Variazioni al bilancio regionale di previsione per l' anno 1979.

Numero della legge: 97
Data: 17 dicembre 1979
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/1979

L.R. 17 Dicembre 1979, n. 97
Variazioni al bilancio regionale di previsione per l' anno 1979.





Art. 1

Nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1979 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella " A ".


Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1979 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella " B ". I prospetti e gli allegati al bilancio regionale approvato con legge regionale 10 luglio 1979, n. 53, si intendono aggiornati in conformita' alle variazioni introdotte con la presente legge.


Art. 3

Per le finalita' previste dalla legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72, gli stanziamenti del capitolo numero 310506 per gli anni 1980 e 1981 sono fissati, rispettivamente, in L. 600.000.000 e L. 850.000.000, previo prelevamento di pari importi dal capitolo numero 310599 che presenta la necessaria disponibilita' nell' ambito del bilancio pluriennale.


Art. 4

I capitoli di spesa n. 423002, n. 101508 e n. 101554 sono inclusi nell' elenco n. 2 allegato al bilancio concernente i capitoli per i quali possono essere disposti pagamenti mediante ordine di accreditamento.


Art. 5

La denominazione del capitolo di spesa n. 529001 e' cosi' modificata: " Contributo straordinario alle comunita' montane per la spesa di gestione e di redazione dei progetti (legge regionale 24 gennaio 1977, n. 11) ".
La somma di L. 3.000.000.000 iscritta al medesimo capitolo va ripartita, mediante deliberazione della Giunta regionale, secondo i seguenti criteri:
a) una quota fissa di L. 20.000.000 per ciascuna comunita' montana;
b) il 40 per cento in base al numero dei comuni inclusi in ciascuna comunita';
c) il 60 per cento in base alla superficie montana. Le somme come sopra attribuite alle comunita' montane saranno dalle medesime utilizzate, quanto ai due terzi per spese di progettazione e quanto ad un terzo quale contributo per le spese di gestione.


Art. 6

La denominazione del capitolo previsto dall' art. 20 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, per gli interventi di cui all' art. 13, primo comma, della stessa legge n. 69 del 1979 viene modificata come segue: " Concorso regionale nel pagamento degli interessi per prestiti a tasso agevolato della durata da uno a cinque anni (art. 13, primo e terzo comma della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69) ".
L' art. 13 della legge 6 settembre 1979, n. 69, viene integrato con il seguente terzo comma:

" Per l' acquisto di bestiame bovino, bufalino, suino, ovino ed equino la Regione Lazio concede il concorso nel pagamento degli interessi per prestiti a tasso agevolato della durata massima di un anno, comprensivi di una semestralita' di preammortamento per l' intero ammontare della spesa ammessa ".


Art. 7

Il primo comma dell' art. 3 della legge regionale 21 marzo 1979, n. 20, e' sostituito come segue:

" La spesa di L. 1.800.000.000 autorizzata dal precedente art. 1 sara' iscritta, in termini di competenza, nell' apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1979 con la denominazione: " Finanziamenti alle comunita' montane per l' attuazione dei programmi stralcio annuali di cui all' art. 28 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 e di opere ed interventi urgenti ai sensi dell' art. 19 della legge n. 1102 del 3 dicembre 1971 ".


Art. 8

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


ALLEGATO 1


Tabella A e Tabella B
Omissis

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.