L.R. 10 Febbraio 1995, n. 4 |
Testo unico con modificazioni ed integrazioni delle disposizioniconcernenti la Fi.La.S. S.p.a. (Finanziaria Laziale di Sviluppo).
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(Pubblicata nel B.U. 13 febbraio 1995, n. 4, S.O. n. 3) Art. 1 1. In conformita' all'art. 53 dello statuto regionale, la Regione promuove la costituzione della societa' finanziaria per lo sviluppo economico del Lazio, denominata Fi.La.S. S.p.a., con sede in Roma. Art. 2 1. Alla Regione deve essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni della societa', da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili. 2. Possono partecipare alla Fi.La.S. S.p.a.: a) istituti di credito di diritto pubblico e loro consorzi; b) enti pubblici e societa' a partecipazione controllo pubblico; c) aziende di credito di cui alle lettere b) ed f), comma 1, dell'art.5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituti centrali, federazioni ed associazioni territoriali delle aziende stesse; d) societa' di capitali con capitale sociale non inferiore a L. 1.000.000.000. Art. 3 1. La Fi.La.S. S.p.a. e' strumento di attuazione della programmazione economica della Regione e, nell'ambito delle competenze regionali, opera per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale nonché per la piena occupazione ed utilizzazione delle risorse del Lazio. 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Fi.La.S. S.p.a., in particolare: a) assume partecipazioni minoritarie in societa' di capitali, in societa' cooperative, in societa' consortili ed in consorzi tra piccole e medie imprese ivi comprese le imprese artigiane, gia' costituiti o da costituirsi, operanti nei settori individuati quali prioritari nel programma di cui all'art. 6, al fine della espansione, della riconversione e dell'ammodernamento delle stesse ed in rapporto all'attuazione dei piani di sviluppo innovativi delle imprese laziali; b) promuove la costituzione di societa' strumentali, nelle quali puo' assumere partecipazioni nonché prestare assistenza finanziaria e rilasciare fidejussione od altre garanzie nell'interesse delle medesime; c) presta assistenza finanziaria, anche per gli aspetti tecnici ed organizzativi connessi, alle piccole e medie imprese ivi comprese le imprese artigiane del Lazio ed agli enti di cui alla lettera a), operanti nei settori individuati come prioritari nel programma previsto dall'art. 6 e che presentino piani di sviluppo; d) stipula con enti od istituti di credito convenzioni per la realizzazione di programmi comuni rientranti nei propri scopi sociali; e) gestisce, per incarico conferito dalla Regione con legge o da altri enti pubblici, fondi speciali per l'assistenza ed il sostegno delle attivita' delle piccole e medie imprese ivi comprese le imprese artigiane del Lazio, sulla base delle direttive, da emanarsi in conformita' a quanto previsto nei provvedimenti istitutivi dei fondi stessi e nelle conseguenti convenzioni; f) promuove e favorisce interventi per lo sviluppo di specifiche aree territoriali e settori produttivi, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Regione; g) favorisce l'attuazione di programmi della comunita' economica europea, anche mediante accordi ed iniziative comuni tra le piccole e medie imprese ivi comprese le imprese artigiane del Lazio ed altre imprese operanti in altri paesi. Art. 4 1. (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalita'). 2. (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalita'). 3. La Regione e' rappresentata nell'assemblea dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore preposto alle societa' finanziarie, da lui delegato, sentiti gli orientamenti della Giunta regionale stessa per gli atti di straordinaria amministrazione. 4. (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalita'). 5. (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalita'). 6. (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalita'). I consiglieri ed i sindaci della Fi.La.S. S.p.a. non possono far parte dei consigli di amministrazione o dei collegi sindacali delle societa' e degli enti cui la stessa partecipi. I dipendenti della Fi.La.S. S.p.a., che ricoprano le suddette cariche, devono versare ad essa gli emolumenti percepiti in dipendenza delle cariche medesime. Art. 5 1. Le cariche di presidente e di direttore generale e dei componenti del consiglio di amministrazione della Fi.La.S. S.p.a. debbono essere ricoperte solo da persone le quali abbiano maturato un'adeguata esperienza per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dieci anni, mediante esercizio di attivita' professionale o di docenza in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, ovvero mediante svolgimento di funzioni manageriali presso imprese del settore finanziario o societa' di capitali. 2. I membri del collegio sindacale della Fi.La.S. S.p.a. debbono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Art. 6 1. La Fi.La.S. S.p.a., in conformita' agli indirizzi della programmazione regionale, redige ogni tre anni una relazione previsionale e programmatica che viene inoltrata al Presidente della Giunta regionale o all'assessore preposto alle societa' finanziarie, da lui delegato, per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. 2. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Fi.La.S. S.p.a. redige, altresi', un programma delle iniziative da attuare nell'anno successivo, apportando, ove necessario, le conseguenti modifiche ed integrazioni alla relazione di cui al comma 1. Tale programma viene inoltrato al Presidente della Giunta regionale o all'assessore preposto alle societa' finanziarie, da lui delegato, il quale riferisce in merito alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare permanente. La commissione consiliare permanente esprime parere a seguito di apposita consultazione con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori a livello regionale. 3. La Fi.La.S. S.p.a. e' tenuta a trasmettere ogni sei mesi al Presidente della Giunta regionale o all'assessore preposto alle societa' finanziarie, da lui delegato, un rapporto sull'andamento della gestione sociale, che deve illustrare, tra l'altro, lo stato di attuazione del programma di attivita' proprio e delle societa' collegate. L'assessore provvede a riferire in merito a tale rapporto alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare permanente. 4. Nel documento illustrativo del rendiconto consuntivo annuale della Regione e contenuta una informativa sull'attivita' della Fi.La.S. S.p.a. e delle societa' collegate, sulla base dei rispettivi bilanci, che, a tal fine, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale o all'assessore preposto alle societa' finanziarie, da lui delegato, dopo la relativa approvazione da parte dei competenti organi sociali. Art. 7 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13; b) legge regionale 23 luglio 1983, n. 52; c) legge regionale 16 dicembre 198S, n. 100. Art. 8 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |