784, per complessive L.104.854.910.738. Art. 3
1. La differenza in meno di L.10, di cui all’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 2002, n.7, tra il saldo della contabilità e il saldo finale del conto della Tesoreria regionale, cui si è riversato il saldo del c/c 22700 della Tesoreria dello Stato, si compenserà con le risultanze dell’esercizio 2002. Art. 4
1. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 le parole:”circa la consegna o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite;” sono sostituite dalle seguenti: ”circa la conferma o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite;”. Art. 5
1. Il residuo passivo del capitolo di spesa n.44257 indicato in L.84.000 nella tabella B allegata alla l.r. 24/2001, deve intendersi pari a L.0. 2. Conseguentemente, sono ridotti dello stesso importo il totale della Rubrica 2, dell’Area 4, del 4° Programma Obiettivo e il totale generale della colonna residui riportati nel suddetto allegato. Art. 6
1. E’ autorizzato il maggior accertamento e impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa dei sotto indicati capitoli delle “partite di giro” del Titolo VI catg.51a dell’Entrata e del Pr.1 Area 6 Rubrica 4 della Spesa, in relazione a quanto rispettivamente accertato ed impegnato nei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa:
Art. 7
1. E’ autorizzata l’iscrizione nel prospetto “Riepilogo generale della gestione - Risultanze finali”, in aumento delle risultanze contabili della spesa, dell’importo di L.53.013.636.409 relativo alle somme sequestrate presso la Tesoreria regionale, in esecuzione di atti ingiuntivi disposti dall’autorità giudiziaria. 2. Tali somme saranno oggetto di recupero, in Entrata, negli esercizi successivi (cap. 03361 e 03365), con imputazione a carico dei capitoli di spesa competenti per materia, a secondo della diversa natura delle stesse somme sequestrate. Art. 8
1. E’ approvato il Rendiconto generale della Regione Lazio per l’anno finanziario 2001 ed il relativo saldo finanziario, così come risulta dagli articoli seguenti. Art. 9
1. Le entrate derivanti dai tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all’articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Titolo I), le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate alla Regione (Titolo II), le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o da aziende regionali (Titolo III), le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborso di crediti (Titolo IV), le entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre anticipazioni (Titolo V), le entrate per contabilità speciali (Titolo VI), accertate nell’esercizio finanziario 2001 per la competenza dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:
Art. 10
1. Le spese per l’organizzazione istituzionale e il funzionamento e la ristrutturazione dell’apparato amministrativo (Pr.1), le spese per le prospettive di sviluppo dell’economia ed il contenimento dei sintomi di recessione (Pr.2), le spese per la politica delle infrastrutture (Pr.3), le spese per la riqualificazione e la gestione dei servizi (Pr.4)e le spese per la tutela dell’ambiente e per la qualità della vita (Pr.5), impegnate nell’esercizio 2001 per la competenza dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:
Art. 11
1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell’esercizio 2001 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:
Art. 12
1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2000 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive:
Art. 13
1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2000 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive:
Art. 14
1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2001 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:
Art. 15
1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2001 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:
Art. 16
1. L’avanzo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2001 è stabilito in L.2.586.017.788.662 in base alle seguenti risultanze:
Art. 17
1. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2001 è stabilito in L.3.306.731.923.957 in base alle seguenti risultanze:
Art. 18
1. L’avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 2001 è stabilito in L. 3.306.731.923.957 in base alle seguenti risultanze: Lire
Art. 19
1. Ai sensi della l.r. 15/1977, l’avanzo di amministrazione di cui all’ articolo 18 viene iscritto nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2002. 2. Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2001, comportano un avanzo di amministrazione di L. 8.156.192.056 in base alla seguente dimostrazione:
Somme riscosse e da riscuotere a carico della Giunta regionale per l’esercizio 2001 89.710.000.000 (+) interessi attivi 133.505.686 (+) entrate varie ed eventuali 471.724.501 (+) partite di giro 11.522.455.904 (+) TOTALE ENTRATA 101.837.766.090 (+) Spesa: Somme pagate e rimaste da pagare per l’esercizio 2001 89.371.198.821 (-) partite di giro 11.522.455.904 (-) TOTALE SPESA 100.893.654.725 (-) Differenza (entrata meno spesa) 944.111.365 (+) Disponibilità derivante dalla copertura finanziaria dei residui perenti anno 2000 e precedenti 0 (+) risultato della competenza 944.111.365 (+) economie derivanti dalla gestione dei residui: passivi (+) 7.212.080.691 (+) attivi (-) 0 (-) SALDO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.01 8.156.192.056 (+) di cui accantonati dal Consiglio regionale per il pagamento dei residui perenti: - anno 2000 e precedenti 0 (-) - anno 2001 0 (-) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.01 8.156.192.056 (+) 3. L’avanzo così determinato viene introitato al capitolo di Entrata n. 331504 denominato: “Recupero dell’avanzo di amministrazione del Consiglio regionale” ed iscritto al capitolo di Spesa n. T25501 “Fondo di riserva per le spese impreviste” dell’esercizio 2003. La variazione di bilancio necessaria per la sistemazione contabile della suddetta partita debitoria è adottata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 30 gennaio 2003 Storace |
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |