L.R. 07 Gennaio 1987, n. 2 |
Disciplina dei natanti a motore nel lago di Bracciano e di Martignano. |
(Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1987, n. 2)
Art. 1 E' fatto divieto di mettere in acqua qualsiasi tipo di natante a motore nel lago di Bracciano e di Martignano. Il divieto non si applica nei casi sottoelencati: a) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione, ai servizi di salvataggio, agli enti per lo svolgimento dei compiti di istituto ed agli altri servizi di pubblica utilita'; b) natanti a motore a combustione interna non superiore a cinque cavalli vapore all' asse, di proprieta' di pescatori professionali in possesso di licenza di pesca categoria << A >>, che esercitino l' attivita' di pescatore in modo professionale ed a titolo principale; c) natanti a motore, necessari allo svolgimento delle regate veliche e di canottaggio e degli allenamenti, limitatamente al periodo di svolgimento dei medesimi. Art. 2 Le sanzioni amministrative relative alle violazioni del divieto contenuto nel precedente articolo sono accertate dagli organi di polizia urbana e rurale o da qualsiasi altro ufficiale od agente di polizia giudiziaria. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative. La sanzione amministrativa minima per le violazioni della presente legge e' fissata in L. 150.000 raddoppiate in caso di recidivita'. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |