Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 42, concernente: "Disciplina per la cessione in proprieta' degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato".

Numero della legge: 57
Data: 15 novembre 1994
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1994

L.R. 15 Novembre 1994, n. 57
Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 42, concernente: "Disciplina per la cessione in proprieta' degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato".



Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42 (limite temporale per la vendita degli alloggi acquisiti e diritto di prelazione) e' cosi' sostituito:
"1. E' stabilito per dieci anni a partire dalla data di acquisto il divieto di vendita degli alloggi acquistati ai sensi della presente legge e di costituzione di diritti reali di godimento. Dopo tale data i comuni e gli I.A.C.P. potranno esercitare, in caso di vendita, tempo sessanta giorni, diritti di prelazione. Tali diritti si esercitano alle condizioni e nei modi previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 513".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.